Per i datori di lavoro che impegnano i propri dipendenti in situazioni connesse al “rischio calore eccessivo” sia in luoghi di lavoro all’aperto che al chiuso, con temperature superiori ai 35°, si segnala che è possibile attivare l’intervento del proprio ammortizzatore sociale di settore FSBA ( per imprese artigiane non edili ) CIGO ( per imprese edili o industriali ) FIS ( per imprese del terziario ) CISOA ( per imprese agricole), di modo che le giornate/ore di lavoro “perso” non costino in termini di salario all’impresa e i dipendenti mantengano comunque un determinato reddito per le medesime giornate/ore.
L’Inps con il messaggio 20 luglio 2023, n. 2729 valido anche per il 2024 e con il messaggio 26 luglio 2024, n 2736, riassume le indicazioni per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa conseguenti alle temperature elevate e il ricorso al trattamento di integrazione salariale di settore imprenditoriale.
Si ricorda che anche temperature inferiori a 35° possono determinare l’accoglimento della domanda nei casi in cui a superare la soglia sia solo la temperatura “percepita”.
Trattasi di una valutazione che deve tenere conto anche della tipologia di attività svolta e delle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.
A prescindere poi dalla temperatura reale o percepita anche inferiore a 35°, che espone i dipendenti per le caratteristiche dell’attività svolta a rischi per la salute, il datore di lavoro può ugualmente accedere alla sospensione dal lavoro tramite l’uso dell’ammortizzatore sociale di settore. In questo caso dovrà essere prodotta una relazione che motivi questa scelta su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda e in base al proprio DVR.
Gli uffici sicurezza e area lavoro mandamentali e provinciale sono a disposizione per supportare le imprese nella gestione del proprio ammortizzatore sociale.
Per ogni ulteriore chiarimento rimane a disposizione Stefano Garibbo, responsabile associativo provinciale dell’area lavoro-relazioni sindacali.