L’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, sinora vigente per i soggetti aderenti al cd Regime di Vantaggio (DL 98/2011) ed al regime Forfetario (L. 190/2014), viene soppresso con decorrenza dal 1 Luglio 2022.
Per effetto di tale soppressione disposta dal DL 36/2022, l’obbligo di emissione della fattura elettronica si estende temporaneamente fino al 31/12/2023 ai soli soggetti che nell’anno precedente abbiano percepito ricavi o compensi ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro e successivamente, a decorrere dal 1 Gennaio 2024 a tutti gli altri.
Pertanto il soggetto in regime forfetario che nel 2021 abbia percepito ad esempio 30.000 euro di ricavi, dovrà adeguarsi all’obbligo di emissione della fattura elettronica già dal prossimo 1 Luglio 2022, mentre il soggetto che nel corso del 2021 abbia percepito ad esempio 20.000 euro di ricavi, dovrà attenersi all’obbligo di fatturazione elettronica dal 1 Gennaio 2024.
Ancorché la decorrenza generalizzata dell’obbligo scatti dal 1 Gennaio 2024, il soggetto che pur non avendo percepito nel 2021 più di 25.000 euro di ricavi e che abbia superato detto limite nel 2022, deve adeguarsi già dal 1 Gennaio 2023 e non dal successivo 1 Gennaio 2024.
Al contrario, pur essendo chiaro che il soggetto che avesse superato il limite di 25.000 euro nel 2021, dal 2022 sarebbe obbligato alla fatturazione elettronica, non è altrettanto chiaro se questo lo stesso, laddove non superi il citato limite nel 2022, possa fruire dell’esonero per il 2023.
Appare prudente ritenere che una volta scattato l’obbligo, nel periodo transitorio non si possa comunque retrocedere