Il nuovo Regolamento europeo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR – Ecodesign for Sustainable Products Regulation) introduce obblighi stringenti in materia di gestione dei prodotti di consumo invenduti, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e rafforzare i principi dell’economia circolare.
Si tratta di una novità di particolare rilievo per le imprese del settore moda, che coinvolge abbigliamento, accessori e calzature.
Il provvedimento impone per le imprese di grandi e medie dimensioni:
-Divieto di distruzione dei prodotti invenduti a partire dal 19 luglio 2026 per le grandi imprese e a partire dal 2030 per le medie imprese.
Gli operatori economici interessati dovranno quindi adottare misure ragionevoli per evitare la distruzione dei prodotti invenduti, promuovendo soluzioni alternative quali il riutilizzo, il riciclo o altre forme di recupero.
-Obblighi di trasparenza e pubblicazione dei dati, già operativi per le grandi imprese, applicabili dal 2030 per le medie. Le imprese soggette al regolamento dovranno pubblicare annualmente sul proprio sito web informazioni dettagliate relative ai prodotti scartati. In particolare:
- Numero e peso dei prodotti invenduti scartati ogni anno;
- Motivazioni specifiche dello scarto;
- Percentuale di prodotti destinati al riutilizzo, al riciclaggio o al recupero energetico;
- Misure adottate e pianificate per prevenire la distruzione futura dei prodotti.
Per le piccole micro e piccole imprese tali obblighi non si applicano, sono soggette all’obbligo generale di “Prevenzione della distruzione” (Art. 23 ESPR, che vale per tutte le imprese indipendentemente dalle dimensioni. Non è previsto alcun adempimento documentale formale. Questo comporta:
- Ottimizzare la pianificazione degli approvvigionamenti e della produzione per minimizzare le eccedenze evitabili;
- Privilegiare, ove possibile, opzioni quali rivendita, vendite promozionali o scontistiche prima di procedere all’eliminazione dei prodotti. Sebbene la donazione non costituisca un obbligo, rappresenta una pratica raccomandata;
- Considerare alternative quali riparazione, ricondizionamento o riutilizzo prima di classificare un prodotto come non commercializzabile;
- Assicurare una gestione appropriata dei resi e degli invenduti, prevenendo deterioramenti evitabili (ad esempio, attraverso condizioni di stoccaggio adeguate);
- Implementare procedure interne che attestino un approccio diligente e razionale, anche in forma semplificata. A titolo esemplificativo, predisporre una procedura o prassi interna che definisca i criteri in base ai quali un articolo viene considerato non recuperabile.
Di seguito i link per l’accesso diretto.
Ulteriori informazioni sono ai link dedicati:
- Ecodesign for Sustainable Products Regulation
- Implementing the Ecodesign for Sustainable Products Regulation
- Gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e l’etichettatura energetica “il Forum sulla progettazione ecocompatibile” (E03969) – CIRCABC platform
NOTA STAMPA CONFEDERALE
Gestione degli invenduti: gli obblighi previsti dall’ESPR
La Commissione Europea ha adottato i provvedimenti attuativi del Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR) relativi alla gestione dei beni di consumo invenduti. Il Regolamento, entrato in vigore il 18 luglio 2024, mira a sostenere la transizione del mercato unico verso un’economia più sostenibile, circolare e competitiva.
In particolare, sono stati approvati l’atto delegato che disciplina le deroghe al divieto di distruzione degli invenduti, applicabile dal 19 luglio 2026, e l’atto di esecuzione che definisce il modello standard europeo per la comunicazione dei dati sui prodotti invenduti, che si applicherà dodici mesi dopo la sua entrata in vigore. È previsto che tali atti possano essere rivisti entro cinque anni dalla loro adozione.
Confartigianato Imprese evidenzia che micro e piccole imprese sono esentate dall’applicazione del divieto di distruzione dei prodotti invenduti (art. 25 ESPR) e dall’obbligo di trasparenza (art. 24 ESPR).
Gli stessi obblighi si applicheranno invece alle imprese di medie dimensioni dopo sei anni dalla loro entrata in vigore. Per le grandi imprese, il divieto di distruzione entrerà in vigore dopo due anni dall’adozione, mentre l’obbligo di trasparenza si applica immediatamente.
Per quanto riguarda l’obbligo di trasparenza, le medie e grandi imprese che smaltiscono beni invenduti, direttamente o tramite soggetti terzi, dovranno utilizzare l’apposito format europeo e pubblicare informazioni dettagliate su quantità e peso dei prodotti, motivazioni dello smaltimento, percentuali di riutilizzo, riciclo o recupero, e misure adottate o programmate per prevenire la distruzione.
Le micro e piccole imprese restano escluse dagli obblighi di rendicontazione formale. Tuttavia, il Regolamento introduce un principio generale valido per tutti gli operatori economici: l’obbligo di “prevenzione della distruzione” (art. 23 ESPR), che incoraggia l’adozione di misure concrete per ridurre, per quanto possibile, la distruzione dei prodotti rimasti invenduti.
“Questo provvedimento potrà arginare il fenomeno della sovrapproduzione, in molti casi diventata una prassi consolidata, valorizzando la virtuosità produttiva dei piccoli produttori, da sempre attenti alla qualità e non alla quantità”, commenta il Presidente di Confartigianato Moda, Moreno Vignolini. “Tuttavia, per chiudere il cerchio della massima sostenibilità occorre fare uno sforzo importante per definire veri criteri di progettazione, uso dei materiali, valorizzazione del riciclo e infine, proteggere i nostri mercati e il nostro ambiente dall’ultra fast fashion, unica causa di tutto il male”.



