ASSUNZIONE DI DONNE: E’ ESIGIBILE IL BONUS

Il 12 maggio u.s., l’INPS con la circolare n. 91, ha reso operativo l’esonero contributivo del 100% (ex art. 23 del D.L. 60/2024 – L. 95/2024) sulle assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) perfezionate fino al 31 dicembre 2025, rivolte a donne svantaggiate, c.d. BONUS DONNE.

Il beneficio è in favore dei lavoro privati e si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di donne con le seguenti caratteristiche:

  1. senza impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dalla residenza;
  2. senza impiego da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni della ZES (Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia);
  3. occupate in settori o professioni con elevata disparità di genere, come individuati annualmente dal Ministero del Lavoro e dall’ISTAT (es. edilizia, logistica, informatica).

Non regolarmente retribuita è chi non ha lavorato per almeno sei mesi (contratto ≥ 6 mesi) o ha guadagnato meno di 5.500 euro (autonomi) o 8.500 euro (co.co.co) nell’anno precedente.

L’esonero può durare fino a 24 mesi per donne disoccupate da almeno 24 mesi e per residenti nel Mezzogiorno (da gennaio 2025); mentre 12 mesi per le donne che lavorano in settori con squilibrio di genere.

L’incentivo non può essere richiesto, non spetta, nelle assunzioni tempo determinato o nelle trasformazioni di un precedente termine, così come è escluso il contratto di apprendistato.

L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino alla soglia mensile di 650 € per ciascuna lavoratrice.

Il datore di lavoro, per richiedere il beneficio assuntivo deve essere in regola con il DURC; rispettare i CCNL applicabili e le norme in materia di salute e sicurezza; non aver licenziato lavoratrici con la stessa qualifica nei 6 mesi precedenti (o successivi) all’assunzione nella stessa unità produttiva; non aver obblighi di assunzione preesistenti (es. clausole di cambio appalto; diritti di precedenza).

Inoltre, l’esonero è concesso solo se l’assunzione produce un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (calcolato in Unità di Lavoro Annuo -ULA).

Se l’incremento viene meno in un mese, il bonus per quel mese è perso (es. variazioni di organico per dimissioni, pensionamenti, licenziamenti ecc). Ma se l’incremento si ripristina, la fruizione può proseguire.

Il Bonus non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive (es. incentivi per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate ex L. 92/2012; agevolazioni per assunzioni di disabili o percettori di NASpI). È, al contrario, compatibile con misure fiscali, come la maggiorazione del costo del lavoro deducibile (D.Lgs. 216/2023).

Per richiedere l’incentivo, entro il prossimo 16 maggio, verrà implementato l’apposito applicativo nel portale Inps.