NOVITA’ PENSIONISTICHE 2022

APPROVATA LA LEGGE FINANZIAZIA

Pensione QUOTA 102: Viene introdotto il trattamento di pensione anticipata per i soggetti che nel corso del 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni. Rientrano nella disposizione quindi coloro che siano nati entro il 31 dicembre 1958.

La disposizione integra la disciplina del trattamento di pensione anticipata Quota 100, di conseguenza, tutte le disposizioni applicabili alla precedente uscita sono direttamente applicabili anche al trattamento introdotto (Incumulabilità con redditi da lavoro, ecc).

Come previsto per la precedente uscita, il nuovo trattamento pensionistico potrà essere conseguito anche dopo il 31 dicembre 2022 purché i requisiti risultino perfezionati a tale data.

Opzione donna: Prorogata la scadenza al 31/12/2023 – Le disposizioni concernenti l’accesso a pensione in regime sperimentale per le lavoratrici, cosiddetta opzione donna, estendono la possibilità di fruizione alle assicurate che abbiano maturato i previsti requisiti entro il 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020 previsto in precedenza).

Tale canale di accesso a pensione consente la possibilità di accesso a pensione alle donne che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021: ne sono quindi destinatarie le donne nate entro il 31 dicembre 1963 se lavoratrici dipendenti ed entro il 31 dicembre 1962 se lavoratrici autonome. Il trattamento pensionistico in questione resta ancorato alla finestra mobile di 12 mesi per le pensioni a carico del FPLD e delle altre gestioni dei lavoratori dipendenti e di 18 mesi per le pensioni a carico delle GG.SS. dei lavoratori autonomi, calcolata a partire dalla data di maturazione dei requisiti.

APE sociale:  – Le disposizioni concernenti la prestazione stabiliscono la proroga al 31 dicembre 2022 della norma sperimentale relativa all’APE Sociale, e introducono alcune modifiche alla disciplina. In particolare, le modifiche sono le seguenti:

• la soppressione del riferimento al termine di tre mesi, richiesto dopo la conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione;

• ampliamento della platea dei lavoratori occupati in mansioni gravose con l’aggiunta delle professioni contenute nell’allegato 3 della legge, di seguito riportate;

• riduzione del requisito di contribuzione da 36 a 32 anni per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3)

Elenco delle mansioni gravose aggiunte: