IN SCADENZA AL 30 GIUGNO LE FERIE 2023 NON GODUTE DAI LAVORATORI

Come ogni anno, al 30 giugno, i datori di lavoro sono tenuti a garantire ai propri dipendenti la possibilità di utilizzare le ferie maturate entro 18 mesi dalla fine dell’anno in cui sono state accumulate.

La durata minima e le modalità di fruizione delle ferie sono definite dalla Legge n. 66 del 2003, secondo cui ogni dipendente ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie all’anno:

  • due settimane devono essere utilizzate nell’anno in cui vengono maturate, anche consecutivamente, se richiesto dal lavoratore;
  • le altre due settimane devono essere godute entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione, cioè entro il 30 giugno 2025 per quelle maturate nel 2023.

Le ferie previste per legge non possono essere sostituite da compensi economici. In altre parole, non si possono “monetizzare”, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro o per i giorni eccedenti il minimo legale.

Se il dipendente non usufruisce delle ferie entro i termini previsti, il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS i contributi previdenziali sulle ferie non godute, entro il 20 agosto 2025 e può incorrere in sanzioni amministrative, in base al numero di lavoratori coinvolti e alla durata della violazione.

Le sanzioni, aggiornate dalla Legge di Bilancio 2019, sono:

  • da 120 a 720 euro per violazioni di un solo anno e fino a 5 lavoratori.
  • Da 480 a 1.800 euro se le violazioni si prolungano per almeno due anni e coinvolgono più di 5 lavoratori.
  • Da 960 a 5.400 euro in caso di infrazioni superiori ai 4 anni o che interessano almeno 10 lavoratori.