INTRODOTTA LA LIMITAZIONE          DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER PRODUTTORI/VENDITORI DI IMBALLAGGIO

A seguito di una importante azione svolta da Confartigianato Imprese unitamente a Conlegno, Cna, Confapi, Assologistica, e FederlegnoArredo, comunichiamo con soddisfazione che il DL Infrastrutture e trasporti – convertito nella legge 18 luglio 2025 n. 105 (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2025) – ha modificato l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 286 del 2005 (“Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore”) introducendo l’espresso richiamo ai “servizi ancillari” al trasporto, tra cui sono inclusi i servizi di imballaggio, che consente di invocare la limitazione della responsabilità civile per i danni causati a terzi del produttore e venditore di imballaggi nell’ambito del trasporto.

La Nuova formulazione

“Art. 11-bis comma 1 (Imballaggi e unità di movimentazione)

1. Nell’ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell’esecuzione del trasporto, abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni in favore del vettore, il vettore medesimo, al termine dell’operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate”.

La nuova formulazione – inquadrando l’impresa che si occupa di imballaggio alla stregua di un ausiliario del vettore – consente di estendere la limitazione della responsabilità invocabile dal vettore ex art. 1696 c.c. anche all’imballatore, in caso di danneggiamento (perdita o avaria) della merce oggetto del trasporto.

Dispositivo dell’art. 1696 Codice Civile

Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente(1) delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna [1515 comma 3].

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all’importo di cui all’articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni(2).

Note:

(1) L’indennizzo è ritenuto debito di valore soggetto alla svalutazione monetaria (1277 c.c.).

(2) Tale disposizione è stata modificata dall’art. 30-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), infatti, ha indicato che rientrano nei “servizi ancillari al trasporto e alla logistica” quelle attività che rivestono un ruolo prodromico o accessorio o ausiliario o strumentale al trasporto e/o alla logistica, tra cui si annoverano le prestazioni di imballaggio, pallettizzazione, facchinaggio etc. Se, pertanto, l’attività produttiva fornita dalla società che si occupa di imballaggi è, in ultima istanza, ricollegabile direttamente al trasporto, nell’ottica del legislatore è sembrato logicamente giustificabile che suddetta prestazione potesse essere inquadrata, per analogia, nell’ambito di applicazione delle norme che regolano l’attività del vettore.

Il novellato art. 11-bis, con riferimento ai “servizi ancillari” tra cui sono annoverati, per interpretazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, anche le prestazioni di imballaggio, consente quindi di qualificare l’imballatore alla stregua di un soggetto che ha collaborato all’esecuzione del trasporto e pertanto di estendere, tramite una interpretazione normativa analogica, la limitazione della responsabilità, nell’ambito del summenzionato servizio di trasporto, anche alla figura dell’imballatore.

A mero titolo esemplificativo, ove venga contestato dal destinatario finale della merce che i beni hanno subito una avaria che, dai controlli effettuati, risulta riconducibile alla non conformità dell’imballaggio alle norme fitosanitarie applicabili, l’imballatore, ove non si ricada in ipotesi di colpa grave, potrebbe invocare il nuovo art. 11-bis, con il fine ultimo di usufruire delle limitazioni di responsabilità che sono state pensate dal legislatore per il trasporto.

Tale innovazione normativa consentirà alle imprese che si occupano di imballaggio una maggior tutela, facilitazione del commercio internazionale, accessibilità alle coperture assicurative, equità economica, incentivazione alla conformità e all’innovazione, riduzione dei contenziosi legali, semplificazione della gestione normativa.

Per ulteriori informazioni contattare Confartigianato Imprese Marca Trevigiana (categorie.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it).