DECRETO SALUTE E SICUREZZA (D.LGS 159/2025 convertito in legge n.198/2025)

Ė stato convertito in legge il c.d. decreto Salute e Sicurezza che da novembre scorso introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

La legge di conversione, pubblicata sulla G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025, in vigore dal 31 dicembre 2025, mira a un rafforzamento della cultura della sicurezza, all’ incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo.

Di seguito le principali novità:

1) STRETTA SULLA PATENTE A CREDITI E CANTIERI

  • DECURTAZIONE IMMEDIATA: per il lavoro sommerso, i crediti sono decurtati immediatamente alla notifica del verbale, senza attendere la definitività;
  • SANZIONI RADDOPPIATE: la multa per chi opera senza patente o con punteggio insufficiente sale da 6.000€ a 12.000€;
  • LAVORO SOMMERSO: la decurtazione di 5 crediti si applica “per ciascun lavoratore”;
  • NUOVI OBBLIGHI: introdotto un badge di cantiere anticontraffazione (non ancora operativo in quanto dipende da un Decreto attuativo); la notifica preliminare (All. XII D.Lgs 81/08) deve specificare le imprese in subappalto; il badge digitale (tessera digitale) potrà essere prodotta automaticamente dalla piattaforma SIISL per i lavoratori assunti tramite tale sistema.

2) POTENZIAMENTO DELLA VIGILANZA (INL e ASL)

3) NOVITÀ SU FORMAZIONE E PREVENZIONE

  • MISURA SPECIFICA PER LE PMI: sostegno INAIL per acquisto di DPI Innovativi e “sistemi intelligenti”;
  • Programmazione misure riguardanti condotte violente e molestie nei confronti dei lavoratori.
  • Per le imprese turistico-ricettive e quelle che nella loro attività somministrano bevande e alimenti (es. pasticceria/gelateria) la Formazione obbligatoria deve concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o formativo (es. FSL; stage scolastici);
  • AGGIORNAMENTI TECNICI: modifiche importanti per i lavori in quota
    • Scale verticali (modifica art 113 D.Lgs 81/08): Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri»
    • Sistemi anticaduta (modifica art 115 D.Lgs 81/08): 1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), ((in via prioritaria sono)): a) parapetti; b) reti di sicurezza. 2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico quali: a) sistemi di trattenuta; b) sistemi di posizionamento sul lavoro; c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi; d) sistemi di arresto caduta. 3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2. 4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro. 5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all’articolo 111, comma 4, e all’articolo 116.». ((1-bis. Per le scale verticali permanenti installate entro il 31ottobre 2025, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 113 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nel testo risultante dalla modifica di cui al comma 1, lettera h), del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026.))
  • NOVITÀ SORVEGLIANZA SANITARIA:
    • Il Medico competente deve ora fornire informazioni sulla prevenzione oncologica e promuovere l’adesione agli screening dei LEA;
    • Chiarito che gli accertamenti sanitari sono compresi nell’orario di lavoro;
    • Introdotta nuova visita: il Medico competente può effettuare controlli su alcol e stupefacenti se c’è un “ragionevole motivo” di sospetto, prima o durante il turno (solo per mansioni a rischio);
  • FORMAZIONE SICUREZZA: entro 90 giorni saranno stabiliti i più restrittivi criteri di accreditamento dei soggetti formatori per contrastare il fenomeno degli attestati falsi;
  • TRACCIAMENTO “QUASI INFORTUNI” nelle imprese con più di 15 dipendenti (il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni ( ricordiamo il progetto NEAR MISS del Cobis già attivo da anni in Veneto per le imprese artigiane iscritte ad EBAV o Edilcassa Veneto ) .

4) INCENTIVI OCCUPAZIONALI SUBORDINATI ALL’INTEGRALE APPLICAZIONE NORMATIVA SICUREZZA

Dal 1° aprile 2026 ogni datore di lavoro che vorrà ottenere gli esoneri contributivi INPS e INAIL sulle assunzioni agevolate in base alla normativa vigente ( es. Donne, U35, Over50, percettori Naspi,  sostituzione maternità ditte con meno di 20 addetti, etc), tramite il suo ufficio paghe o consulente del lavoro, deve gestire l’apposita dichiarazione da rendere sul portale del Ministero del Lavoro SIISL

5) SCUOLA-LAVORO

  • Estesa la tutela INAIL per gli infortuni in itinere degli studenti impegnati in FSL, stage scolastici in genere che copre il rischio nel tragitto casa dello studente e luogo di lavoro individuato(ditta o cantiere); fino a ieri questo rischio era a carico anche dell’impresa;
  • Introdotto il divieto di impiego di studenti in Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO) o stage scolastici in generale in “lavorazioni ad elevato rischio”, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi (DVR) dell’impresa ospitante . Ricordiamo che non esiste una lista di legge di mansioni/lavorazioni/NUP a rischio elevato ma l’individuazione è ditta per ditta in base all’analisi di esposizione al rischio del caso e alle migliorie che si possono attuare. Si tratta di una novità molto importante perché impone ora alle imprese del manifatturiero e del sistema casa ( che sono poi il 95% di quelle del settore artigiano e PMI del territorio )  che da anni ospitano studenti  delle scuole professionali  ITIS o  IPSIA o IEFP regionali  o ITS come il meccatronico o Scuole Edili di analizzare sempre prima dell’ingresso del giovane la situazione e se rilevano che li affiancherebbero per insegnare on the job in mansioni/lavorazioni a rischio elevato da loro DVR serve prendere il tempo necessario e contattare subito i nostri uffici sicurezza o il consulente sicurezza individuato per analizzare il caso usando il c.d. modello SIRVESS di dicembre 2022 della Regione Veneto. Un modello che la nostra associazione ha contribuito ad elaborare dedicato proprio a queste valutazioni preliminari tese a creare la mansione “sicura” per lo studente individuato anche in attività manifatturiere e/o di cantiere diciamo solo per capirsi da “simil” operaio; va da sè che se del caso sarà aggiornato il DVR. Ricordiamo che la nostra contrattazione collettiva ha già da anni previsto sia per le imprese iscritte in EBAV (mod.A73) che in Edilcassa Veneto ( mod.1 Formedil Veneto) specifici rimborsi economici per gli interventi di aggiornamento DVR per ingresso studenti in piena sicurezza che si rendessero necessari. Per Confartigianato Imprese Marca Trevigiana è fondamentale che il dialogo tra scuole professionali e imprese manifatturiere del sistema casa del territorio prosegua virtuoso come avvenuto da anni, raccogliendo positivamente l’attenzione per l’ingresso in sicurezza degli studenti nel mondo del lavoro che la nuova norma impone e che può essere adeguatamente gestita con l’impegno delle imprese e dei tecnici sicurezza che le assistono. Ricordiamo che da febbraio 2023 come risposta ai gravi incidenti avvenuti anche in Veneto di studenti in alternanza scuola lavoro le associazioni artigiane hanno richiesto congiuntamente al legislatore di introdurre una comunicazione preventiva obbligatoria, simile a quella che si fà quando si assume un dipendente, da rendere anche per l’ingresso di uno studente in ditta con le varie forma di alternanza vigenti per legge ( FSL , stage scolastici, etc) ; siamo infatti convinti che questo aiuterebbe a impegnare l’impresa per fare il punto con il suo team di consulenti in materia sicurezza prima dell’ingresso del giovane studente, preparando così l’ambiente di lavoro, verificando tutti i parametri previsti, verificare se la formazione è stata fatta , preparare la consegna dei DPI di modo che l’esperienza formativa on the job avvenga in piena sicurezza.

6) COBIS E FORMEDIL VENETO

Gli organismi paritetici di settore (per l’artigianato Cobis e Formedil Veneto) con una modifica dell’art.51 del TU sicurezza devono ora comunicare ogni anno all’INAIL e a ITL e SPISAL i dati relativi a:

  • imprese aderenti (per l’artigianato ad EBAV ed Edilcassa Veneto) e che quindi tutte quelle che alle condizioni della contrattazione collettiva hanno l’RLST di settore che possono consultare nei casi obbligatori previsti per legge evitando così le sanzioni previste);
  • imprese che svolgono la formazione c.d. partecipata ossia per noi quella condivisa negli accordi regionali veneti con il sindacato per la formazione che viene rimborsata dalla bilateralità artigiana di settore;
  • imprese che hanno ottenuto le asseverazioni dei MOG.