TUTELE VOLONTARIE: perdita del vincolo della residenza

A partire dal 1° aprile 2025, posto che i familiari iscrivibili alle tutele volontarie (SANI IN AZIENDA, SANI IN FAMIGLIA) sono coniuge non a carico, figli a carico dai 2 ai 30 anni di età e conviventi more uxorio, l’obbligo di co-residenza resta solo per questi ultimi, mentre figli e coniugi potranno essere residenti altrove.

Il requisito della medesima residenza resta invece vincolante per i familiari non paganti, già inclusi nella copertura (SANI IN VENETO) del dipendente e del titolare, cioè i coniugi a carico e i figli fino al compimento dei 2 anni di età.

Questa variazione è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto pubblicata alla sezione documenti del sito QUI.