In vigore il Decreto Lavoro e Sicurezza del Governo Meloni

Slide del nostro convegno dedicato del 29 Maggio 2023 qui .

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 48/2023 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, che riscrive la disciplina dei contratti di lavoro a termine, semplifica le lettere di assunzione implementa le azioni per la sicurezza sul lavoro ,ridefinisce le misure di sostegno e inclusione delle famiglie e introduce nuovi incentivi per l’assunzione dei giovani.

Il decreto, è entrato in vigore il 5 maggio, recepisce alcune sollecitazioni di Confartigianato prevedendo, in particolare:

  1. il superamento delle ingestibili causali  di legge per stipulare i contratti a termine introdotte dal Decreto Dignità che vengono  sostituite dalle esigenze individuate dalla contrattazione collettiva di cui Confartigianato è firmataria e quindi capace di tradurre i casi che ricorrono nella quotidianità della vita delle imprese che rappresenta ;
  2. la riduzione degli adempimenti informativi introdotti dal Decreto Trasparenza da Agosto 2022 attraverso la possibilità di rinviare al contratto collettivo per il reperimento di alcune informazioni relative al rapporto di lavoro (periodo di prova, durata ferie/congedi, preavviso, retribuzione, orario di lavoro) che và consegnato o messo a disposizione su sito o intranet gestione paghe dell’impresa ;
  3. il sostegno all’occupazione giovanile attraverso un incentivo per l’assunzione di giovani NEET nel secondo semestre del 2023 con contratti a tempo indeterminato e apprendistato professionalizzante, importante qui che la ditta prima di assumere inviti il giovane a registrarsi sul sito https://myanpal.anpal.gov.it/garanzia-giovani;
  4. prevista assicurazione INAIL per il solo anno scolastico 2023/2024 degli studenti anche di scuole professionali (IEFP/ IPSIA /ITS ) che entrano in azienda o nei cantieri edili in forza di stage scolastici gratuiti e/o PCTO ( attenzione non  assicurato l’infortunio in itinere da casa del giovane al luogo di lavoro e viceversa) ;
  5. istituito un Fondo (10 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni a decorrere dal 2024) per il ristoro economico alle famiglie degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi durante le attività formative. Il ristoro ad opera del Fondo si cumula con l’assegno una tantum erogato da INAIL in caso di infortunio
  6.  il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze a valere sulle risorse dei piani nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.
  7. Rafforzamemnto dalle paghe di giugno a quelle di dicembre 2023  dell’esonero contributivo per i carico di costo contributivo a carico dei lavoratori dipendenti che può arrivare ad – 7%
  8.  Confermando quanto avvenuto sul finire del 2022  con  l’incremento della soglia dei fringe benefit ( dai 258,23 euro)  a 3.000 euro per il 2023 tuttavia  per ora solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
  9. la riforma del reddito di cittadinanza (che dal 1.1.2024 viene soppresso e sostituito  dall’ “Assegno di Inclusione”) con percorsi differenziati tra i soggetti non occupabili e coloro che invece possono accedere a percorsi di inserimento lavorativo ed incentivi per i datori di lavoro che assumono i beneficiari della misura;
  10. il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze a valere sulle risorse dei piani nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Confartigianato ha già presentato gli emendamenti migliorativi a beneficio delle piccole e micro imprese per la conversione in legge del decreto.

Le istruzioni INPS sul Decreto Lavoro : messaggio 1932 del 24.5.2023.

Di seguito una panoramica delle novità di maggiore interesse per le imprese artigiane e le piccole medie industriali associate.

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (articolo 39)

Viene ulteriormente rafforzata di 4 punti percentuali, in favore dei lavoratori dipendenti, la riduzione della quota a loro carico della contribuzione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti).

L’esonero parziale trova applicazione con riferimento ai periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, secondo le seguenti aliquote:

  • 6%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro per 13 mensilità (34.996€ annui);
  •  7%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro per 13 mensilità (24.999€ annui).

WELFARE AZIENDALE (articolo 40)

Limitatamente al periodo di imposta 2023 la soglia dei c.d. fringe benefit che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente è elevata a 3.000 euro con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti con figli a carico.

Ai fini dell’attuazione della misura, i datori di lavoro dovranno informare preventivamente le rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Viene inoltre specificato che per le altre categorie di lavoratori il limite di esenzione resta fissato a 258,23 euro.

CONTRATTI A TERMINE (articolo 24)

Il provvedimento apporta alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine rendendo più flessibile il regime delle causali introdotte dal c.d. Decreto Dignità e valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva di cui Confartigianato è firmataria.

In particolare le causali quando si devono usare ( 1° TD che supera 12 mesi ; ogni rinnovo anche infra 12 mesi e proroga che fà sforare i 12 mesi ) devono riferirsi ai :

“casi” previsti dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello ossia anche i nostri contratti regionali veneti;

nelle more dell’intervento della contrattazione collettiva, e comunque non oltre il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;

• per l’esigenza di sostituire altri lavoratori (al solito la causale più facile da gestire) .

DECRETO TRASPARENZA (articolo 26)

Il decreto introduce rilevanti semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, superando quindi le rigidità e gli oneri burocratici introdotti dal c.d. Decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022).

In particolare, viene reintrodotta la possibilità di rinviare al contratto collettivo il reperimento di alcune informazioni relative al rapporto di lavoro quali la durata del periodo di prova, la durata delle ferie e degli altri congedi retribuiti, la procedura, la forma e i termini del preavviso, l’importo iniziale della retribuzione, la programmazione dell’orario di lavoro, gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

In tale ottica, il decreto prevede che, al fine di semplificare gli adempimenti informativi, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web,intranet dove si consegnano i cedolini, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Il provvedimento interviene, infine, anche in merito agli obblighi informativi previsti nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (art. 1, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 152/1997, come introdotto dal D.Lgs. n. 104/2022) chiarendo che il datore è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio solo quando questi siano “integralmente” automatizzati e deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti su sorveglianza, valutazione, prestazioni e adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

INCENTIVO GIOVANI NEET (articolo 27)

Al fine di sostenere l’occupazione giovanile è previsto, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro che effettuino, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre del 2023, assunzioni di giovani nelle seguenti condizioni:

  • che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
  • che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
  • che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

Il beneficio trova applicazione alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, ed al contratto di apprendistato professionalizzante, mentre non è fruibile per i rapporti di lavoro domestico.

L’incentivo è cumulabile con quello all’occupazione giovanile previsto dall’art. 1, comma 297, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto.

FONDO NUOVE COMPETENZE (articolo 19)

L’articolo 19 dispone l’incremento delle risorse destinate al Fondo Nuove Competenze, di cui all’articolo 88 del D.L. n. 34/2020, a valere sulle risorse del Piano Nazionale “Giovani, donne, lavoro”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus, nonché del POC SPAO. Tali risorse, che saranno identificate in sede di programmazione, sono destinate a finanziare le intese sottoscritte a decorrere dal 2023.

SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (articolo 23)

Il decreto interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, con la finalità di mitigare la sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a 10.000 euro annui, decorsi tre mesi dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

In particolare, viene modificato l’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, in base al quale – se l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui – si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, sostituendo a tale ultima previsione la sanzione amministrativa da una volta e mezzo dell’importo omesso fino a quattro volte il medesimo importo.

PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURISTICO E TERMALE (articolo 37)

Il decreto introduce alcune disposizioni in favore del settore turistico e termale l’innalzamento a 15.000 euro del limite massimo erogabile dagli utilizzatori per le prestazioni occasionali nell’ambito dei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Per questi settori viene, inoltre, ampliata la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (articoli 14-18)

Il decreto (articolo 14) contiene alcune disposizioni che intervengono sul Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), in particolare:

  1. viene precisato, in materia di regime applicabile ai lavoratori autonomi che essi possono disporre di “idonee opere provvisionali”, che dovranno essere utilizzate in conformità alle disposizioni del testo unico salute e sicurezza sul lavoro;
  2. in materia di nomina del medico competente, si stabilisce (formalizzando una prassi consolidata) che essa vada effettuata anche qualora ciò emerga dalla valutazione dei rischi aziendali; viene altresì sancito che, in occasione delle visite di assunzione, si richieda al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e se ne tenga conto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione. Inoltre, in caso d’impedimento del medico competente, per gravi e motivate ragioni, si stabilisce, per lo stesso, l’obbligo di comunicare in forma scritta, al datore di lavoro, il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento dei relativi compiti durante l’intervallo temporale di impedimento;
  3. viene stabilito che, nello svolgimento delle attività, come noto attualmente in essere, di accorpamento, aggiornamento e rivisitazione degli Accordi in Conferenza Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia affrontato anche il tema del monitoraggio dell’applicazione degli accordi suddetti, nonché quello del controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Il provvedimento interviene anche in tema di attrezzature di lavoro, rispetto alle quali:

  1. viene precisato, che i soggetti privati che effettuino verifiche di sicurezza sulle attrezzature di lavoro, acquistino la qualifica di “incaricati di pubblico servizio” e rispondano direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente: ciò ne rafforza e parifica sostanzialmente il ruolo, rispetto agli Enti controllanti pubblici (ASL); • in tema di noleggio o concessione dell’attrezzatura, si prevede che il soggetto che mette a disposizione la stessa deve procurarsi obbligatoriamente una dichiarazione autocertificativa del soggetto che la riceve (il datore di lavoro, se trattasi di azienda), che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico all’uso in sicurezza;
  2. si specifica che il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedano conoscenze o responsabilità particolari (art. 71, comma 7), deve obbligatoriamente formarsi ed addestrarsi ad un uso sicuro: ciò esplicita formalmente una prassi interpretativa, ormai consolidata, sulla base della quale anche il datore di lavoro è un lavoratore, se usa tali attrezzature.