Siglato lo scorso 8 maggio 2025 da Confartigianato Imprese Veneto, le altre associazioni datoriali regionali dell’artigianato e CGIL, CISL e UIL regionali, il nuovo Accordo Interconfederale che disciplina l’apprendistato di primo e terzo livello (ex art. 43 ed ex art. 45 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, c.d. duale) . Ricordiamo che per attivare questi speciali rapporti di lavoro serve rivolgersi esclusivamente a studenti il cui istituto scolastico offre tale modalità per conseguire il titolo di studio .( es. studenti IEFP per il titolo di studio della qualifica professionale o il diploma professionale o studenti degli IPSIA per conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore – maturità- ). I dati di stipula di questo ponte contrattuale tra scuole professionali e lavoro sono positivamente in aumento nella nostra Provincia e nell’intero Veneto.

Il nuovo Accordo abroga e sostituisce le disposizioni contenute nel precedente Accordo interconfederale regionale del 1° ottobre 2018 e così come modificato dall’Accordo Interconfederale del 12 novembre 2018. Pertanto, le nuove intese, hanno efficacia da subito per le attivazioni effettuate da imprese artigiane e PMI rientranti nel campo di applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da Confartigianato, escluso il settore edile. L’armonizzazione delle norme contenute nell’ Accordo con riguardo al settore edile avverranno attraverso specifica intesa tre le parti stipulanti il contratto collettivo di settore regionale.
Tra le principali novità, nella parte generale delle intese, si segnalano:
- IL WELFARE AZIENDALE E COLLETTIVO (art. 7) – il datore di lavoro metterà a disposizione dell’apprendista a giugno di ciascuno anno scolastico/formativo, l’importo di € 300 annui a titolo di welfare. Nel caso in cui il contratto di apprendistato di primo o terzo livello si esaurisca in unico anno scolastico/formativo l’importo sarà messo a disposizione entro il mese di cessazione del rapporto di lavoro con il correlativo cedolino paga. Maturano il diritto alla corresponsione del welfare, tutti gli apprendisti che abbiano positivamente superato il periodo di prova ed il cui contratto di assunzione abbia superato la durata minima di sei mesi prevista dall’articolo 42 comma 2 del D.lgs 81/2015 e smi. Resta inteso che, in caso di cessazione anticipata del contratto di apprendistato di durata pluriennale, tali importi saranno messi a disposizione entro il mese di cessazione del rapporto di lavoro con il correlativo cedolino paga. Resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di mettere a disposizione modalità di offerta alternative delle somme di welfare (welfare aziendale), come ad esempio, su richiesta del lavoratore che tali importi vengano versati a titolo di quota annua aggiuntiva ad uno dei fondi negoziali di previdenza complementare dell’artigianato, qualora l’apprendista vi aderisca con il conferimento del TFR (Fon.Te. o Solidarietà Veneto). Questa cifra è solo in minima parte un costo aggiuntivo per le imprese rispetto a quanto prevedeva il precedente ( art. 7 A.I del 1.10.2018) per il quale 250€ ( per anno scolastico) erano da riconoscere alla cessazione del rapporto quale adesione solo contrattuale ( anche senza TFR) alla previdenza complementare negoziale di settore ; quindi con costo finale di 275€ in quanto versamento soggetto alla c.d. contribuzione di solidarietà inps ( +10%) allora dovuta . IL FAC SIMILE ALLEGATO 1 A.I. 8.5.2025 PER GESTIRE L’ASSEGNAZIONE WELFARE ALLO STUDENTE LAVORATORE : QUI .

- EMOLUMENTI RETRIBUTIVI E NUOVA REGOLA MATURAZIONE RATEI (art. 8) – la quota di ERR pari a 0,44 euro mensili (0,00254 euro orari) deve venir corrisposta per intero agli apprendisti che verranno assunti ai sensi del nuovo Accordo e non verrà proporzionato sulla base della percentuale retributiva di riferimento, salva diversa disposizione dei contratti collettivi regionali di categoria. Ratei dal 1 Giugno 2025 novità si computano in modo più generoso per lo studente così assunto tutte le ore retribuite ( ore 4.1 PFI e 4.3 P.F.I) prima andavano considerate solo quelle di lavoro (4.3 PFI ) . Il computo dell’anzianità di servizio è quella prevista dalla contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro. Se la contrattazione collettiva la contempla, la progressione degli aumenti retributivi automatici per i lavoratori qualificati dovrà comprendere anche il periodo lavorativo trascorso in apprendistato di primo o terzo livello qualora lo studente/lavoratore al termine del periodo formativo venga confermato/a in servizio, o, nei casi previsti dal comma 9 dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i., prosegua con altro contratto di apprendistato. Quanto previsto dall’art. 8 delle nuove intese, trova applicazione anche agli apprendisti duali assunti in forza alla data di sigla dell’Accordo, con decorrenza dal mese successivo a quello di sottoscrizione;
- ORARIO DI LAVORO PART TIME (confermato) (art. 9) – l’orario di lavoro la % del tempo parziale che caratterizza in prevalenza questo contratto deve essere calcolata tenendo conto dell’articolazione del monte ore formativo, comprensivo della formazione interna (4.2 del PFI) ed esterna (4.1 del PFI) e delle ore di prestazione lavorativa (4.3 del PFI). La somma delle ore delle tre componenti del contratto di apprendistato (formazione formale interna ed esterna + ore di prestazione lavorativa), c.d. monte ore contrattuale, così come previso dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 38 del 6 giugno 2022, determina l’orario full time o part time del contratto di apprendistato di 1° o 3° livello. La % di part time si ricava nel rapporto tra il monte ore contrattuale e le ore potenzialmente lavorabili su base settimanale, mensile o complessiva (es. dalla data di assunzione al 30 giugno anno successivo per i contratti su unico anno scolastico tipici degli IEFP per conseguire qualifica o diploma regionale o dalla data di assunzione ad una certa data convenzionale es.31 agosto successivo per la prima annualità scolastica e dal 1 settembre al 30 giugno per la seconda annualità negli IPSIA ) comprese nel periodo di vigenza del rapporto di lavoro considerato ai sensi dell’art.5 del D.lgs.81/2015 o della normativa vigente. Tale previsione trova applicazione anche agli apprendisti duali assunti e in forza alla data dell’Accordo dell’8 maggio 2025, con decorrenza dal mese di giugno;
- SOSPENSIONE INVOLONTARIA DEL RAPPORTO DI LAVORO (art. 10) – Qualora insorga un caso di malattia, maternità, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, l’apprendista giustifica la propria assenza (1) in quanto studente, secondo le regole dell’istituzione formativa (2) in quanto lavoratore, secondo le regole previste, ex lege, dalla contrattazione collettiva di riferimento. Il trattamento economico previsto dal CCNL applicato dal datore di lavoro per tali assenze sarà riconosciuto per le ore di presenza in azienda dello studente svolte a titolo di ore di formazione interna (4.2 del PFI) e/o di lavoro (4.3 del PFI).
- RECESSO E PREAVVISO (art. 11) – al termine del periodo di apprendistato le Parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 del Codice civile, con preavviso di 5 giorni di calendario decorrenti dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Nel caso in cui ci fosse l’inosservanza del periodo di preavviso, scatta l’obbligo di erogare l’indennità sostitutiva, che con le nuove intese è stata individuata convenzionalmente in 20 ore da erogare con il valore orario previsto per le ore di lavoro (4.3 del PFI).
Per quanto attiene, invece, specificatamente all’apprendistato duale di primo livello (ex art. 43 D.lgs. 81/2015 smi) per il conseguimento della qualifica, il diploma professionale ed il diploma di istruzione secondaria ed il certificato di specializzazione tecnica superiore, viene chiarito dall’art. 16 che in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato ovvero in contratto di apprendistato professionalizzante allo scopo di acquisire la qualificazione professionale ai fini contrattuali oppure di alta formazione e ricerca, ovvero di riassunzione entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, per lo svolgimento di mansioni riferibili al titolo di studio conseguito, attivato dalle medesime parti non sarà ammesso il periodo di prova.
Come fissato dall’art. 17, ulteriori novità riguardano la retribuzione. Infatti, per le ore di formazione svolte presso l’impresa (formazione interna, 4.2 del PFI), all’apprendista viene riconosciuta una retribuzione oraria pari al 20% della retribuzione tabellare prevista dal CCNL per il livello di inquadramento convenzionalmente attribuito al lavoratore nel contratto di assunzione.
NOVITA’ AUMENTANO LE RETRIBUZIONI ORARIE PER TUTTI GLI STUDENTI DAL 1° GIUGNO 2025 ( anche per quelli assunti prima e ancora in forza) .Per le ore di prestazione lavorativa, non rientranti nella formazione interna (le c.d. ore di lavoro 4.3 del PFI), le Parti convengono che il trattamento economico sia determinato dall’applicazione delle percentuali sotto riportate che sono di molto migliorative rispetto alle precedenti ( prima il 1° anno il più diffuso era 51% ; il 2° 56% ) perchè le parti hanno voluto dare un segnale forte per remunerare di più gli studenti che si rendono protagonisti di questo contratto laddove stipulato con imprese artigiane e PMI che applicano i nostri contratti collettivi.
La crescita delle percentuali è legata alla permanenza in impresa indipendentemente dalla progressione del percorso formativo/scolastico. Solo nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi annuali, si manterrà la percentuale dell’anno precedente anche nell’anno successivo. Cambiano sempre da giugno 2025 e in aumento anche la costruzione della retribuzione oraria delle ore formative svolte a scuola le ore 4.1. del PFI passando dal 10% delle ridotte paghe orario in duale al 20% della retribuzione tabellare del livello finale nella meccanica ad esempio si è passati da 0,40 medi all’ora a 1,79 medi all’ora. Qui le tabelle in vigore nel CCNL meccanica (CNEL C030) in vigore dal 1° giugno 2025

Le nuove regole retributive per le ore di formazione interna e per quelle di lavoro si applicano anche agli apprendisti assunti e in forza alla data delle intese, con decorrenza dal mese successivo a quello di sottoscrizione (giugno).
Parimenti, dal mese di giugno, vengono aggiornate anche la retribuzione dell’apprendistato ex art. 45 del D.lgs 81/2015 smi per l’alta formazione e ricerca.
Come previsto dall’art. 20, per le ore di formazione svolte presso l’impresa (formazione interna 4.2 del PFI), al lavoratore e alla lavoratrice viene riconosciuta una retribuzione oraria pari al 20% della retribuzione tabellare prevista dal CCNL per il livello di inquadramento convenzionalmente attribuito all’apprendista nel contratto di assunzione.
Per le ore di prestazione lavorativa, non rientranti nella formazione interna (4.3 del PFI), il trattamento economico è determinato dall’applicazione delle percentuali come sotto riportate, parametrate sulla retribuzione tabellare dei contratti collettivi di primo livello, relativa alla categoria/livello nel quale il lavoratore è inquadrato/a al termine del periodo di apprendistato. La crescita delle percentuali è legata alla permanenza in impresa.

NOVITA’ CONTRIBUTI EBAV
La Borsa di studio EBAV, rivolta ai lavoratori assunti con il contratto di apprendistato duale, viene rafforzata:
- D61 in seguito al conseguimento del titolo di studio nell’ambito di un contratto di apprendistato duale è riconosciuto un importo pari a € 1.600 lordi (1.232€ netti allo studente) , a titolo di Borsa di studio erogata al lavoratore da EBAV (aumentata rispetto al precedente contributo di € 1.050 lordi ). Il contributo potrà essere richiesto dai lavoratori/studenti, previa presentazione della documentazione scolastica attestante il conseguimento del titolo di studio con qualunque voto, tramite gli sportelli EBAV a partire già dall’anno di competenza 2024. La prestazione è ripetibile dal medesimo lavoratore e dalla medesima lavoratrice per ogni diverso e ulteriore titolo di studio conseguito nell’ambito di un contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma, il certificato IFTS, di alta formazione e ricerca.
Nell’accordo vengono confermati i servizi EBAV rivolti alle aziende:
- A74 dedicato alla valorizzazione del ruolo del tutor per la buona riuscita dei percorsi di apprendistato, ora laddove questo ruolo sia ricoperto dal titolare, dal socio o dal collaboratore dell’impresa, a partire dall’anno di competenza 2025, è prevista l’erogazione di un contributo di 150,00 € in favore dell’impresa per ogni apprendista assunto con un contratto di apprendistato formativo. Tale incentivo sarà maggiorato di € 100,00 qualora il tutor dell’apprendista sia anche in possesso del titolo di Maestro Artigiano.
- A75 relativo al rimborso dei costi sostenuti per le attività di supporto e accompagnamento all’attivazione di apprendistati di primo e terzo livello svolte dalle strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato del Veneto, come Confartigianato Marca Trevigiana Formazione Srl – LEGGI QUI – In particolare, si prevede che a partire dall’anno scolastico/formativo 2025/2026 (competenza EBAV 2025), il rimborso verrà maggiorato fino al 100% dei costi sostenuti, e, comunque, per un massimo erogabile pari ad euro 350. Il servizio sarà ripetibile per ogni attivazione di apprendistato di primo o terzo livello;
- A76 destinato alle imprese per l’integrazione del DVR ovvero per la sua predisposizione, qualora l’assunzione dell’apprendista formativo configuri la prima assunzione di personale effettuata da realtà produttive prive di dipendenti. A decorrere dall’anno scolastico/formativo 2025/2026, di competenza 2025 l’importo massimo erogabile è elevato a 350 €. Requisito indispensabile per l’accoglimento della domanda da parte di Ebav è la consultazione da parte del datore di lavoro dell’RLST sulle specifiche dell’aggiornamento del DVR, nelle forme previste dalle vigenti regole del Comitato Paritetico Bilaterale per la Sicurezza dell’artigianato COBIS (www.cobis.it).
- A10 che rimborsa la visita medica obbligatoria per tutti i minorenni prima del 1° giorno di contratto e per i maggiorenni in conformità a quanto previsto per quella mansione dal DVR aziendale.



