Denuncia Nuovo Lavoro Temporaneo -DNLT all’INAIL, obbligatoria per le imprese edili e mobili in genere

La denuncia di nuovo lavoro temporaneo deve essere presentata dalla c.d. imprese che lavorano in cantieri temporanei o per commesse temporanee all’INAIL nella scadenza di 30 giorni dall’inizio dei lavori. Le denunce di nuovo lavoro temporaneo (DNL) devono essere esclusivamente presentate attraverso il portale dell’Istituto usando apposito applicativo. In alcuni casi però l’adempimento può essere semplificato grazie alla richiesta della c.d. “dispensa” che il datore di lavoro, avvisando in anticipo i nostri servizi area lavoro/sicurezza mandamentali o il proprio consulente di riferimento, può inviare all’INAIL per ottenerne di volta in volta la relativa autorizzazione.

Il datore di lavoro  e anche gli artigiani “ditta individuale” senza dipendenti regolarmente iscritti all’INAIL sono obbligato ad effettuare una specifica denuncia all’Istituto nel caso in cui svolga lavori di carattere temporaneo. L’obbligo permane anche nel caso in cui la data precisa di fine lavori non sia determinabile a priori. Si tratta nello specifico di lavori tipicamente artigiani come quelli  edili, idraulici, elettrici, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotta, o di altro genere aventi la caratteristica della temporaneità. Sono inclusi dunque anche la gestione temporanea delle mense scolastiche, l’appalto di servizi di pulizia di edifici privati o pubblici.

L’obbligatorietà DNLT : sempre per ogni diverso lavoro se i lavori da eseguire prevedono due specifici requisiti:

  1. termine finale determinato o determinabile, anche se si tratta di lavori di lunga durata;
  2.  classificabilità in una voce di tariffa già presente nella PAT della sede INAIL in cui il datore di lavoro ha la propria sede di lavoro ( se la voce è diversa si deve procedere ad una variazione all’istituto).

Denuncia di nuovo lavoro temporaneo

Affinché sia possibile effettuare la DNLT occorre che le attività da svolgere siano riconducibili ad una voce di rischio già presente nell’ambito della PAT aziendale attiva presso la Sede INAIL competente in relazione alla sede legale o operativa del datore di lavoro.

La DNLTemp va inoltrata telematicamente entro 30 giorni dall’inizio dei nuovi lavori.

Nel modulo di domanda ( vedi manuale per compilare come ditta on line la denuncia DNL allegato alla nota INAIL del 8.4.2022 nr.3834 )  devono essere riportati i seguenti dati:

  1. dati del committente;
  2. località e la durata dei lavori;
  3. descrizione dettagliata dei lavori, indicando non solo le fasi del processo produttivo, l’importo complessivo ed eventuali subappalti, ma anche quantità e tipologia dei macchinari che verranno utilizzati per il loro espletamento;
  4. PAT di riferimento e l’indirizzo della sede INAIL competente;
  5. numero complessivo dei lavoratori dipendenti e categorie assimilate, degli apprendisti e degli interinali che saranno occupati dalla ditta presso il luogo dei lavori, incluso il datore di lavoro se artigiano che partecipa direttamente alle lavorazioni;
  6. ammontare complessivo presunto delle retribuzioni relative ai lavoratori e, se presenti, i codici fiscali e la retribuzione relativa al titolare artigiano, ai familiari coadiuvanti, ai soci delle imprese artigiane.

Nella sezione  ai “Lavoratori occupati nel luogo dei lavori” vanno riportati i dati riferiti al (A) il titolare artigiano, familiari coadiuvanti e soci di imprese artigiane, occupati nel luogo dei lavori (B) familiari coadiuvanti e soci di imprese NON artigiane, occupati nel luogo dei lavori. Con riferimento al campo dedicato  alla retribuzione, devono essere computate tutte le retribuzioni che si presume saranno erogate, ai lavoratori impegnati nel cantiere, dalla data di inizio lavori fino al 31/12 dello stesso anno, senza rapportarle alla effettiva durata del cantiere.

Variazione dati denunciati

Le variazioni ammesse per la DNL Temp sono esclusivamente quella della proroga dei lavori e quella della sospensione dei lavori di carattere temporaneo. Qualora sopraggiungano quesiti riguardanti variazioni diverse da quelle menzionate (modifica dell’importo dei lavori ovvero chiusura anticipata degli stessi) è necessario che l’utente effettui la comunicazione all’indirizzo PEC della struttura competente in quanto la proceduta non consente di variare questa tipologia di dati.

Sanzioni

L’omesso o il tardivo invio della DNL all’INAIL comporta la sanzione amministrativa che va da 25,82 a 154,94 euro ( D.M. 12/12/2000, art. 12), alla quale alle condizioni previsti si aggiungono le sanzioni contributive del caso come disciplinate da ultimo dall’INAIL nella sua circolare nr.31 del 10 ottobre 2024 e comporta l’irregolarità del DURC per il periodo omesso.

Dispensa dall’obbligo

Il datore di lavoro o l’artigiano senza dipendenti può richiedere all’INAIL l’esonero dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori qualora l’attività ricorrente abbia i seguenti requisiti vedi istruzione operativa INAIL n. 3834 dell’8 aprile 2022 e linee guida INAIL per come l’impresa deve compilare l’istanza di dispensa vedi allegato alla nota operativa nr.7859 del 2012  :

  1. nel cantiere non siano impegnate più di 5 persone e la durata non sia superiore a 15 giorni di calendario;
  2. si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità;
  3. se ne ravvisi l’opportunità per fatti comprovabili.

Ottenute la dispensa la ditta laddove il lavoro temporaneo non sfori i 15 giorni o non impegni da sei persone a salire consente all’impresa di non dover fare la DNLT .

Esempio di calcolo per dispensa

A) Durata cantiere: tre mesi

Durata lavori affidati alla ditta artigiana  denunciante: 10 giorni (come da prova da contratto di appalto/subappalto -specificato-  ) : SI dispensa se ottenuta da INAIL

B) Durata cantiere: tre mesi

Durata lavori affidati alla ditta artigiana denunciante: 10 giorni non specificati nel contratto di appalto/subappalto: NO dispensa

SCARICA QUI ESEMPIO DI DISPENSA RICHIESTA E ACCOLTA DA INAIL .

Ricordiamo infine che il termine DNLT (Denuncia Nuova Lavoro) ha presupposti similari a quelli della disciplina dell’ Istituto giuridico del DURC di congruità di cantiere per le imprese edili iscritte alle Casse Edili/Edilcassa. Chiariamo la denuncia di nuovo lavoro alla Cassa Edile/Edilcassa rimane distinta dalla previsione normativa relativa agli adempimenti nei confronti dell’INAIL per la DNLT. Qui pagina dedicata agli adempimenti del DURC di congruità QUI.