Fonti: articolo 2 -bis del DL 9.8.2024,n. 113, convertito nella legge n.7.10.2024, n. 143, modificato dal DL n.147 del 14.11.2024 e circolare AdE nr.19/E del 10.10 2024, risoluzione 54 E del 13.11.2024 e circolare AdE 22/E 19.11.2024 (che contiene esempi utili a capire il funzionamento) ed è scaricabile qui.
Importo: 100€ (non si riduce per i part time) si calcola in base al numero di giorni del rapporto nell’anno 2024 (100€/365*giorni retribuiti). Lavoratore assunto (primo impiego) il 1°.10.2024 (92 giorni) che ha i requisiti per percepire il bonus l’ammontare del Bonus sarà pari 100€/365*92 = 25,21€. L’ importo non concorre alla formazione del reddito.
Requisiti che deve avere il dipendente beneficiario per il quale l’impresa avendolo ancora in forza deve erogare la 13^ a dicembre 2024:
(1) possedere un reddito non superiore a 28 mila euro;
(2) avere almeno un figlio fiscalmente a carico *;
(3) il reddito deve produrre un’imposta superiore alla detrazione per i redditi di lavoro dipendente riconosciuta (cosiddetta capienza di imposta).
* per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a €2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a € 4.000 nel caso dei figli di età non superiore a 24 anni
Datore di lavoro è obbligato a riconoscere il bonus solo a seguito domanda scritta del dipendente nella quale lo stesso deve indicare il codice fiscale:
(1) del coniuge, se sposato ( per consentire controlli del caso) ;
(2) del convivente**, se unito civilmente ovvero se la convivenza è stata solo dichiarata all’anagrafe e risulta dalla stato di famiglia (per consentire i controlli del caso) ;
(3) in ogni caso va inserito quello del figlio fiscalmente a carico (pre condizione tassativa).
Il datore che eroga il bonus lo recupera integralmente dall’INPS a conguaglio (istituiti i codici tributo “1703” per l’F24)
**si intendono i conviventi di fatto ex articolo 1, commi 36 e 37, della legge 76/2016.
Divieto ad essere erogato : il lavoratore, pur in presenza dei requisiti, perde il diritto al bonus se il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, sia beneficiario della stessa indennità presso lo stesso o diverso datore di lavoro; in caso di non spettanza il datore recupera in sede di conguaglio di fine anno l’anticipo non dovuto.
Qualora la non spettanza emergesse solo successivamente al termine previsto per il conguaglio, il lavoratore deve provvedere alla restituzione in sede di dichiarazione dei redditi.
Fac simile di richiesta del dipendente: abbiamo già predisposto specifico fac simile che è richiedibile in Associazione. Se i dipendenti, pur avendo diritto, non lo chiedono al loro datore possono sempre recuperare la medesima somma nel 730/2025 riferito ai redditi 2024.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BONUS AGLI OPERAI EDILI DEL SETTORE ARTIGIANATO E PMI
Si ritiene che, alla luce delle caratteristiche della contrattazione collettiva edile artigiana e PMI, il riconoscimento del bonus in parola a favore degli operai aventi titolo sia di competenza esclusivamente dei datori di lavoro non potendo interessare l’Edilcassa Veneto o altre casse di riferimento che, viceversa, erogano solo la gratifica natalizia come da disposizioni contrattuali vigenti della nostra contrattazione collettiva. Pertanto, considerando la ratio della norma che per l’anno in corso intende riconoscere ulteriori risorse economiche ai dipendenti che ne hanno i requisiti di legge in concomitanza al periodo natalizio, riteniamo che il bonus natale vada riconosciuto, se possibile, già a partire dalla retribuzione del mese di novembre 2024.
Per avere ulteriori informazioni chiamare l’ufficio paghe/gestione del personale del proprio Mandamento di riferimento.



