Indennità una tantum 200 euro nella retribuzione o nella pensione di luglio 2022

 Il 18 maggio 2022 è entrato in vigore il c.d. “decreto aiuti” (D.L. 50 del 17 maggio 2022) il quale prevede negli articoli  31,32 e 33 (scaricabili qui) l’erogazione di un’indennità una tantum per aiutare a superare le difficoltà economiche del periodo.

L’ art.31 stabilisce che i lavoratori dipendenti (diversi dai domestici) hanno diritto a percepire un’indennità una tantum pari a 200 euro alle condizioni più sotto indicate e che spetta al datore di lavoro anticiparla nella retribuzione di luglio 2022 per poi conguagliarla con le somme dovute all’INPS nel flusso uniemens di agosto 2022.

L’ art. 32 fissa sempre in 200 euro l’una tantum con erogatore direttamente l’INPS a favore dei soggetti, residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro. Stessa cifra con erogazione diretta da parte dell’INPS anche per : dipendenti domestici; co.co.co ai sensi dell’art.409 CPC in gestione separata ( compresi quelli come amministratori di società ) ; percettori naspi, dis coll nel mese di giugno 2022 ; disoccupazione agricola riferita all’anno 2021 ; nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza nei quali però non sia presente nemmeno un solo dipendente beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31; lavoratori autonomi occasionali ( art.2222 c.c.); lavoratori stagionali ,tempi determinati e intermittenti ( con almeno 50 giorni di lavoro nel 2021) solo con reddito anno 2021 non > 35.000 euro ; lavoratori dello spettacolo e percettori indennità covid. Per questa macro categoria di beneficiari dei 200 euro una tantum nei casi in cui la legge non prevede che sia l’Istituto a procedere d’ufficio/in automatico ad erogare l’indennità , sarà l’interessato che dovrà fare una domanda all’INPS . Per i casi in cui la domanda all’INPS sia necessaria garantiremo il supporto del nostro patronato INAPA presso ogni sede mandamentale . La domanda si potrà fare solo da quando l’Istituto emanerà le istruzioni operative necessarie.

L’ art.33 istituisce infine per gli artigiani e gli altri autonomi iscritti alle gestioni INPS e per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza ai sensi del D.lgs. 504/1994 e D.lgs. 103/1996 un fondo per il sostegno del loro potere di acquisto destinando 500 milioni per finanziarlo. Qui per conoscere l’entità dell’indennità una tantum e le modalità per incassarla (l’ente erogatore sarà anche qui l’INPS ), serve ancora attendere un decreto Interministeriale Lavoro ed Economia e ulteriori istruzioni . Avranno diritto a questo sostegno al reddito gli artigiani e gli altri autonomi che non hanno fruito dell’indennità ai sensi dell’art.31 e 32 e che abbiano ricevuto nel periodo di imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro.

Per quanto riguarda il bonus ai dipendenti ne saranno destinatari solo quelli che hanno beneficiato della riduzione contributiva, pari a 0,8%, prevista dalla finanziaria per il 2022 (art. 1, c. 121 l. n. 234/2021) ossia solo i lavoratori subordinati ( determinati /indeterminati / apprendisti professionalizzanti /apprendisti duali con le scuole/ intermittenti ) in forza a Luglio 2022 con una retribuzione imponibile lorda, che parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro al mese (35.000 annui) e con l’ulteriore   condizione che il dipendente non rientri  nelle ipotesi di pagamento diretto da parte dell’INPS del bonus ai sensi dell’art.32 di cui sopra.

Riassumendo l’indennità di 200 euro una tantum và erogata dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti in forza nel mese di luglio 2022 che soddisfano i due seguenti requisiti :

  1. abbiano beneficiato dell’esonero dello 0,8% in almeno un mese del primo quadrimestre dell’anno 2022, positivamente esteso poi dalle istruzioni INPS fino al 23 Giugno 2022 ;
  2. che non siano già beneficiari dall’INPS perchè rientranti in uno dei casi elencati nell’articolo 32 del DL 50/2022 (es. pensionato; co.co.co ; componente nucleo familiare RDC,etc. ) .

Il datore di lavoro erogherà l’indennità di 200 euro nella retribuzione del mese di luglio 2022, che come ha chiarito dall’Inps con le sue istruzioni (messaggio n.2397 del 13.6.22 e messaggio 2505 del 21.6.2022 e circolare nr.73 del 24.6.2022 ) s’intende la paga del mese di Luglio e lo stesso recupera l’anticipo conguagliandolo nel flusso UniEmens che si trasmette all’Inps nel mese successivo ( nell’elemento codice causale dell’UniEmens dovrà essere inserito il nuovo valore L031 ).

Il bonus di 200 euro è esente  sotto il profilo fiscale e previdenziale, non è cedibile,  non è pignorabile, non è  sequestrabile, non influisce ai fini dell’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali, non viene modificato e/o riproporzionato in base alla  durata del rapporto di lavoro (es. tempo determinato) né dalla ridotta  durata dell’orario di lavoro concordato per la prestazione (es. part time/intermittente).

Per avere diritto all’indennità i lavoratori dipendenti devono presentare una dichiarazione al datore di lavoro attestando di non essere titolari delle prestazioni di cui all’art.32 del decreto citato e altri requisiti . Il modello con cui rendere la dichiarazione deve essere predisposto e consegnato dal datore di lavoro ai propri dipendenti in tempo utile per la lavorazione delle paghe del mese di Luglio 2022 .

A tal fine gli uffici area lavoro/paghe mandamentali di Confartigianato Impresa Marca Trevigiana restano a disposizione per ogni consulenza a riguardo e forniscono la modulistica dedicata (AGGIORNATA AL FAC SIMILE DIFFUSO DALL’ INPS CON IL MESS.2559 del 24.6.22) da utilizzare per gestire correttamente questo adempimento.

In presenza di più rapporti di lavoro occorre fare attenzione perché il bonus 200 euro spetta una volta sola, nell’ipotesi che più datori abbiano erogato e compensato l’indennità, l’Inps fatte le verifiche del caso, comunicherà a ciascun datore di lavoro coinvolto la quota parte di  indebita compensazione per la relativa restituzione e le modalità per il  recupero nei confronti del dipendente che non ne aveva diritto.

Per far ottenere il bonus anche alle altre categorie di percettori in particolare pensionati , artigiani e altri lavoratori anche autonomi, di cui agli articoli 32 e 33 del decreto in oggetto forniremo tutta l’assistenza del caso, anche tramite il nostro Patronato INAPA presente in ogni sede mandamentale.

A Luglio 2022 sarà liquidata in automatico dall’INPS ( senza fare domanda) ai nuclei beneficiari di Rdc, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione . Mentre su domanda all’INPS anche tramite il nostro patronato INAPA potranno riceverli i lavoratori domestici.

A Ottobre 2022 sarà liquidata in automatico dall’INPS ( senza fare domanda) ai titolari di NASpI, DIS-COLL nel mese di giugno 2022, alla platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e a favore dei soggetti già beneficiari delle ex Indennità Covid 2021. Sempre a Ottobre spetterà ai lavoratori appartenenti alle categorie chiamate a presentare domanda all’INPS anche tramite il nostro Patronato INAPA (0422 43 33 00 per appuntamento ) tra i quali ricordiamo : i titolari di una co.co.co di cui all’art.409 c.p.c. che sia attivo al 18 Maggio 2022 e iscritto alla gestione separata , i titolari nel 2021 ( non in forza a Luglio 2022 con le condizioni dell’art.31 ) di contratti di lavoro subordinato a termine o stagionale o intermittente con almeno 50 giornate di effettivo lavoro nel 2021 , i lavoratori autonomi occasionali ( art.2222 c.c.) , i lavoratori spettacolo, gli incaricati alle vendite a domicilio.

Per gli artigiani e gli altri lavoratori autonomi non occasionali di cui all’art.33 del DL 50/2022 i tempi per fare la domanda all’INPS saranno ancora più lunghi stante l’attesa del previsto decreto interministeriale e delle istruzioni INPS che potranno essere rilasciate solo dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Segnaliamo infine che il Decreto Legge in commento deve essere convertito in legge nel mese di Luglio quindi ulteriori novità, modifiche ed integrazioni su questa indennità potranno sopraggiungere e sulle quali vi terremo informati.