Il Ministero dell’Interno, con circolare del 16.03.2021, prot. n. 300/A/2356/21/111/2/2, ha preso in esame le principali modifiche dei Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014, contenute Regolamento (UE) 2020/1054 del 15 luglio 2020, in vigore già dal 20 agosto 2020 (vedi ns. informativa del 3.8.2020).
MODIFICHE AL REGOLAMENTO (CE) N. 561/2006 – PERIODI DI GUIDA E DI RIPOSO NEL SETTORE DEI TRASPORTI SU STRADA
La circolare prende in esame:
- le modifiche dell’ambito di applicazione dell’uso del cronotachigrafo e delle esenzioni e del rispetto dei tempi di guida e di riposo;
- le deroghe, in circostanze eccezionali, al limite del periodo di guida giornaliero e settimanale di 1 o 2 ore, per raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare il periodo di riposo settimanale;
- le modifiche sull’effettuazione dell’interruzione di 45 minuti dopo il periodo di guida;
- l’effettuazione del riposo settimanale ridotto in ambito di trasporti internazionali e la sua compensazione;
- il divieto di effettuare a bordo del veicolo i periodi di riposo settimanale regolare;
- l’obbligo per le imprese di organizzare il lavoro in modo che i conducenti possano usufruire di un riposo settimanale regolare presso la sede di stabilimento dell’azienda o nel luogo di residenza nell’arco di quattro settimane consecutive;
- la modifica delle deroghe relative alle interruzioni del periodo di riposo giornaliero regolare e di quello settimanale, fruito a bordo di un traghetto o di un treno.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO 165/2014 – CONTROLLI SULL’USO DEL CRONOTACHIGRAFO
La circolare prende in esame:
- le modifiche relative alla procedura di rimozione dei sigilli del tachigrafo in occasione dei controlli che ora può essere eseguita in autonomia dagli organi di controllo, senza l’intervento di un’autofficina autorizzata;
- l’obbligo di selezionare il pittogramma “lettino” anche per registrare l’inizio di ferie, congedi e periodi di malattia;
- l’obbligo di commutare sul pittogramma “lettino” in caso di periodo di riposo trascorso in nave traghetto o su un convoglio ferroviario;
- l’obbligo, anche per il conducente munito di tachigrafo analogico, di riportare sul disco l’indicazione relativa al simbolo del paese in cui inizia il periodo di lavoro giornaliero e quello del paese in cui lo termina;
- l’obbligo di indicare il simbolo del paese d’ingresso anche quando l’attraversamento della frontiera avviene a bordo di una nave traghetto o di un convoglio ferroviario (validità fissata al 2 febbraio 2022).
Si allega, per una più completo approfondimento, il testo integrale della Circolare del Ministero degli Interni 16.03.2021, prot. n. 300/A/2356/21/111/2/2.
Per ogni richiesta di chiarimento in merito, contattare il referente del gruppo autotrasporti Giancarlo Milanese (0422/433300).