E’ stata pubblicata sul BUR del 1 luglio scorso l’ORDINANZA DELLA REGIONE DEL VENETO n. 34 del 01 luglio 2025 che introduce disposizioni di carattere urgente in merito all’attività lavorativa di autonomi, titolari , soci , collaboratori familiari e dipendenti svolta nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature e negli ambienti di lavoro chiusi privi di climatizzazione, al fine di ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute e sicurezza in tali luoghi di lavoro. Questa ordinanza fà seguito al decreto del presidente della Regione Veneto del 30 Giugno 2025 nr.32 sempre sulla stessa materia, per leggerla scarica qui .

L’ordinanza (qui l’originale) in sintesi prevede che :

(1) è vietato lo svolgimento dell’attività lavorativa (autonoma o subordinata) in condizioni di esposizione prolungata al sole (qui) dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia a partire dal 3 luglio 2025 e fino al 31 agosto 2025, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa :
– nel settore agricolo e florovivaistico (giardinieri),
– nei cantieri edili all’aperto e nelle cave (non solo le imprese edili ma le imprese di qualunque settore che impegnino lavoratori in cantieri esponendoli al rischio calore) qualora – nonostante l’adozione aziendale di specifiche misure di prevenzione da parte del Datore di lavoro come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” contenute nel decreto presidenziale nr.32 del 30.6.2025 sempre della Regione Veneto (scarica qui) – lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni e alle aree in cui la mappa del rischio lo indica, consultando apposito sito WORKCLIMATE in convenzione con INAIL www.worklimate.it nella sezione riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”, e laddove lo stesso segnali un livello di rischio “ALTO” scatta la gestione di tale divieto. Le imprese devono verificare di giorno in giorno (che ha previsione per i tre successivi) le previsioni relativamente ai Comuni dove devono operare e di conseguenza applicare il divieto. Si consideri che anche altre regioni d’Italia come Lombardia, Piemonte , Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Umbria , Lazio e tutto il sud Italia hanno adottato ordinanze equivalenti che dovranno essere verificate se lì si lavora in tali territori in trasferta. In sostanza laddove in un dato comune (es.Treviso ) e per un determinato giorno il portale sopra indicato prevede “livello rischio alto” le lavorazioni in cantiere o nel settore agricolo/florovivaistico sono di fatto vietate.

(2) gli accordi aziendali che nel frattempo sono già stati adottati se del caso anche con le oossll ove presenti, contenenti misure di tutela per i lavoratori impegnati in attività svolte all’aperto di cui al punto 1 sopra, sono fatti salvi laddove prevedano una uguale o maggiore tutela per i lavoratori esposti rispetto a quanto disposto dalla presente Ordinanza;

(3) in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, adottate in maniera di fatto uguale in tutta Italia, in applicazione dell’apposita intesa in seno alla Conferenza Stato Regioni.

SANZIONI

La violazione anche da parte di lavoratori autonomi dell’Ordinanza comporta la sanzione di cui all’art.650 del codice penale (sempre e il fatto non costituisce più grave reato) ovvero l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206€. I datori di lavoro devono considerare con estrema attenzione che un eventuale infortunio o un malore di propri dipendenti occasionato in questa fascia oraria , laddove fosse dimostrato in sede di contenzioso come causato dalla violazione di quanto prevede l’ordinanza, avrebbe le prevedibili negative conseguenze del caso in termini di risarcimento del danno .

RIMODULAZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO E UTILIZZO AGEVOLATO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Segnaliamo per le imprese datrici di lavoro che per utilizzare al meglio i propri dipendenti in questo particolare scenario sono sempre possibili rimodulazioni, anche in riduzione dell’orario di lavoro, anticipando la partenza al mattino o dilatando la pausa giornaliera oppure anche combinazioni di rimodulazione orario e utilizzo per le ore in cui si deve adottare il fermo per calore del proprio ammortizzatore sociale di settore (per le imprese artigiane non edili FSBA; per imprese edili e industriali la CIGO INPS; per imprese AGRICOLE la CISOA INPS, per altre imprese se coinvolte il FIS INPS ). Per conoscere come usare FSBA con causale meteo-climatici/calore clicca qui . L’Inps ha invece già rilasciato il 3 luglio un apposito messaggio nr.2130 (scarica qui) che facilita l’applicazione di CIGO,FIS,CISOA per la causale “alte temperature” . La legge nr.113 del 5.8.2025 art.10 bis (conversione DL 92/2025 ) ha confermata no costo addizionale se si usa cigo fis per causale alte temperature in quanto causale c.d.EONE .

Tutte le soluzioni organizzative di legge e/o ccnl riferibili al contenimento del costo del lavoro o alla flessibilità oraria necessaria per gestire al meglio nella propria azienda queste situazioni sono attivabili con apposita documentazione/lettere con il supporto degli uffici area lavoro/paghe del mandamento di riferimento, che restano a disposizione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS TERMICO/AMBIENTI CALDI

Per gli aspetti invece legati all’applicazione aziendale , quindi in un’apposita valutazione di questo specifico rischio, delle linee guida per la protezione dei propri lavoratori dal calore e dalla radiazione solare ai sensi (rilasciate dalla Conferenza Stato Regioni il 19 giugno 2025 prot 25/69/CR6bis/C7-scaricabili qui-), che si suddividono in una parte generale utile in ogni settore anche ambienti/capannoni/luoghi di lavoro indoor non climatizzati e in istruzioni specifiche per i comparti più esposti : (1) agricolo (2) edile con relativa scheda integrazione POS (3) logistica, restano invece a disposizione gli uffici sicurezza sul lavoro del mandamento di riferimento.

PROTOCOLLO NAZIONALE CONFARTIGIANATO CGIL,CISL,UIL,UGL PER IL CONTENIMENTO DELLE EMERGENZE CLIMATICHE 2.7.2025

Scarica qui il testo.

Il Protocollo ha l’obiettivo di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza nei luoghi di lavoro, un equilibrio fondamentale che Confartigianato ha sempre sostenuto. In questo senso, secondo Confartigianato, la sottoscrizione del Protocollo rappresenta un riconoscimento della centralità della contrattazione collettiva. Confartigianato conferma il proprio impegno a collaborare attivamente nell’attuazione delle misure previste, affinché siano realmente aderenti alle esigenze delle imprese e dei lavoratori, promuovendo una cultura della sicurezza che tenga conto delle nuove sfide poste dal cambiamento climatico, si richiederanno quindi semplificazioni nell’accesso a FSBA,CIGO,FIS,CISOA rendendolo automatico per alte temperature o per ordinanze regionali e per la rimodulazione degli orari anche tramite la contrattazione collettiva regionale .