AVVISO ARMONIZZATO e GARAN: nuovi obblighi per le imprese che vendono ai consumatori

Esempio di etichetta GARAN armonizzata. © Unione europea, 2026 – Fonte: Your Europe, licenza CC BY 4.0

 

Dal 27 settembre 2026 sono in vigore nuove disposizioni europee in materia di garanzia dei prodotti. Le nuove regole introducono due strumenti: l’Avviso armonizzato sulla garanzia legale e, in determinati casi, l’etichetta armonizzata GARAN.

  1. Vendi direttamente a consumatori privati?

Se la tua impresa vende beni direttamente a consumatori privati (B2C), devi esporre l’Avviso armonizzato sulla garanzia legale.
L’obbligo riguarda sia i punti vendita fisici sia le vendite effettuate online.

Cosa devi fare
Nel punto vendita fisico:

  • esporre l’Avviso in un luogo visibile al consumatore, ad esempio nei pressi della cassa;
  • utilizzare il modello ufficiale, senza modificarne il contenuto;
  • se stampato, il formato deve essere almeno A4.

Nelle vendite online:

  • l’Avviso deve essere facilmente visibile nell’interfaccia di vendita;
  • deve essere utilizzato a colori.

L’Avviso informa il consumatore sui propri diritti relativi alla garanzia legale di conformità. Il fatto di dover esporre l’Avviso non significa che l’impresa stia offrendo una garanzia commerciale aggiuntiva.

 

  1. Quando utilizzare GARAN?

GARAN riguarda una situazione diversa e non scatta automaticamente in caso di vendita B2C o qualora venisse offerta una garanzia superiore a due anni.

Occorre verificare l’applicazione di GARAN se sei il produttore e offri direttamente al consumatore una garanzia commerciale di durabilità che presenta contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

  • è una garanzia gratuita per il consumatore;
  • dura più di due anni;
  • riguarda l’intero prodotto;
  • è una garanzia di durabilità, cioè riguarda il mantenimento delle caratteristiche e delle prestazioni del bene nel normale utilizzo.

Se non offri al consumatore una garanzia di durabilità che presenta tutti i requisiti sopra indicati, non sei obbligato a utilizzare GARAN per il solo fatto di vendere al consumatore finale o di offrire una diversa garanzia commerciale.

In pratica

Situazione Avviso armonizzato GARAN
Vendo solo B2B, senza garanzie commerciali particolari ❌ ❌
Sono commerciante/distributore e vendo B2C ✅ ❌*
Sono produttore e vendo B2C nel mio showroom, ma offro solo la garanzia legale ✅ ❌
Sono produttore, vendo B2C e offro una garanzia commerciale di durabilità gratuita, superiore a 2 anni e sull’intero prodotto ✅ ✅

*Il commerciante/distributore può essere tenuto a esporre GARAN quando vende un prodotto che beneficia della garanzia di durabilità del produttore: in questo caso l’etichetta deve essere chiaramente visibile al consumatore per identificare i prodotti coperti dalla garanzia.

Attenzione alle garanzie B2B

Una garanzia di durata superiore a due anni offerta a un cliente professionale nell’ambito di un rapporto B2B non diventa automaticamente una garanzia GARAN. Ad esempio, se un produttore vende un macchinario a un’altra impresa e garantisce contrattualmente il prodotto per 5 anni, questo rapporto B2B, di per sé, non fa scattare l’obbligo GARAN.

La disciplina GARAN entra in considerazione quando la specifica garanzia di durabilità viene offerta al consumatore e sono presenti tutti i requisiti indicati sopra.

Prodotti e imballaggi già esistenti

Per i prodotti, gli imballaggi e le etichette già prodotti, confezionati o acquistati prima del 27 settembre 2026 sono previste specifiche disposizioni transitorie. Le imprese interessate devono quindi verificare la propria situazione e le modalità con cui adeguare progressivamente le scorte esistenti, tenendo conto delle indicazioni fornite dal MIMIT.

Per consultare la normativa clicca ai seguenti linkle pagine web ufficiali della Commissione europea e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).