Esclusivamente per le imprese non artigiane del settore alimentazione che occupano fino a 15 dipendenti, con il Verbale di Accordo del 15 marzo scorso, è stata prevista l’erogazione di un acconto economico a titolo di AFAC a favore dei propri lavoratori. Un accordo che anticipa parte degli aumenti retributivi che saranno definiti con il rinnovo complessivo del CCNL per il quadriennio 2023 – 2026, ad oggi in trattativa.
La corresponsione ai lavoratori a titolo di Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali (AFAC), è da corrispondersi in quattro tranche:
- la prima dal 1° marzo 2024
- la seconda dal 1° maggio 2024
- la terza dal 1° luglio 2024
- l’ultima dal 1° novembre 2024.
Ad integrale copertura dei 14 mesi di carenza contrattuale (1 gennaio 2023 – 29 febbraio 2024), in favore dei soli lavoratori in forza al 15 marzo 2024, è prevista l’erogazione di un importo forfettario lordo una tantum, pari a 200 euro lordi, da perfezionarsi in due soluzioni: 100 euro con la retribuzione del mese di aprile 2024, e 100 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024. L’importo una tantum è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato.
Per gli apprendisti in forza al 15 marzo 2024 è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze.
L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.
Eventuali importi già corrisposti dalle imprese ai lavoratori a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali (AFAC) potranno essere assorbiti fino a concorrenza dell’importo una tantum. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione del mese di marzo 2024.
L’una tantum è riconosciuta al lavoratore avente diritto anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, sempre in data 15 marzo le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo che rende strutturale, senza limiti di durata, l’istituto del contratto di lavoro intermittente regolato dall’art. 59 bis del CCNL con riferimento alle figure di lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti (mezzi propri o aziendali) presso il consumatore (consegne a domicilio).
Tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione del CCNL possono ricorrere al contratto di lavoro a chiamata con soggetti di ogni età per l’assunzione di lavoratori addetti alle consegne “DELIVERY” a domicilio, a prescindere dal requisito anagrafico del lavoratore con un’apposita indennità maneggio denaro se previsto.
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