Dimissioni protette: revoca a seguito di convalida, chiarimenti.

L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), con la nota n. 862 dello scorso 8 maggio, ha ricordato che le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia è condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente (ITL). In particolare, ha chiarito le modalità e le tempistiche relative alla revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, e convalidate dall’ITL ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001.

Nelle ipotesi di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, il legislatore ha subordinato l’efficacia delle dimissioni alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, c.d. sede protetta, così da accertare che l’atto sia genuino, frutto di una libera scelta del genitore, senza imposizioni del datore di lavoro.

Il D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, né risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica (“le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche (…) Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo telematico il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità”).

L’INL dunque chiarisce che non sussistono comunque elementi che impediscono a che le dimissioni siano oggetto di revoca da parte del lavoratore in un momento antecedente alla loro efficacia (prima del provvedimento di convalida) oppure in un momento successivo, ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse (dunque prima della risoluzione effettiva del rapporto).

In ogni caso, anche la revoca delle dimissioni richiede un esame da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (nota prot. n. 5296/2019 e nota prot. n. 5534/2019).

Qualora le dimissioni presentate siano regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità e la scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano avuto effetto con la risoluzione del rapporto, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.