Integrazione D34 per i lavoratori dell’artigianato in sospensione lavoro

AGGIORNATA AL 29 GENNAIO 2025

Per i lavoratori delle aziende in crisi, versanti Ebav, l’Ente riconosce un contributo “una tantum” a loro favore.

I lavoratori devono infatti trovarsi nelle seguenti fattispecie:

  • sospensione dal lavoro (FSBA AIS) nel periodo 1 Aprile 2024 – 31 Dicembre 2024;
  • sospensione dal lavoro (CIGO/CIGS se impresa non artigiana ma aderente alla bilateralità) nel periodo 1 Aprile 2024 – 31 Dicembre 2024;
  • sospensione dal lavoro (CIG in deroga ex D.L 160 del28/10/2024) nel periodo 29 ottobre 2024 – 31 dicembre 2024.

Un giorno di effettiva sospensione è considerata la giornata per cui l’azienda ha rendicontato almeno un’ora di effettiva sospensione dal lavoro per il lavoratore richiedente il contributo D34.

Il contributo varia la propria intensità a seconda delle giornate di sospensione da lavoro.

Per FSBA AIS nel periodo 1 Aprile 2024 – 31 Dicembre 2024:

  • da nr. 10 a nr. 14 giorni di effettiva sospensione anche non continuativa : €100
  • da nr. 15 a nr. 19 giorni di effettiva sospensione anche non continuativa : €200
  • da nr. 20 giorni in poi di effettiva sospensione anche non continuativa : €300

Per CIG in deroga (ex D.L 160 del28/10/2024) nel periodo 29 ottobre 2024 – 31 dicembre 2024:

  • da nr. 1 a nr. 10 giorni di effettiva sospensione anche non continuativa : €100
  • da nr. 11 a nr. 20 giorni di effettiva sospensione anche non continuativa : €200
  • da nr. 21 giorni in poi di effettiva sospensione anche non continuativa : €300

La domanda di contributo D34 va consegnata, a cura del lavoratore, agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali ENTRO IL 31/05/2025.

QUI maggiori dettagli.