Con il nuovo Accordo Stato Regioni (ASR) dal 25 maggio 2025 sappiamo che i corsi obbligatori per la tutela della sicurezza di cui all’art.37 d.lgs.81/08 da far svolgere ai lavoratori sono da completare obbligatoriamente prima dell’assunzione e/o in ogni caso prima dell’ utilizzo del lavoratore nella mansione convenuta (operaio/impiegato/apprendista/quadro/studente stagista scolastico/etc. – vedi nostra precedente news qui–).
La legge nr.198/2025 di conversione del Decreto Sicurezza ha previsto con l’art.1 bis (sotto) in via innovativa (è in vigore dal 31 dicembre 2025) che i soli datori di lavoro turistico ricettivi e quelli che nella loro attività somministrano anche alimenti e bevande ( es. pasticceria o gelateria nella dimensione artigiana ) hanno in deroga un termine più ampio di 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o del patto formativo con la scuola individuata per completare il corso previsto per legge, a tutela dei loro nuovi dipendenti o degli studenti individuati che si ospitano gratuitamente per il periodo concordato con l’istituzione scolastica ( es. licei,ipsia,iefp, ITS meccatronico etc).
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