Con la nota 14744 dello scorso 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro chiarisce un punto importante per i lavoratori genitori: le dimissioni durante il periodo di prova devono essere convalidate, se rientrano nei primi tre anni di vita del figlio.
Da tempo, il lavoratore che si dimette nei primi tre anni di vita del proprio bambino deve farlo convalidando le dimissioni presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Tale regola vale sia per le mamme che per i papà, come previsto dall’art. 55, comma 4, del D.lgs. 151/2001, a tutela della libertà di scelta della lavoratrice o del lavoratore, in un momento delicato come quello della nascita di un figlio.
Il Ministero chiarisce che l’obbligo di convalida resta valido anche se il genitore è ancora nel periodo di prova presso il proprio datore di lavoro. Non esiste alcuna esclusione esplicita, nell’art. 55 del D.lgs. 151/2001, che sottragga il periodo di prova all’obbligo di convalida delle dimissioni: la norma si applica in modo generale.
Questa interpretazione è rafforzata anche dal senso della legge, che mira a garantire una tutela ampia contro possibili pressioni o discriminazioni. Pertanto, anche se presentate in prova, le dimissioni di una lavoratrice in gravidanza o di un genitore nei primi tre anni di vita del figlio devono essere convalidate presso l’Ispettorato del lavoro.



