NEWS 7 luglio 2026: scopri la lista di cosa l’Ispettorato del Lavoro e lo Spisal controlla negli accessi per tutelare la salute dei lavoratori dai danni del calore CLICCA QUI.
E’ stata pubblicata nel BUR l’ORDINANZA DELLA REGIONE DEL VENETO n. 58 del 16 giugno 2026 che introduce anche questa estate ( come nel 2025) disposizioni di carattere urgente in merito all’attività lavorativa di autonomi, titolari , soci , collaboratori familiari e dipendenti svolta nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature e negli ambienti di lavoro chiusi privi di climatizzazione, al fine di ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute e sicurezza in tali luoghi di lavoro. Questa ordinanza fà seguito al delibera della Regione Veneto n.376 del 19 maggio 2026 sulla stessa materia ( qui ) .

L’ordinanza ( scaricabile qui) in sintesi prevede che :
(1) è vietato lo svolgimento dell’attività lavorativa (autonoma o subordinata) in condizioni di esposizione prolungata al sole (qui) dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia a partire dal 17 luglio 2026 e fino al 31 agosto 2026, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa :
– nel settore agricolo e florovivaistico (giardinieri),
– nei cantieri edili all’aperto e nelle cave (non solo le imprese edili ma le imprese di qualunque settore che impegnino lavoratori in cantieri esponendoli al rischio calore) qualora – nonostante l’adozione aziendale di specifiche misure di prevenzione da parte del Datore di lavoro come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” contenute nel decreto presidenziale nr.32 del 30.6.2025 sempre della Regione Veneto (scarica qui) – lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni e alle aree in cui la mappa del rischio lo indica, consultando apposito sito WORKLIMATE in convenzione con INAIL www.worklimate.it nella sezione riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”, e laddove lo stesso segnali un livello di rischio “ALTO” scatta la gestione di tale divieto. Le imprese devono verificare di giorno in giorno (che ha previsione per i tre successivi) le previsioni relativamente ai Comuni dove devono operare e di conseguenza applicare il divieto. Si consideri che anche altre regioni d’Italia come Lombardia, Piemonte , Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Umbria , Lazio e tutto il sud Italia hanno adottato ordinanze equivalenti che dovranno essere verificate se lì si lavora in trasferta. In sostanza laddove in un dato comune (es.Treviso ) e per un determinato giorno il portale sopra indicato preveda “livello rischio alto” le lavorazioni in cantiere o nel settore agricolo/florovivaistico sono di fatto vietate.


(2) gli accordi collettivi aziendali che nel frattempo sono già stati adottati, se del caso anche con le oossll aziendali ove presenti, contenenti misure di tutela per i lavoratori impegnati in attività svolte all’aperto di cui al punto 1 sopra, sono fatti salvi laddove prevedano una uguale o maggiore tutela per i lavoratori esposti rispetto a quanto disposto dalla presente Ordinanza;
(3) in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, adottate in maniera di fatto uguale in tutta Italia, in applicazione dell’apposita intesa in seno alla Conferenza Stato Regioni.
SANZIONI
La violazione anche da parte di lavoratori autonomi dell’Ordinanza comporta la sanzione di cui all’art.650 del codice penale (sempre e il fatto non costituisce più grave reato) ovvero l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206€. I datori di lavoro devono considerare con estrema attenzione che un eventuale infortunio o un malore di propri dipendenti occasionato in questa fascia oraria , laddove fosse dimostrato in sede di contenzioso come causato dalla violazione di quanto prevede l’ordinanza, avrebbe le prevedibili negative conseguenze del caso in termini di risarcimento del danno.
RIMODULAZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO E UTILIZZO AGEVOLATO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI : ECCO COSA POSSONO FARE I DATORI DI LAVORO.
Segnaliamo per le imprese datrici di lavoro che per utilizzare al meglio i propri dipendenti in questo particolare scenario sono sempre possibili rimodulazioni, anche in riduzione dell’orario di lavoro, anticipando la partenza al mattino o dilatando la pausa giornaliera oppure anche combinazioni di rimodulazione orario e utilizzo per le ore in cui si deve adottare il fermo per calore del proprio ammortizzatore sociale di settore (per le imprese artigiane non edili AIS FSBA causale meteo; per imprese edili e industriali la CIGO INPS; per imprese AGRICOLE la CISOA INPS, per altre imprese se coinvolte il FIS INPS ). Per conoscere come usare FSBA con causale meteo-climatici/calore clicca qui . L’Inps già dall’estate scorsa ( che aveva per la prima volta conosciuto le ordinanza regionali in commento) ha rilasciato un apposito messaggio nr.2130 del 3.7.2025 (scarica qui) che facilita l’applicazione di CIGO,FIS,CISOA per la causale “alte temperature” . La legge nr.113 del 5.8.2025 art.10 bis (conversione DL 92/2025 ) aveva confermato fino al 31.12.2025 no costo addizionale se si usa cigo fis per causale alte temperature in quanto causale c.d.EONE . Un decreto legge, già annunciato nel Consiglio dei Ministri nr. 179 del 22 giugno scorso, provvederà a reiterare la normativa di favore che semplifica e rende meno costoso per le imprese l’accesso a CIGO , FIS e CISOA anche nell’estate 2026 ( leggi qui ) se usati per la causale per eccesso di calore come da ordinanza regionale valida anche per imprese che operano “indoor”.
Tutte le soluzioni organizzative di legge e/o ccnl riferibili al contenimento del costo del lavoro o alla flessibilità oraria necessaria ( es. anticipare inizio nastro orario al mattino presto) per gestire al meglio nella propria azienda queste situazioni sono attivabili con apposita documentazione/lettere da dare ai dipendenti realizzabili su misura/esigenza con il supporto degli uffici area lavoro/paghe del mandamento di riferimento, che restano a disposizione.
Da considerare poi che per le imprese che applicano il nostro CCNL edilizia artigiani&PMI l’art6 ( CNEL F015) hanno l’obbligo contrattuale di inviare una comunicazione preventiva ( mail@pec ) alle OOAA di settore per il tramite della nostra associazione ( qui la fonte di tale ccnl ).
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS TERMICO/AMBIENTI CALDI
Per gli aspetti invece legati all’applicazione di soluzioni aziendali , quindi svolgendo un’apposita valutazione di questo specifico rischio, applicando “su misura” le linee guida per la protezione dei propri lavoratori dal calore e dalla radiazione solare ai sensi (rilasciate dalla Conferenza Stato Regioni il 19 giugno 2025 prot 25/69/CR6bis/C7-scaricabili qui-), che si suddividono in una parte generale utile in ogni settore anche ambienti/capannoni/luoghi di lavoro indoor non climatizzati e in istruzioni specifiche per i comparti più esposti : (1) agricolo (2) edile con relativa scheda integrazione POS (3) logistica, restano invece a disposizione gli uffici sicurezza sul lavoro del mandamento di riferimento.

PROTOCOLLO NAZIONALE CONFARTIGIANATO CGIL,CISL,UIL,UGL PER IL CONTENIMENTO DELLE EMERGENZE CLIMATICHE 2.7.2025
Scarica qui il testo.
Il Protocollo ha l’obiettivo di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza nei luoghi di lavoro, un equilibrio fondamentale che Confartigianato ha sempre sostenuto. In questo senso, secondo Confartigianato, la sottoscrizione del Protocollo rappresenta un riconoscimento della centralità della contrattazione collettiva. Confartigianato conferma anche per l’estate 2026 il proprio impegno a collaborare attivamente nell’attuazione delle misure previste, affinché siano realmente aderenti alle esigenze delle imprese e dei lavoratori, promuovendo una cultura della sicurezza che tenga conto delle nuove sfide poste dal cambiamento climatico, si richiederanno quindi semplificazioni nell’accesso a FSBA,CIGO,FIS,CISOA rendendolo automatico per alte temperature o per ordinanze regionali e per la rimodulazione degli orari anche tramite la contrattazione collettiva regionale .




