Lo scorso 11 settembre, Fsba ha reso noto le modifiche apportate al Regolamento del Fondo. Le novità fanno riferimento alla regolarità contributiva e all’eventuale rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Si ricorda che i datori di lavoro artigiani non edili, inquadrati con profilo previdenziale, nel cassetto Inps aziende, al codice CSC 4 – codice autorizzativo 7B, sono vincolati al versamento a FSBA, quale ammortizzatore sociale di riferimento (art. 27 D.Lgs. 148 del 2015). E’ infatti il Fondo stesso a rilevare eventuali irregolarità contributive, anche ai fini dell’applicazione del regime di riscossione.
Nel nuovo articolo 9 del Regolamento viene ricordato che, come indicato all’articolo 4 del D.L. 34 del 2014 (L. 78/2014), la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione Fsba è condizione per l’attivazione da parte dell’Inps e dell’Inail della verifica sulla regolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC.
Vista la recente nota del Fondo sulla contribuzione addizionale, si riassumono di seguito le aliquote contributive:
TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO | ALIQUOTA CONTRIBUTIVA | RIPARTIZIONE |
AZIENDA FINO A 15 LAVORATORI | 0,60% in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali | 1/4 a carico del lavoratore; 3/4 a carico del datore |
AZIENDA CON PIU’ DI 15 LAVORATORI | 0,60% + 0,40% in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali | 1/4 a carico del lavoratore; 3/4 a carico del datore |
AZIENDA CON PIU’ DI 15 LAVORATORI CHE ATTIVANO L’ACIGS | 4,00% per la contribuzione addizionale ACIGS in relazione alle retribuzioni perse (art. 5 D.Lgs. 148/2015) | interamente a carico del datore |
Con riferimento alla contribuzione addizionale, il Fondo ha recentemente fornito le seguenti precisazioni tecniche.
In merito alle modalità di calcolo della contribuzione addizionale 4%, dovuta in relazione alle retribuzioni perse e differenze da accreditare (art. 3, comma 5, D.lgs n. 148/205), si applica esattamente il medesimo calcolo dettagliato da INPS nella circolare n. 9/2017 (punto 5.6) con riferimento alla gestione delle integrazioni salariali.
Il regolamento prevede: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, è stabilita una contribuzione addizionale ridotta del 50%”.
Anche in questo caso il fondo ha ribadito che per l’eventuale riduzione del 50%, quando se ne potranno configurare i requisiti, le modalità di versamento saranno le medesime.
Versamento in F24
Il versamento della contribuzione addizionale, pertanto, avviene a seguito dell’approvazione della domanda, prima della rendicontazione.
Nel mese di paga di intervento dell’autorizzazione e comunque in via preliminare ai fini della rendicontazione a FSBA, il datore di lavoro è tenuto a versare, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di sospensione che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’ACIGS da parte di FSBA.
Per i periodi di paga successivi, il datore di lavoro è tenuto a versare, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati.
Nel caso in cui non si potesse provvedere, per esigenze operative, nel mese di paga di intervento dell’autorizzazione, analogamente a quanto previsto da INPS con riferimento alla gestione delle integrazioni salariali, si potrà effettuare il versamento al più tardi nel mese di paga successivo a quello di intervento dell’autorizzazione e, comunque, in via preliminare ai fini della rendicontazione a FSBA.
Nei casi descritti, è possibile utilizzare un rigo di versamento con codice EBNA nel modello F24, sia per la contribuzione ordinaria che addizionale.
Esempio:
Periodo di sospensione ACIGS da luglio a dicembre 2024
Autorizzazione FSBA concessa in data 27/09/2024
Nel modello F24 con periodo di riferimento 09/2024 (da versare entro 16/10) è versato il contributo addizionale relativo ai mesi arretrati da 07/2024 a 09/2024, utilizzando un rigo specifico per ciascuna competenza (07/2024 – 08/2024 – 09/2024).
Per i mesi di paga da 10/2024 a 12/2024 (fine periodo sospensione) il versamento del contributo addizionale viene effettuato, mese per mese, alle ordinarie scadenze previste: periodo di paga 10/2024 (entro 16/11), periodo di paga 11/2024 (entro 16/12) e 12/2024 (entro 16/01).
Denuncia Uniemens
Quanto viene versato con codice EBNA in F24 deve essere esposto anche in Uniemens, a livello di denuncia individuale. Anche in questo caso, quindi, la contribuzione addizionale (sia del mese corrente che eventualmente dei mesi pregressi in caso di primo versamento successivo all’autorizzazione) è sommata alla contribuzione ordinaria (fissa e variabile) del mese di riferimento.
In particolare, in Uniemens la contribuzione addizionale deve essere esposta, unitamente alla contribuzione ordinaria, a livello di Denuncia individuale, riportando, nell’elemento di DatiRetributivi/DatiParticolari/ConvBilat/Conv, il codice EBNA.