Lo scorso 19 febbraio 2025 Confartigianato Imprese Veneto e le altre Associazioni datoriali artigiane hanno sottoscritto con Filctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL regionali l’Accordo che proroga le intese del CCRL del 14 dicembre 2016 e successive proroghe.
Il CCRL si applica ai dipendenti delle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzature, bambole, giocattoli, pulitintolavanderie, occhialeria e ottica.
La proroga incide fino al 28 febbraio 2026 sull’erogazione dell’ERT e sulla quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare.
L’accordo conferma € 2,50 a carico dell’impresa per il supporto ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell’artigianato per le posizioni individuali aperte a cui sono destinati gli importi a titolo di adesione contrattuale. Il versamento è in un’unica soluzione unitamente alle quote destinate alla bilateralità con il B01 di competenza del mese di marzo di ogni anno.
Per i lavoratori che verranno assunti dal 1° marzo 2025 al 28 febbraio 2026 la quota sarà versata unitamente al B01 relativo al mese di assunzione.
Per le assunzioni occorse dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 per le quali sia stata già stata operato il pagamento della quota annua nel B01 di gennaio o di febbraio il versamento non va ripetuto, in quanto è già assolto per l’anno 2025.
Nel caso in cui l’imponibile fiscale mensile del lavoratore sia pari o inferiore a 300 euro la quota mensile di adesione contrattuale non è dovuta.
Ai lavoratori nuovi assunti va consegnata l’informativa in materia di quota di adesione contrattuale prevista dal CCRL. La comunicazione deve essere restituita al datore di lavoro, firmata e con l’indicazione del Fondo a cui destinare la quota di adesione contrattuale, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. QUI IL MODULO PER COMUNICARE LA DESTINAZIONE DEL FONDO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE



