FSBA: NUOVE PROCEDURE AIS DAL 1° LUGLIO 2025 per gestire periodi di mancanza lavoro

Dal 1°luglio 2025 entrano in vigore le nuove procedure per richiedere i trattamenti di integrazione salariale FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato).

Le novità hanno effetto dalle domande protocollate in SINAWEB in pari data (1° luglio 2025).

Le vecchie procedure con la relativa modulistica (avvio di procedura e fac simile di verbale di accordo aziendale di sospensione) in applicazione del precedente Accordo Interconfederale veneto, sono da utilizzare solo entro il 30 giugno 2025 per caricare le richieste di FSBA AIS per la mancanza di lavoro del mese di luglio 2025.

Lo scorso 13 giugno 2025, le procedure valevoli in Veneto per l’accesso all’Assegno di Integrazione Salariale per le causali ordinarie, sono state oggetto del nuovo accordo interconfederale regionale siglato da Confartigianato Imprese Veneto, le altre associazioni datoriali del settore artigiano e CGIL , CISL, UIL del Veneto. Scarica qui il nuovo accordo veneto per FSBA AIS del 13.6.2025.

Preme evidenziare che le novità hanno introdotto delle procedure per AIS diversificate a seconda che il trattamento sia richiesto per causali ordinarie (situazione temporanea di mercato, eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, situazioni climatiche rilevanti) o straordinarie (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà).

Assegno di Integrazione salariale per causali ordinarie (AIS)

La prima modifica riguarda la regolarità contributiva dell’impresa. A decorrere dal mese di luglio 2025, le prestazioni saranno erogate previa verifica del regolare versamento contributivo nei 5 anni precedenti rispetto al mese di competenza della domanda di sospensione, o dalla data di inizio attività aziendale con dipendenti, se successiva.

La modalità di presentazione della domanda a portale Sinaweb, a pena di esclusione, va caricata al solito e protocollata preventivamente rispetto al periodo di mancanza lavoro richiesto. Resta inteso che, diversamente, per la richiesta di AIS per eventi climatici, il caricamento deve avvenire entro la fine del mese successivo al verificarsi dell’evento meteo (a questo tipo di domande vanno allegati tutti gli elementi probatori previsti anche per la CIGO INPS) .

Ulteriore novità è l’obbligo di caricare in Sinaweb, unitamente al verbale di accordo sindacale, anche la nuova informativa di avvio procedura di consultazione (Allegato 1 QUI nuovo ai sensi dell’AI del 13.06.2025) trasmessa via PEC alle OO.SS. e alla nostra associazione provinciale, con le relative ricevute di consegna a prova dell’avvenuto corretto invio. Si ricorda che la data d’invio di apertura consultazione deve essere sempre antecedente a quella di stipula del verbale che a sua volta deve essere precedente al 1° giorno di teorica mancanza lavoro.

Allegato 2 QUI nuovo verbale aziendale ai sensi dell’A.I. veneto del 13.6.2025 da usare per ogni nuova domanda che si protocolla dal 1° luglio 2025 su Sinaweb.

Tale procedura deve sempre chiudersi con la firma dell’accordo sindacale di sospensione veneto da parte del datore, di almeno una OO.SS.LL. e di tutti i lavoratori che s’intende sospendere (NO sottoscrizione on line). Affinché il verbale sia valido, a pena di rigetto della domanda, l‘accordo DEVE riportare in modo chiaro e leggibile le firme (nome e cognome per esteso, NO sigle) del datore di lavoro, del sindacato (con timbro) e dei lavoratori. La firma dell’associazione datoriale è prevista solo per le imprese associate che sono state effettivamente assistite nella gestione di questa situazioni di crisi dalla nostra organizzazione.

Il verbale di sospensione sindacale può essere siglato (novità) per un periodo da una a tre mensilità. La data di fine periodo di sospensione deve sempre coincidere con l’ultimo giorno del mese di competenza. Solo dal giorno successivo a quello di stipula sarà possibile iniziare il periodo di sospensione per il periodo massimo esigibile. L’accordo sindacale può essere sottoscritto con una durata massima di 3 mesi intendendosi che l’ultimo giorno del 3° mese (o diversamente del 2° o del 1°).

Parimenti la domanda informatica sul portale Sinaweb in conformità alla durata prescelta del verbale può arrivare fino a 3 mensilità, la domanda  va poi caricata dalla ditta, tramite il suo intermediario di cui alla l.12/1979, solo successivamente alla sigla del verbale, ma prima dell’inizio della contrazione presunta di lavoro. Per ogni domanda va assegnato un ticket Inps.

Ulteriore novità è l’introduzione strutturale (come per la CIGO INPS) in fase di caricamento/protocollazione della domanda su Sinaweb dell’obbligo per il datore di lavoro (con CSC4) tramite il proprio intermediario l.12/1979 (uffici associativi area lavoro/paghe o consulente del lavoro) di scegliere la CAUSALE primaria (es. MANCANZA LAVORO O COMMESSE), la relativa sub causale di dettaglio e di redigere la c.d. RTD relazione tecnica di dettaglio, nella quale si dovrà ( tutto come avviene da anni per la cigo INPS vedi DM n.95442 15.4.2016 , circ.139/2016 e smi) : (1) illustrare l’attività aziendale e l’andamento negativo o involutivo (2) specificare la completa autonomia dell’evento – es. mancanza commesse- rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza dello stesso rispetto a condotte di imperizia o negligenza o da inadempienze del datore di lavoro o dei lavoratori con (3) illustrare gli elementi oggettivi sui cui si fonda la previsione di ripresa dell’attività lavorativa e l’elencazione di quali siano le iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine (es. nuovi ordini, commesse, partecipazione a nuove gare di appalto, etc. e relativo orizzonte temporale) (4) ogni ulteriori informazioni utile ( 5) gestione della c.d. tabella degli indicatori economici finanziari ( fatturato/risultato operativo/ indebitamento / debiti finanziari verso …./ debito verso fornitori).

Sospensione dell’attività lavorativa per eventi climatici (AIS per eventi meteo)

Nel caso di fermata produttiva a causa di eventi climatici avversi (pioggia; alte temperature; basse temperature, ecc) le procedure non prevedono l’attivazione della procedura di consultazione sindacale e la protocollazione anticipata della domanda nel portale Sinaweb.

L’impresa è tenuta a trasmettere (con modalità tracciabile) alle OO.SS. e all’Associazione artigiana provinciale prescelta l’informativa di cui all’allegato 3 dell’A.I. regionale QUI, completa di tutte le informazioni richieste.

Tale informativa e le prove di invio alle OO.SS. e O.A., dovrà essere allegata alla domanda nel portale Sinaweb con la dichiarazione dell’autorità competente (es. bollettino ARPAV) attestante l’evento.

La domanda AIS eventi climatici va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

DA 1.7.2025 NOVITA’ OPERATIVE ANCHE PER FSBA CAUSALI STRAORDINARIE PER IMPRESE IN CRISI CON MENO DI 15 DIPENDENTI (AIS) E PIU’ 15 DIPENDENTI (ACIGS)

Sono state aggiornate anche le procedure e firmato il relativo NUOVO accordo veneto (13.6.2025 ) e relativa modulistica che annulla e supera ogni precedente anche per le causali tipiche da cassa integrazione straordinaria da usare da parte delle imprese artigiane (CSC 4 ) con più o meno di 15 dipendenti , da usare sempre per domande che si protocollano dal 1.7.2025 in poi . Per info su come usare questo ammortizzatore sociale per il quale è fondamentale versare FONDARTIGIANATO e farsi assistere da Confartigianato Marca Trevigiana Formazione SRL per programmare l’obbligatoria attività formativa durante la sua fruizione, l’ufficio contrattuale provinciale resta a disposizione di ogni impresa associata per fornire tutte le istruzioni del caso (0422.43.33.00 T4).