Il DECRETO-LEGGE 18 marzo 2026, n. 33 ridetermina, in considerazione dell’eccezionale aumento dei prodotti energetici, da oggi 19 marzo 2026 e fino al ventesimo giorno 7 aprile 2026 i seguenti valori delle accise:
a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.
Oltre alla riduzione, da oggi 19 marzo e sino al 7 aprile, di 25 centesimi dell’accisa sul gasolio e benzina e di 12 centesimi per il GPL, il decreto-legge, accogliendo una proposta di Confartigianato Trasporti, contempla una specifica misura a favore delle attività di trasporto merci e persone.
Viene previsto infatti un credito d’imposta in relazione al gasolio usato come carburante impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore da parte di:
Attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
Attività di trasporto di persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
Il credito d’imposta sarà commisurato alla maggior spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio rilevato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
La norma prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro, senza definire la misura del credito d’imposta.
L’attuazione, quindi e anche la definizione della percentuale del credito spettante sulla maggior spesa, è demandata ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge (19.3.2026).
Altri provvedimenti contenuti nel Decreto:
- misure di prevenzione e contrasto a fenomeni speculativi: viene rafforzata l’attività di monitoraggio dei prezzi dei carburanti da parte del Garante dei prezzi del Ministero delle imprese e del made in Italy. Per un periodo di tre mesi, le compagnie petrolifere saranno tenute a comunicare e pubblicare i prezzi consigliati, che saranno oggetto di sorveglianza da parte del Garante, con previsione di sanzioni in caso di inadempimento;
- un sistema di controllo rafforzato vòlto a individuare eventuali anomalie nei prezzi e a contrastare pratiche speculative, attraverso verifiche lungo l’intera filiera e segnalazioni alle autorità competenti



