CESSAZIONE DELL’INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO: CHIARIMENTI

Con la delibera n. 1/2020, l’Albo Gestori Ambientali disciplina le procedure da adottare al verificarci della cessazione dell’incarico di responsabile tecnico per qualunque causa. Entro 30 giorni dalla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico, l’impresa è tenuta a dare comunicazione alla Sezione Regionale. Anche il Responsabile tecnico che cessa dall’incarico, ne dà comunicazione all’impresa e alla Sezione regionale. Dalla data nella quale perviene alla Sezione regionale, la prima tra le comunicazioni previste decorre il termine di 90 giorni entro i quali l’impresa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione

Nel caso in cui ci sia la perdita da parte del responsabile tecnico del requisito di aggiornamento dell’idoneità, preceduta dall’avviso della sezione regionale all’impresa 60 e 30 giorni antecedente la scadenza dell’idoneità stessa, la Sezione regionale invia comunicazione di decadenza del responsabile tecnico.

L’impresa può proseguire la sua attività per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal legale rappresentate.

Trascorsi i 90 giorni senza un provvedimento della Sezione regionale di conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico viene avviato il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell’impresa dall’Albo per le categorie di iscrizione interessate.