Pubblicato il decreto che modifica il Testo Unico Ambientale e completa un importante ed atteso pacchetto di novità sulla gestione dei rifiuti. Le modifiche più rilevanti sono quelle in materia di:responsabilità estesa del produttore, definizioni, EoW, RENTRI, registri c/s, Fir, trasporto intermodale, autorizzazioni , RECEr e altre modifiche in tema di imballaggi.
Per ciò che attiene al RENTRI, oggetto di un recente DM che ne regolerà il funzionamento, le novità sono relative all’ Art. 188-bis:
comma 1 (MODIFICA) : “………….il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori di cui all’articolo 212.»
comma 3-bis (NUOVO):” «Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché’, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.»
comma 6-bis (NUOVO):” L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché’ le modalità di versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.»
Importanti le modifiche all’art. 208 della parte IV del TUA sulle autorizzazioni al trattamento rifiuti che consentono all’attuale “ Catasto rifiuti di ISPRA” di confluire nel RECER che a questo punto diventa il Registro di TUTTE LE AUTORIZZAZIONI AL TRATTAMENTO RIFIUTI in procedura ordinaria e semplificata e non solo End of Waste.