LICENZA COMUNITARIA PER IL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA E COPIE CONFORMI. ESTENSIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE AI VEICOLI CON MCPC SUPERIORE A 2,5 T. E FINO A 3,5 T.

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha chiarito che a partire dal 21 maggio 2022 tutte le imprese di autotrasporto su strada per conto di terzi che vogliano eseguire servizi internazionali su strada, anche se operano solo con veicoli la cui massa sia superiore a 2,5 tonnellate ed inferiore alle 3,5 tonnellate (prima esentati), dovranno in ogni caso richiedere il rilascio della licenza comunitaria.

Come noto, inoltre, per i titolari di licenza comunitaria vi è l’obbligo di utilizzare sul veicolo la relativa copia certificata conforme. Ne consegue che questo obbligo incombe anche sulle imprese, già titolari di licenza comunitaria, che intendono utilizzare veicoli o complessi veicolari rientranti in queste caratteristiche tecniche. Per richiedere le copie certificate conformi si dovrà utilizzare il nuovo modulo (allegato n. 2).

Le domande da parte delle imprese che dispongono solo di veicoli di massa superiore a 2,5 t. e fino a 3,5 t. possono essere presentare dal 2 gennaio 2022, utilizzando per la richiesta il modulo allegato (Allegato n. 1).

Per le imprese che dispongono di veicoli di massa superiore a 3,5 t. con o senza veicoli di massa superiore a 2,5 t. e fino a 3,5 t.  non vi è nessuna particolare novità in sede di rilascio della licenza comunitaria che avverrà secondo le modalità vigenti, utilizzando per la richiesta, anche in questo caso, il modulo allegato (Allegato n. 1).

CHIARIMENTI UTILI:

  1. il rilascio della licenza comunitaria e, successivamente, delle relative copie certificate conformi, presuppone che l’impresa abbia in disponibilità almeno un veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi, avente massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, superiore a 2,5 t;
  2. per poter ottenere la licenza comunitaria l’impresa di autotrasporto deve essere iscritta con lo status di “attiva” al REN (conseguentemente anche con lo status di “definitiva” all’Albo) ed il proprio gestore dei trasporti deve essere in possesso di un attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci e quindi idoneo a poter consentire di chiedere ed ottenere il rilascio della licenza comunitaria, se tutti i requisiti concernenti l’accesso alla professione sono soddisfatti;
  3. e imprese che hanno nella loro disponibilità solo veicoli adibiti al trasporto di merci per conto di terzi, aventi massa a pieno carico, compresa quella dei rimorchi, superiore alle 2,5 ton e non superiore alle 3,5 ton fino alla data del 21 maggio 2021 e non oltre possono continuare a svolgere trasporti internazionali comunitari in regime di esenzione dalla licenza comunitaria.

LA DOMANDA DI RILASCIO DELLA LICENZA COMUNITARIA DOVRÀ ORA AVVENIRE:

  • preferibilmente tramite posta elettronica certificata, con o senza l’apposizione della firma digitale, all’indirizzo dg.ts-div4@pec.mit.gov.it;
  • tramite servizio postale al seguente indirizzo: Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l’intermodalità – Divisione 4, via Giuseppe Caraci 36, 00157, Roma;
  • allo sportello della Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l’intermodalità – Divisione 4, all’indirizzo sopra indicato, nei giorni di apertura (lunedì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00), comunque nel rispetto di quanto disposto dalla legge 8.8.1991, n. 264, e successive modificazioni (Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);
  • in busta chiusa presso l’ufficio di corrispondenza sito all’interno del complesso di via G. Caraci n. 36, 00157 Roma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Alleghiamo la Circolare MIMS n. 26033 del 30.12.2021 contenente le istruzioni operative previste, il nuovo modulo di domanda per il rilascio della licenza comunitaria (allegato numero 1) e il nuovo modulo per richiedere le copie certificate conformi (allegato numero 2).