OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI ALLE EROGAZIONI PUBBLICHE

Con la legge di stabilità dei conti nazionali 2017 (L. 124/2017), è stato introdotto l’obbligo di rendere pubblica l’esistenza di provvidenze erogate dallo Stato e dalle pubbliche amministrazioni.
L’obbligo è stato emendato nonché differito più volte, così la scadenza per adempiere, ordinariamente fissata per il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di effettiva percezione, è stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre relativamente ai benefici incassati nell’anno 2020.

Sono destinatari dell’obbligo: le organizzazioni ed associazioni di rappresentanza di interessi, ma più ancora tutti i soggetti tenuti alla iscrizione presso il Registro delle Imprese a fronte di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni.
Sono esclusi dall’obbligo tutti i benefici di carattere generale, pertanto seppure permanga qualche dubbio in merito, sembrerebbero pacificamente esclusi, ad esempio, tutti i benefici erogati in corrispondenza dell’emergenza COVID-19.
Tra i benefici che non possono definirsi di “carattere generale” perché caratterizzati da un rapporto di tipo diretto con l’amministrazione pubblica, sfuggono all’obbligo quelli per i quali l’Ente erogante ha l’obbligo di preventiva annotazione nel Registro Pubblico degli Aiuti (R.N.A.), il quale per espressa previsione normativa fa luogo alla pubblicazione a condizione che il soggetto obbligato ne dichiari espressamente l’esistenza, senza necessità di ulteriori precisazioni o dettagli.
Sono infine esonerati dall’obbligo i soggetti che nell’anno di riferimento hanno percepito complessivamente meno di 10.000 euro di benefici.

I soggetti tenuti alla redazione del bilancio ordinario provvedono alla pubblicazione delle descritte informazioni sulla nota integrativa al bilancio, mentre tutti gli altri provvedono a mezzo del proprio sito Internet aziendale, ovvero quando questo non sia disponibile, sul sito dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
L’informativa deve includere : Ragione Sociale e Codice Fiscale del percettore e dell’erogante, la data e l’importo dell’incasso, la causale del beneficio (citare i riferimenti di legge / regolamento / delibera).

La mancata pubblicazione è sanzionata in ragione dell’1% del valore dei contributi non pubblicati e con la sanzione accessoria dell’obbligo della pubblicazione. In difetto di adempimento di pubblicazione nei 90 giorni successivi alla contestazione si applica una sanzione di importo pari al contributo percepito.