1 GENNAIO 2026 – OBBLIGO DI COLLEGAMENTO TRA REGISTRATORE TELEMATICO E POS

La Legge 207/2024 (Legge di Stabilità 2025 commi da 74 a 77) ha disposto una serie di modifiche alla disciplina della registrazione e trasmissione dei corrispettivi, finalizzate all’introduzione dell’obbligo di integrazione tra Registratori Telematici e strumenti di pagamento elettronico (POS). L’attuazione di tale obbligo è prevista per
il 1 gennaio 2026 (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31/10/2025).

CONTENUTI DEL NUOVO OBBLIGO

  • è obbligatorio che il processo di registrazione dei corrispettivi sia completamente integrato con l’incasso elettronico, pertanto il POS deve essere sempre collegato al Registratore Telematico;
  • i dati dei corrispettivi e quelli dei pagamenti devono essere puntualmente e contestualmente registrati e successivamente trasmessi in forma aggregata, all’Agenzia delle Entrate.
    La novità sostanziale deriva dall’obbligo, prima non previsto, di trasmissione dei flussi di pagamento, unitamente a quelli, già previsti, dei corrispettivi registrati.

A complemento sono state integrate le disposizioni sanzionatorie che ora prevedono una sanzione:

  • di 100 euro per la mancata memorizzazione e trasmissione di ogni pagamento, fino ad un massimo di 1.000 euro a trimestre
  • da 1.000 a 4.000 euro per il mancato collegamento dello strumento di incasso elettronico
  • accessoria della sospensione della licenza nei casi di reiterate violazioni dell’obbligo di registrazione dei pagamenti.

MODALITÀ OPERATIVE PER ATTUARE IL COLLEGAMENTO TRA REGISTRATORE TELEMATICO E STRUMENTO DI PAGAMENTO
In base a quanto stabilito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31/10/2025 sarà necessario:

  • accedere all’area riservata sul portale Fatture e Corrispettivi e selezionare l’apposito servizio web che sarà reso disponibile;
  • utilizzare il servizio per registrare i dati identificativi di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato, in abbinamento alla matricola di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, già censito e attivato;
  • registrare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento.

Per agevolare il contribuente sarà visualizzato l’elenco degli strumenti di cui questi risulta titolare, in base alle informazioni comunicate dagli intermediari finanziari.
Il collegamento potrà essere eseguito direttamente dai soggetti obbligati o tramite intermediari delegati al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”.

Si ritiene pertanto che saranno gli intermediari finanziari con i quali il soggetto ha in essere la convenzione per il servizio di pagamento, a comunicare all’Agenzia delle Entrate, l’esistenza e gli identificativi dei dispositivi in uso.

Per quanto attiene ai tempi di assolvimento del relativo obbligo si prevede che :

  • per i soggetti per i quali al 1/1/2026 è già in essere un contratto di convenzionamento con l’istituto finanziario, l’adempimento dovrà essere assolto entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del servizio web di abbinamento, nell’area riservata del contribuente;
  • per i soggetti che stipuleranno dal 1/1/2026 un nuovo contratto di convenzionamento, l’obbligo decorrerà dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l’ultimo giorno del mese.

Si segnala infine che negli stessi termini vige anche l’obbligo di comunicare le variazioni relative a quanto già noto all’Agenzia delle Entrate.