Nuove sanzioni per gli illeciti ambientali

Con il DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116  sono state inasprite le pene (fino alla reclusione, senza possibilità di oblazione) per i reati (delitti e non più contravvenzioni) relativi a:

  • correttezza del deposito temporaneo rifiuti
  • vigilanza sulle autorizzazioni di trasportatori e destinatari dei propri rifiuti
  • smaltimento/abbandono/spedizione illegale di rifiuti

Le modifiche di maggior impatto per le imprese artigiane fanno riferimento a:

  • modifica dell’art. 212 del d.lgs. 152/2006. Viene inserito un nuovo comma 19ter ove è previsto che, l’impresa iscritta all’Albo Autotrasporto conto terzi che trasporta rifiuti in assenza di iscrizione all’Albo gestori ambientali e commette uno dei reati di cui alla Parte IV del TUA durante la fase di trasporto è soggetta, oltre che alle sanzioni per la specifica violazione, anche alla sospensione dall’Albo conto terzi per un periodo da 15 gg a 2 mesi. In caso di reiterazione la sospensione può durare fino a 2 anni;
  • modifica dell’art. 255 ove viene prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente nell’ipotesi di abbandono o deposito di rifiuti mediante l’utilizzo di veicoli a motore (l’accertamento potrà avvenire anche senza contestazione immediata ma con telecamere);
  • inserimento dei due nuovi articoli 255bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) e 255ter (Abbandono di rifiuti pericolosi);
  • modifica all’art. 256 comma 1 tramutato da contravvenzione a delitto con pena fino a 5 anni di reclusione e aggiunta della sanzione accessoria della sospensione della patente se tali violazioni sono commesse mediante l’utilizzo di veicoli a motore. Viene abrogato il comma 2 e sostituito il comma 3 (discarica non autorizzata) con inasprimento delle pene;
  • Modifica all’art. 258 in materia di Mud, Registri e FIR nella parte in cui vengono inasprite le sanzioni (comunque amministrative) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità;
  • Inserimento dell’art. 259bis (Aggravante dell’attività d’impresa) ove è previsto un aumento della pena fino a un terzo qualora l’illecito avvenga nell’ambito di una attività di impresa o di una attività organizzata e art. 259ter (Delitti colposi in materia di rifiuti) che prevede taluni diminuzioni in caso di reati colposi;
  • L’art. 2 è dedicato alle modifiche al Codice Penale;
  • L’art. 3 modifica l’art. 382bis del codice di procedura penale relativo all’arresto in flagranza differita, adesso applicabile anche ai reati sulla gestione illecita di rifiuti.
  • L’art. 4 modifica l’art. 9 della legge 146/06 estendendo le operazioni sotto copertura ad alcuni dei reati inseriti.
  • L’art. 5 modifica alcune norme sulle leggi antimafia.
  • L’art. 6 è dedicato al d.lgs. 231/2001 e, quindi, alla responsabilità amministrativa degli enti nell’ipotesi di commissione dei reati di cui sopra.
  • L’art. 7 modifica il codice della strada riguardo ai rifiuti gettati da veicoli in sosta o in movimento.
  • L’art. 8 riguarda la possibilità di utilizzo della Carta nazionale e dell’uso del suolo dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione.
  • L’art. 9 è relativo ai fondi stanziati per il Commissario unico (ripristino ambientale e bonifica della terra dei fuochi).
  • L’art. 10 riguarda le misure urgenti per l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi.
  • L’art. 11 è relativo alla proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche;
  • L’art. 12, da ultimo, fissa l’entrata in vigore dal 9 agosto 2025.