Con la circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 – QUI – l’istituto ha modificato le indicazioni relative alla decorrenza della tutela previdenziale in caso di malattia, ammettendo, a determinate condizioni, il riconoscimento del giorno precedente a quello di rilascio del certificato medico.
In particolare, quando il medico non può effettuare la visita o ricevere il lavoratore nella giornata in cui è insorta la malattia, per ragioni organizzative o assistenziali, il certificato può essere emesso il giorno successivo e la tutela può decorrere dal giorno precedente. La novità vale anche quando la visita viene effettuata in ambulatorio e riguarda pure le certificazioni di continuazione e di ricaduta.
La retrodatazione è comunque limitata a un solo giorno e non opera quando il giorno precedente coincide con un sabato, una domenica o una festività, giornate nelle quali è possibile rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (guardia medica).
EFFETTI SUI RAPPORTI REGOLATI DAI CCNL DELL’ARTIGIANATO E PMI
Le nuove istruzioni dell’INPS riguardano esclusivamente il riconoscimento previdenziale dell’evento di malattia e la relativa decorrenza. Non modificano, non sostituiscono e non incidono sulle clausole previste dai CCNL dell’Artigianato e delle PMI sottoscritti da Confartigianato Imprese in materia di comunicazione dell’assenza al datore di lavoro.
Restano quindi pienamente validi gli obblighi contrattuali che impongono al lavoratore di:
- comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’insorgenza della malattia e l’impossibilità di prendere servizio;
- rispettare le modalità e i termini stabiliti dal CCNL applicato, dal regolamento aziendale o dalle procedure interne;
- trasmettere o comunicare, nei tempi previsti, il numero di protocollo del certificato medico;
- comunicare eventuali prosecuzioni, ricadute o variazioni dell’indirizzo di reperibilità.
Il riconoscimento INPS della copertura dal giorno precedente non sana automaticamente un’eventuale comunicazione tardiva al datore di lavoro. Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali può pertanto produrre conseguenze sul rapporto di lavoro, anche quando l’assenza risulta successivamente coperta dal certificato medico.
ASSENZE CHE INIZIANO IL LUNEDI’
Occorre prestare particolare attenzione quando la malattia insorge il lunedì. Il lavoratore che non è in condizioni di presentarsi al lavoro deve avvisare l’azienda nei termini previsti dal CCNL, senza attendere la visita medica o l’emissione del certificato.
Se il medico non può visitarlo nella stessa giornata e redige il certificato il martedì, l’INPS può riconoscere la copertura anche dal lunedì, purché ricorrano le condizioni indicate nella circolare n. 92. Ciò non autorizza, tuttavia, il lavoratore a rinviare al martedì la comunicazione dell’assenza all’impresa.
Se invece la malattia è insorta già nella giornata di domenica, il certificato rilasciato dal medico di base il lunedì non può retroagire alla domenica. Per certificare l’evento festivo è necessario rivolgersi alla continuità assistenziale.
Occorre pertanto operare la necessaria distinzione tra la data di decorrenza riconosciuta dall’INPS e gli autonomi obblighi di comunicazione stabiliti dalla contrattazione collettiva.
MALATTIA INSORTA DURANTE IL FINE SETTIMANA O IN UN GIORNO FESTIVO
Se la malattia insorge durante un sabato non lavorato, di domenica o in una giornata festiva, il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale, per ottenere il certificato dalla data effettiva di inizio dell’evento. In questi casi, infatti, non è possibile attendere il primo giorno feriale e chiedere al medico di famiglia di retrodatare il certificato.
Se, per esempio, la malattia comincia domenica e il certificato viene rilasciato lunedì, la tutela decorrerà dal lunedì e non potrà coprire la domenica.
Restano inoltre validi gli obblighi previsti dal CCNL applicato: qualora la malattia determini l’assenza dal lavoro, il dipendente deve informare tempestivamente il datore secondo le modalità e i termini contrattuali.



