RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE

Entro il 30 aprile 2026, le aziende pubbliche e private che hanno più di 50 dipendenti sono tenute a compilare il rapporto del personale maschile e femminile (ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162). L’obbligo scatta quando l’azienda ha occupato mediamente più di 50 dipendenti nell’anno solare precedente. Per le aziende fino a 50 dipendenti, la redazione del rapporto resta facoltativa.

L’adempimento consiste nella compilazione del rapporto entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza del biennio, esclusivamente in modalità telematica, attraverso il modello disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accessibile tramite SPID, CIE o altri sistemi di autenticazione previsti. (LINK MINISTRO DEL LAVORO)

Il rapporto deve contenere, tra gli altri, dati relativi al numero dei lavoratori occupati suddivisi per sesso, al personale femminile eventualmente in stato di gravidanza, alle assunzioni effettuate nel corso dell’anno, alle differenze tra retribuzioni iniziali, all’inquadramento contrattuale, alle funzioni svolte, nonché alla retribuzione complessiva corrisposta, comprese componenti accessorie del salario, indennità, bonus e benefici in natura. I dati non devono indicare l’identità del lavoratore, ma esclusivamente il sesso, con possibilità di aggregazione per aree omogenee.

Devono inoltre essere inserite informazioni relative ai processi di selezione e reclutamento, alle procedure per l’accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, agli strumenti per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle politiche aziendali per un ambiente inclusivo e ai criteri adottati per le progressioni di carriera.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto a trasmettere telematicamente copia del rapporto, con la relativa ricevuta rilasciata dal sistema, alle rappresentanze sindacali aziendali (se esistenti) entro il medesimo termine del 30 aprile 2026.

In caso di mancata trasmissione, anche a seguito di invito alla regolarizzazione da parte dell’IIL competente, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11 DPR 520/55, da 103,29€ a 516,46€. Si applica inoltre la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda fino a 413,17€ se l’inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.

Se l’inottemperanza si rimanda per oltre 12 mesi, è prevista la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

In caso di rapporto mendace o incompleto accertato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000€ a 5.000€.


Le imprese con 15 o più dipendenti fino a 50 (Art. 47 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 ripresa nel D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) sono tenute a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, formazione, promozione professionale, livelli, passaggi di categoria o di qualifica, altri fenomeni di mobilità, intervento della CIG, licenziamenti, pensionamenti e prepensionamenti, retribuzione effettivamente corrisposte.