LAVORO: le novità 2025

Diversi provvedimenti tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, sono intervenuti a novare sulla materia lavoristica.

In particolare ci si riferisce alla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), al c.d. Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) e al c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024), mente è ancora all’esame della Commissione Lavoro del Senato il DDL Semplificazioni Lavoro.

Di seguito si riporta una breve sintesi delle novità.

INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE

Maggiorazione della deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni
(Legge Bilancio 2025 –
articolo 1, commi 399 e
400)
Viene prorogata per il triennio 2025-2027, la deduzione maggiorata del costo dei neoassunti a tempo indeterminato.
La deduzione è riconosciuta, ai titolari di reddito di impresa e lavoratori autonomi, a fronte di incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei relativi periodi di imposta rispetto al precedente, ed è pari al:
• 120% per il personale di nuova assunzione a tempo indeterminato;
• 130% per l’assunzione di specifiche categorie svantaggiate (disabili, donne e giovani NEET).
Con la circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alle modalità di applicazione e fruizione della misura.
Esonero contributivo per le assunzioni nel Mezzogiorno
(Legge di Bilancio 2025 –
articolo 1, commi 406-
422)
Per il periodo 2025-2029 è riconosciuto l’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei contributi e premi INAIL) alle micro, piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti) che occupano lavoratori a tempo indeterminato (escluso apprendistato) in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Analogo esonero è previsto anche per le imprese di maggiori dimensioni (oltre 250 dipendenti) ma l’agevolazione, in tal caso, è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea, nonché al conseguimento al 31 dicembre di ogni anno dell’incremento occupazionale netto.

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

Misure fiscali per il welfare aziendale
(Legge di Bilancio 2025 –
articolo 1, commi 390 e
391)
Per il triennio 2025 – 2027 vengono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i c.d. fringe benefit, comprese le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze, nonché delle spese per l’affitto o il mutuo della prima casa, entro i seguenti limiti:
• 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico;
• 1.000 euro per tutti gli altri lavoratori.
Detassazione dei premi di risultato
(Legge di Bilancio 2025 –
articolo 1, comma 385)
Confermata per il triennio 2025 – 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa. Resta confermato anche il limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro, innalzato a 4.000 euro in caso di partecipazione paritetica dei lavoratori.
Detassazione del lavoro notturno e festivo per il settore turistico – alberghiero
(Legge di Bilancio 2025 –
articolo 1, commi 395 –
398)
Per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2025 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde, a titolo di detassazione, erogate per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi.
Il trattamento è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40mila euro e non concorre alla formazione del reddito.

RAPPORTI DI LAVORO

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Durata del periodo di prova
(Collegato Lavoro­ articolo 13)
Si prevede che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
Il periodo di prova, in ogni caso:
• non può essere inferiore a 2 né superiore a 15 giorni per i contratti con durata massima di 6 mesi;
• non può essere inferiore a 2 e superiore a 30 giorni per i contratti con durata da 6 a 12 mesi.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Interpretazione autentica in materia di attività stagionali
(Collegato Lavoro­ articolo 11)
La disposizione fornisce un’interpretazione autentica ai fini dell’individuazione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, per le quali è previsto un regime di esenzione rispetto ad alcuni profili della disciplina dei contratti a termine (durata massima; limiti quantitativi; rinnovi e proroghe; c.d. stop and go).
In particolare si chiarisce che rientrano nella definizione di attività stagionali non solo quelle previste dal D.P.R. n. 1525/1963 ma anche le attività individuate dai contratti collettivi, compresi quelli già vigenti.
Sul punto si segnala il messaggio n. 269/2025 con il quale I’INPS chiarisce che per le attività stagionali individuate dai contratti collettivi è comunque dovuto il contributo addizionale NASpl (1,4%) e I ‘aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo (0,5%). La norma esonerativa – ovvero l’articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012, si riferisce, infatti, solo alle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Individuazione delle
causali
(Milleproroghe – articolo
14, comma 3)
Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà di utilizzo nei contratti di lavoro a tempo determinato della causale basata sulle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”, qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva.
APPRENDISTATO E SISTEMA DUALE
Unico apprendistato
duale
(Collegato Lavoro –
articolo 18)
Si prevede la possibilità di trasformare, senza soluzione di continuità, l’apprendistato di primo livello non solo in apprendistato professionalizzante ma anche in apprendistato di terzo livello.
Sul punto si segnala il messaggio n. 285/2025 con il quale l’INPS chiarisce che nel caso di trasformazione, a decorrere dalla data della stessa I’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10%.
APPRENDISTATO E SISTEMA DUALE
Finanziamento della
formazione
(Collegato Lavoro –
articolo 15)
Si prevede che le risorse, pari a 15 milioni annui, finora destinate esclusivamente al finanziamento della formazione di base e trasversale nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante, possano essere utilizzate per finanziare l’attività di formazione per tutte le tipologie di apprendistato.
APPRENDISTATO E SISTEMA DUALE
Finanziamento formazione nel sistema duale
(Legge di Bilancio 2025 –
articolo 1, comma 199)
Vengono incrementate le risorse destinate ai percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato duale e ai percorsi di alternanza scuola-lavoro in misura pari a:
•         100 milioni per il 2025;
•         170 milioni per il 2026;
•         240 milioni a partire dal 2027.
DIMISSIONI PER FATTI INCONCLUDENTI
Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del
lavoratore
(Collegato Lavoro –
articolo 19)
Si prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che può verificarne la veridicità.
Ne consegue la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore fattispecie alla quale non trova applicazione la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche e per la quale il datore di lavoro è esentato dal versamento del c.d. ticket licenziamento.
Tale previsione non si applica tuttavia, se il lavoratore dimostra l’impossibilità per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.
Sulla materia, caratterizzata da diversi profili di incertezza, sono già intervenute le note dell’INL n. 9740/2025 e n. 579/2025. Tale seconda nota, in particolare, fornisce indicazioni in merito all’attività degli Ispettorati territoriali finalizzata a verificare la veridicità della comunicazione effettuata dai datori di lavoro e mette a disposizione il relativo modello di comunicazione.