DURC DI CONGRUITA’: COME GESTIRLO

NOVITA’ —- QUI le FAQ riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021. Sono un strumento prezioso per imprese e professionisti del settore per orientarsi nella corretta gestione di questo adempimento, per il quale gli uffici dell’area lavoro dell’associazione restano a disposizione.

QUESITO RICORRENTE DA CONSIDERARE : per determinare l’assoggettabilità o meno di un’opera alla verifica della congruità nei lavori privati (di importo pari o superiore a 70.000 euro) qualora il committente assegni direttamente a più imprese affidatarie le diverse lavorazioni del medesimo cantiere è necessario che tutte le imprese che svolgono fasi edili gestiscano il DURC di Congruità , anche laddove il singolo lavoro affidato ad un’impresa valga meno di 70.000 euro ?
Lart. 2, co. 3 del DM dispone che rientrano nel Durc di congruità i lavori privati il cui valore complessivo risulti di importo pari o superiore a 70000 euro. Per valore complessivo dell’opera deve intendersi quello indicato nella notifica preliminare comprensiva ( come recita l’art.99 del D.lgs.81/08) degli eventuali aggiornamenti dovuti ad ingressi programmati nel medesimo cantiere successivi alla data di invio della notifica. A rilevare è quindi il valore complessivo dei lavori del cantiere interessato ( compresi quindi anche i lavori non edili come sono quelli ad esempio per l’impianto fotovoltaico o quello termoidraulici o quelli degli infissi ).
Nel caso ricorrente in cui più contratti di appalto per fasi edili di un medesimo cantiere siano stipulati direttamente dal committente con altrettante imprese affidatarie riferiti ad un unico cantiere che superi i 70 mila euro, ogni impresa edile gestirà il suo adempimento sul portale Edilconnect imputando le ore svolte e sarà poi il sistema CNCE_Edilconnect che verificherà in maniera automatizzata l’esistenza di tutti i contratti di appalto riferibili alla medesima notifica preliminare riconducendoli perciò al medesimo cantiere ai fini del rilascio del DURC di congruità .

Per scoprire i collegati adempimenti ( dal 27 Maggio 2022 ) relativi all’obbligo di indicazione del CCNL Edile applicato per la fruizione di bonus fiscali edilizi clicca qui

SCARICA QUI LA GUIDA DELLA CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO ( aggiornamento a settembre 2022 )

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AL VIA IL DURC DI CONGRUITA’

A partire dal 1 novembre 2021 entra in vigore il DURC di congruità per ogni inizio lavori relativo ad un  nuovo cantiere privato che comporti un valore complessivo dei lavori  superiore a 70mila euro e per quello pubblico senza alcuna soglia minima. Per la soglia complessiva nel privato ( 70 mila euro ) rileva qualunque costo anche non riferibile a lavori edili in senso stretto, come indicato nella notifica preliminare . Per la soglia sui cui incidono le percentuali previste per trovare la congruità non rientrano nel calcolo i costi sostenuti relativi alla progettazione, direzione dei lavori , asseverazione , collaudi , calcoli strutturali , calcolo termotecnico, etc. perchè non sono lavori edili. La soglia complessiva del cantiere deve intendersi “dinamica” e quindi và sempre monitorata dall’impresa affidataria e al suo superamento anche in una fase successiva alla notifica preliminare l’opera/il cantiere viene trascinato nell’ambito di applicazione ( solo se iniziato dopo il 1 novembre 2021) di questa normativa e quindi ne và ricercata la congruità. Per questo motivo consigliamo, per notifiche preliminari che si attestano ad inizio cantiere privato vicino alla soglia 70 mila euro, di aprire ugualmente la procedure per ottenere il durc di congruità di modo che costi sopraggiunti non costringono l’impresa affidataria e quelle in appalto/subappalto a complesse operazioni retroattive di ricostruzione del costo della manodopera subordinata impiegata .

Il sistema di verifica della congruità sul valore della manodopera impegnata per la realizzazione dell’opera edile rispetto a quello complessivo della stessa è stato introdotto per realizzare un’azione di contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale, promuovendo l’emersione del lavoro irregolare attraverso l’utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicurando un’effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi,  sull’assunto che laddove si applicano correttamente i contratti di lavoro firmati dalle associazioni e  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dove si gestiscono correttamente i subappalti vi siano anche le condizioni per lavorare in sicurezza in cantiere  e garantire una corretta competizione tra le imprese del settore.

Le fonti sono :

  • Decreto Legge n.76 del 16 Luglio 2020;
  • Accordo collettivo nazionale del 10 Settembre 2020 firmato dalle ANAEPA Confartigianato, le altre associazioni datoriali del settore edile e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil , di seguito l’accordo;
  • Il Decreto Ministero del Lavoro nr.143 del 25 giugno 2021 di seguito il DM.

La novità introdotta ricerca in ogni singolo cantiere che diventa assegnatario del “codice univoco CNCE ” l’incidenza del valore della manodopera operaia ( no impiegatizia ) relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Il D.M. per stabilire l’ambito di applicazione della novità rinvia alle attività/fasi lavorative elencate nell’allegato X del D.lgs. 81/2008 da intendersi come tutte quelle direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori di uno specifico cantiere, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile nazionale e regionale (compreso il CCNL EDILI artigiani e PMI di cui siamo firmatari coma ANAEPA ) e quindi riguarda tutte le imprese con o senza dipendenti che anche a titolo di subappalto operano nel settore edile per tutte le attività, costruzione di strade incluse e  comprese quelle affini ( es. mera posa di serramenti prodotti da aziende terze in un cantiere edile).

Per scoprire le attività edili che rientrano nel Durc di Congruità clicca qui.

Il soggetto deputato a rilasciare il Durc di congruità per il singolo cantiere identificato nel portale dedicato “Edilconnect” è anche l’Edilcassa Veneto, insieme a tutte le alte casse edili del sistema nazionale CNCE, sulla base delle informazioni dichiarate dall’impresa principale/affidataria  in relazione al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici.

Spetta sempre all’impresa affidataria o principale, ricorrendone per il cantiere che avvia le condizioni di cui sopra censirlo nel portale Edilconnect indicando tra l’altro l’attività edile prevalente, la data inizio e la data fine, le imprese subappaltatrici che svolgono fasi lavorative edili , da subito quelle note nel momento della denuncia di nuovo lavoro/notifica preliminare e poi appena note anche quelle che subentrano nei lavori del cantiere in un momento successivo ( es. cappottista , pittore, etc.) . Le imprese in subappalto tramite le credenziali di accesso ad Edilconnect che ottengono con la registrazione dovranno inserire mese per mese le ore lavorate ( dei dipendenti e/o dei titolari-soci) per l’esecuzione ed ultimazione delle lavorazioni edili di quel cantiere, contribuendo a far raggiungere all’impresa affidataria il Durc di congruità.

Verificata la congruità, il Durc viene rilasciato all’impresa affidataria prima dell’ultimo stato di avanzamento lavori nei lavori pubblici o prima del saldo finale nei privati . L’attestazione di congruità verrà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/ Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria (anche tramite l’assistenza degli uffici area lavoro del sistema Confartigianato o del consulente del lavoro) ovvero del committente.

Laddove non si raggiungano gli attuali indici di incidenza del costo della manodopera anche autonoma rispetto al totale “edile” dell’opera previsti nell’accordo del 10 settembre 2020 (QUI indici di congruità), scatta la presunzione di non congruità dell’impresa, tra cui anche l’ipotesi di impiego di lavoro irregolare.

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/ Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

L’invito alla regolarizzazione da parte della  Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente  nei confronti dell’impresa determina, alternativamente, le seguenti conseguenze:

  • entro il termine di 15 giorni l’impresa regolarizza la propria posizione attraverso il versamento in Cassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. A seguito dell’adempimento viene quindi rilasciato il DURC di congruità;
  • superati i 15 giorni, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, andrà ad incidere, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria. A quel punto, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Il controllo circa gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, nonché dei dati relativi all’oggetto ed alla durata del contratto, dei lavoratori impiegati e delle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza (di competenza dell’Ispettorato del lavoro), sarà definito attraverso una convenzione che dovrà essere sottoscritta tra il Ministero del lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS, l’INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE).

Lo strumento informatico  messo a punto per consentire di fari i calcoli di congruenza in base ai dati già in possesso presso le Cassa Edile/Edilcassa del territorio si chiama “Edliconnect”, raggiungibile anche tramite i sistemi informatici in uso nel dialogo ordinario di ciascuna ditta con le Casse/Edilcasse .

L’impresa affidataria principale/appaltatore dovrà censire  il cantiere di riferimento assegnandogli il codice univoco di cantiere che sarà poi gestito anche da tutti gli altri subappaltori che eventualmente contribuiscono alle attività nel cantiere.

Per ottenere la  regolarità di cantiere ciascuna impresa coinvolta da quella affidataria, con il supporto dei servizi associativi o del proprio consulente, dovrà indicare   nella denuncia mensile alla  Cassa Edile/Edilcassa il numero di ore lavorate in quel cantiere dai propri dipendenti o, in proprio se lavorate da titolari, soci o lavoratori autonomi, abbinandole al codice univoco assegnato.

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