Il Decreto-Legge 23 ottobre 2026, n. 193 stabilisce le seguenti misure urgenti a sostegno delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi:
INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO CARO GASOLIO E CREDITI D’IMPOSTA:
- L’autorizzazione di spesa per il contributo contro il caro carburante per il periodo da marzo ad agosto 2026 viene incrementata di 66,4 milioni di euro.
- Per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, viene riconosciuto un credito d’imposta nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2026, utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2027.
SOSPENSIONE DEI CANONI DI LEASING SUI VEICOLI
- Le imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori possono richiedere la sospensione del pagamento dei canoni in scadenza dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027 (o, in alternativa, la sospensione della sola quota capitale) per i contratti di locazione finanziaria sui veicoli aziendali.
- Durante questo periodo, i contratti non possono essere risolti né revocati, e la scadenza finale del leasing viene prorogata di conseguenza.
In base all’Art. 3 del decreto, i requisiti e le condizioni per accedere alla sospensione dei canoni di leasing sono i seguenti:
- Soggetti ammissibili: Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori.
- Oggetto del contratto: Contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto esclusivamente i veicoli impiegati nell’esercizio dell’attività d’impresa.
- Periodo dei canoni: La sospensione riguarda i canoni in scadenza compresi tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027.
- Opzioni a scelta dell’impresa: Su presentazione di apposita richiesta, l’azienda può scegliere tra:
- La sospensione dell’intero pagamento del canone;
- La sospensione del solo rimborso della quota in conto capitale.
Effetti e garanzie per l’impresa:
- Protezione contrattuale: A decorrere dalla presentazione della richiesta e fino al 31 marzo 2027, il contratto non può essere risolto, revocato né dichiarato decaduto per effetto della sospensione.
- Proroga della scadenza: Il piano di rimborso dei canoni e degli elementi accessori viene dilazionato senza formalità, prorogando il termine finale del contratto per un periodo pari a quello della sospensione.
- Trattamento degli interessi: Gli interessi maturati durante la sospensione vengono corrisposti secondo le condizioni contrattuali o in base a modalità più favorevoli concordate tra le parti.
TRASPARENZA E CALCOLO DEI COSTI DEL CARBURANTE NEI CONTRATTI
L’articolo 2 del Decreto-Legge 23 ottobre 2026, n. 193 disciplina nel dettaglio le modalità di calcolo e di indicazione dell’incidenza del costo del carburante nelle fatture e nei contratti di autotrasporto:
- Pubblicazione e aggiornamento dei parametri (MIT): Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica e aggiorna con cadenza trimestrale sul proprio sito istituzionale i valori percentuali minimi e massimi dell’incidenza del costo del carburante. Questi valori sono differenziati per classi di peso dei veicoli e vengono elaborati sulla base dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa.
- Obblighi di calcolo e fatturazione nei contratti NON scritti: Per le prestazioni di trasporto concordate in forma non scritta, i valori minimi pubblicati dal MIT costituiscono un parametro di calcolo obbligatorio per l’emissione delle fatture. Nella fattura deve essere indicata distintamente la quota del corrispettivo che risulta dall’applicazione di tali valori minimi.
- Regole per i contratti SCRITTI: Per i contratti stipulati in forma scritta a partire dall’entrata in vigore della norma, i valori percentuali minimi e massimi del MIT fungono da quadro di riferimento, fermo restando il principio dell’autonomia negoziale delle parti nella determinazione del prezzo complessivo. All’interno del contratto scritto diventa obbligatorio indicare esplicitamente sia il valore del costo del carburante al momento della stipula, sia l’incidenza del costo del carburante sulle prestazioni concordate.
TUTELA NEI SERVIZI DI LOGISTICA
Viene modificato l’art. 1677-bis del codice civile: agli appalti aventi ad oggetto servizi di logistica, per le attività di trasferimento merci si applicano comunque le norme relative al contratto di trasporto.
DIGITALIZZAZIONE E LETTERA DI VETTURA ELETTRONICA (LVe)
Viene introdotta la Lettera di Vettura elettronica nazionale (LVe) per condividere in formato digitale le informazioni sulla filiera del trasporto mediante piattaforme eFTI o sistemi interoperabili. Gli organi di controllo accetteranno la documentazione digitale a decorrere dal 9 luglio 2027.



