ORDINANZA REGIONE VENETO N. 159 – 27 NOVEMBRE 2020

Il Presidente della Giunta Regionale del Veneto ha firmato l’Ordinanza n.159 del 27 novembre “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”.
Il provvedimento entra in vigore il 28 novembre e avrà effetto fino al 4 dicembre e contiene le seguenti disposizioni dedicate agli esercizi commerciali

– nelle giornate prefestive, le medie e grandi strutture di vendita sono aperte esclusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali, nei quali rimangono aperte farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole- nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione che per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole

– è riconfermata la disposizione dell’ordinanza n. 158 del 25.11.2020, per la quale sono stabiliti i seguenti limiti di compresenza di clienti negli esercizi commerciali al dettaglio regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali:

  • esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del DPCM 3.11.2020;
  • esercizi sopra i 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati

– ai fini del controllo sull’applicazione dei suddetti limiti, il gestore del singolo esercizio commerciale, anche interno a centri o parchi commerciali:

  • è obbligato ad apporre all’ingresso dell’esercizio appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri sopra riportati;
  •  garantisce costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o proprio personale, compreso eventualmente il gestore stesso, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata;
  •  adotta le opportune iniziative, quali apposizione di cartelli e verifiche periodiche, volte a far sì che in caso di gruppi di persone in attesa davanti all’esercizio commerciale, sia rigorosamente rispettato il divieto di assembramento e l’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e l’uso effettivo delle mascherine

– in caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio da parte dell’organo accertatore ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legge 25.3.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-1

– ai fini dell’applicazione della presente ordinanza valgono i chiarimenti pubblicati sul sito della Regione riguardanti disposizioni analoghe a quelle di cui alla presente ordinanza, consultabili cliccando qui https://app.box.com/s/y69v8qa09uejqzwtqz3uz23g8vuz3gj1

– il mancato rispetto delle disposizioni prevede sanzioni che variano da 400 a 1000 euro.