Accordo Interconfederale Regionale sulle procedure di consultazione sindacale: Assegno di Integrazione Salariale Straordinario – ACIGS

PER LE AZIENDE CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI

Dal 1° febbraio 2024 è operativa la prestazione di integrazione salariale straordinaria FSBA per imprese con più di 15 dipendenti.
Il 24 gennaio 2024 Confartigianato Imprese Veneto, le altre associazioni datoriali regionali e CGIL, CISL e UIL regionali hanno sottoscritto un Accordo Interconfederale che, anche con riferimento all’art. 24 del D.lgs. n. 148/2015, regola la procedura di informazione e consultazione sindacale utilizzabile, in Veneto, dai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione di FSBA, con in forza più di 15 lavoratori.

La procedura è utilizzabile con riguardo ai periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa o riduzione dell’orario di lavoro per le causali straordinarie a partire dal 1° febbraio 2024.

L’Assegno di integrazione salariale straordinaria per le causali di riorganizzazione aziendale, per crisi aziendale e per contratto di solidarietà (ACIGS) è rivolto a tutte le imprese artigiane che, nel semestre antecedente alla presentazione della domanda, hanno avuto una forza lavoro mediamente superiore a 15 dipendenti. L’impresa deve essere in regola con la contribuzione FSBA.

Per ricorrere all’ACIGS è necessario attivare la procedura di consultazione sindacale mediante l’invio preventivo dell’informativa (vedi sotto 01_modello AVVIO FSBA ACIGS) in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali e alle rispettive Federazioni di categoria di riferimento (QUI elenco indirizzi PEC), nonché ad una della Associazioni artigiane provinciali attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità e la dimostrazione dell’avvenuto recapito alle OO.SS. sopra indicate e all’A.A. scelta.

Nella comunicazione devono essere indicate le cause che determinano la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa/riduzione dell’orario di lavoro, l’entità, la durata prevedibile della sospensione e il numero di lavoratori/trici interessati/e.

Entro 5 giorni dall’invio dell’informativa aziendale, le OO.SS. devono richiedere l’esame congiunto. In caso di mancata richiesta di incontro nel predetto termine (5 giorni), l’impresa, anche per il tramite dell’Associazione artigiana cui aderisce o conferisce mandato, entro i 3 giorni successivi invierà, tramite PEC (indirizzi consultabili sui siti internet delle OO.SS.), la comunicazione di attivazione procedura (quella già trasmessa alle OO.SS. provinciali) alle Confederazioni regionali di CGIL, CISL e UIL, al fine di favorire l’espletamento della procedura.

Dell’esame congiunto verrà redatto il verbale di accordo a seconda della tipologia di causale richiesta (vedi sotto gli allegati 2A, 2B e 2C), che andrà sottoscritto da datore di lavoro, sindacato e lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale e allegato alla domanda di prestazione sul portale FSBA.

L’accordo sindacale può essere sottoscritto per una durata minima di 3 mensilità consecutive. La data di inizio del periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa/riduzione dell’orario di lavoro deve coincidere con il primo giorno del mese, mentre quella finale deve sempre coincidere con l’ultimo giorno del mese di competenza (es. inizio sospensione 1° marzo – fine sospensione 30 giugno). Alla scadenza del periodo indicato nel verbale, permanendo le necessità, dovrà essere esperita nuovamente l’intera procedura.

Per la presentazione sulla piattaforma Sinaweb, con l’up load del verbale di accordo sindacale, si hanno 7 giorni di calendario per la protocollazione (decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale).

Ad ogni domanda (di durata almeno trimestrale) deve essere abbinato un Ticket INPS.

Le domande ACIGS saranno vagliate e autorizzate dai competenti organi FSBA.

All’interno del portale inoltre, si procederà alla dichiarazione, con un apposito flag, che i lavoratori messi in sospensione parteciperanno a corsi di formazione, anche realizzati attraverso Fondartigianato, coerenti con il Piano di intervento oggetto della ACIGS.
L’attività formativa dovrà essere preventivamente comunicata a FSBA tramite l’apposita procedura presente nel dettaglio della domanda. FSBA verificherà la partecipazione ai corsi con apposita procedura

Il periodo richiesto, una volta autorizzato da FSBA, si intende integralmente fruito (richiesto/autorizzato = fruito).

La procedura di informazione e consultazione sindacale deve essere attivata preventivamente rispetto al periodo di ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario e concludersi, con la sottoscrizione del verbale di accordo e la protocollazione della domanda sul portale Sinaweb, entro 25 giorni di calendario dalla data di comunicazione dell’informativa di avvio alle OO.SS. e A.A., secondo le modalità e nei termini prescritti dalle procedure FSBA- ACIGS consultabili sul sito FSBA. In ogni caso, la domanda di prestazione va protocollata sul portale Sinaweb entro l’ultimo giorno del mese antecedente all’avvio della prestazione. Il sistema informatico FSBA verificherà il rispetto dei termini previsti dalle procedure operative.

Per la rendicontazione delle ore sospensione dell’attività lavorativa/riduzione dell’orario di lavoro è da effettuarsi entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento. Ai fini del calcolo della prestazione, vanno inserite le ore di effettiva assenza per ciascuna mensilità di competenza.

In caso di commesse straordinarie, non programmabili, durante il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, i lavoratori potranno essere richiamati al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per l’accesso alle prestazioni, i dipendenti devono soddisfare il requisito soggettivo dell’anzianità aziendale di almeno 90 giorni di calendario alla data di avvio della procedura di consultazione sindacale di cui all’A.I. 24.01.2024.

I lavoratori che non soddisfano il requisito soggettivo dovranno essere gestiti con una procedura sindacale separata una volta raggiunti i 90 giorni di anzianità: per essi andrà sottoscritto un verbale di accordo separato e presentata una domanda ad hoc sul portale Sinaweb, con un proprio ticket INPS, diverso da quello utilizzato per la domanda principale (per questi lavoratori verrà gestito un Ticket Inps diverso).

Per i periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa non matura la retribuzione diretta, indiretta o differita, fatto salvo il TFR, a meno che non vi sia presenza di periodi lavorativi per i quali si applicano i criteri di maturazione dei ratei previsti dai CCNL/CCRL e fatte salve le pattuizioni di miglior favore inserite nel verbale di accordo sindacale.

Contratto di solidarietà (art. 4 DM 94033/2016)

Durante i periodi di riduzione dell’orario di lavoro indicati nel verbale di accordo, i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei predetti periodi, oppure fino alla scadenza del contratto a termine, se anteriore.

Nel verbale di accordo sindacale potranno essere precisate eventuali modalità di deroga comportanti una minore riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quanto concordato, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro.

Una volta conclusa la procedura di consultazione sindacale, l’azienda provvederà direttamente o per il tramite dell’ufficio paghe associativo ad inviare, entro le tempistiche determinate dal Fondo, la domanda di prestazione a FSBA attraverso la piattaforma informatica.

Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di inizio della sospensione/riduzione di orario, l’impresa è tenuta ad inviare la rendicontazione delle assenze. In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire. Inoltre, decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda senza alcuna rendicontazione, la domanda viene considerata decaduta.

I lavoratori beneficiari delle prestazioni ACIGS sono tenuti a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, attuate anche mediante Fondartigianato, in conformità al DM 2 agosto 2022 e s.m.i.

Il pagamento delle prestazioni ACIGS è effettuato direttamente dal Fondo ai lavoratori (no anticipazione da parte dell’impresa) sull’IBAN da loro comunicato.

PER ALIQUOTE DI VERSAMENTO E PER GLI EFFETTI SUL DURC PER MANCATA REGOLARITA’ NEI VERSAMENTI AL FONDO clicca qui.

DOCUMENTI UTILI:

Scopri procedure ACIGS in Sinaweb