Esempio di etichetta GARAN armonizzata. © Unione europea, 2026 – Fonte: Your Europe, licenza CC BY 4.0
Dal 27 settembre 2026 sono in vigore nuove disposizioni europee in materia di garanzia dei prodotti. Le nuove regole introducono due strumenti: l’Avviso armonizzato sulla garanzia legale e, in determinati casi, l’etichetta armonizzata GARAN.
- Vendi direttamente a consumatori privati?
Se la tua impresa vende beni direttamente a consumatori privati (B2C), devi esporre l’Avviso armonizzato sulla garanzia legale.
L’obbligo riguarda sia i punti vendita fisici sia le vendite effettuate online.
Cosa devi fare
Nel punto vendita fisico:
- esporre l’Avviso in un luogo visibile al consumatore, ad esempio nei pressi della cassa;
- utilizzare il modello ufficiale, senza modificarne il contenuto;
- se stampato, il formato deve essere almeno A4.
Nelle vendite online:
- l’Avviso deve essere facilmente visibile nell’interfaccia di vendita;
- deve essere utilizzato a colori.
L’Avviso informa il consumatore sui propri diritti relativi alla garanzia legale di conformità. Il fatto di dover esporre l’Avviso non significa che l’impresa stia offrendo una garanzia commerciale aggiuntiva.
- Quando utilizzare GARAN?
GARAN riguarda una situazione diversa e non scatta automaticamente in caso di vendita B2C o qualora venisse offerta una garanzia superiore a due anni.
Occorre verificare l’applicazione di GARAN se sei il produttore e offri direttamente al consumatore una garanzia commerciale di durabilità che presenta contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
- è una garanzia gratuita per il consumatore;
- dura più di due anni;
- riguarda l’intero prodotto;
- è una garanzia di durabilità, cioè riguarda il mantenimento delle caratteristiche e delle prestazioni del bene nel normale utilizzo.
Se non offri al consumatore una garanzia di durabilità che presenta tutti i requisiti sopra indicati, non sei obbligato a utilizzare GARAN per il solo fatto di vendere al consumatore finale o di offrire una diversa garanzia commerciale.
In pratica
| Situazione | Avviso armonizzato | GARAN |
| Vendo solo B2B, senza garanzie commerciali particolari | ❌ | ❌ |
| Sono commerciante/distributore e vendo B2C | ✅ | ❌* |
| Sono produttore e vendo B2C nel mio showroom, ma offro solo la garanzia legale | ✅ | ❌ |
| Sono produttore, vendo B2C e offro una garanzia commerciale di durabilità gratuita, superiore a 2 anni e sull’intero prodotto | ✅ | ✅ |
*Il commerciante/distributore può essere tenuto a esporre GARAN quando vende un prodotto che beneficia della garanzia di durabilità del produttore: in questo caso l’etichetta deve essere chiaramente visibile al consumatore per identificare i prodotti coperti dalla garanzia.
Attenzione alle garanzie B2B
Una garanzia di durata superiore a due anni offerta a un cliente professionale nell’ambito di un rapporto B2B non diventa automaticamente una garanzia GARAN. Ad esempio, se un produttore vende un macchinario a un’altra impresa e garantisce contrattualmente il prodotto per 5 anni, questo rapporto B2B, di per sé, non fa scattare l’obbligo GARAN.
La disciplina GARAN entra in considerazione quando la specifica garanzia di durabilità viene offerta al consumatore e sono presenti tutti i requisiti indicati sopra.
Prodotti e imballaggi già esistenti
Per i prodotti, gli imballaggi e le etichette già prodotti, confezionati o acquistati prima del 27 settembre 2026 sono previste specifiche disposizioni transitorie. Le imprese interessate devono quindi verificare la propria situazione e le modalità con cui adeguare progressivamente le scorte esistenti, tenendo conto delle indicazioni fornite dal MIMIT.
Per consultare la normativa clicca ai seguenti linkle pagine web ufficiali della Commissione europea e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).



