Aggiornamento Protocollo sulle misure anti-Covid negli ambienti di lavoro e Protocollo per i piani vaccinali nei luoghi di lavoro

Confartigianato Imprese, nella serata del 6 aprile scorso, ha siglato due importanti protocolli con il Governo, l’INAIL e le altre parti sociali tra cui CGIL, CISL e UIL.
Il primo corrisponde alla revisione del Protocollo sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro (consultabile CLICCANDO QUI).
Nello specifico sono stati apportati dei minimi quanto necessari aggiornamenti al testo del Protocollo nazionale del 24 aprile 2020, che fissano lo standard di adeguatezza aziendale nell’adozione di misure anticontagio Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Nelle premesse del documento è stato confermato l’importante principio che il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Questo sta ad indicare che si esclude che il Covid-19 sia considerato un rischio biologico specifico, principio che avrebbe comportato la necessità di una modifica del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali.

Al di là della conferma di tutte le misure contenute nel precedente Protocollo del 24 aprile 2020, le novità introdotte sono le seguenti:
– i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario;
– ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, va garantita la messa in atto di misure come distanziamento, mascherina chirurgica, ecc. per il contenimento del rischio di contagio dei passeggeri;
– in caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente per il tramite del medico competente;
– il datore di lavoro – con la collaborazione del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – deve tener conto, nell’organizzare le trasferte nazionali ed internazionali, delle diverse situazioni epidemiologiche dei luoghi di destinazione.
Viene ribadito che le mascherine chirurgiche sono DPI e che in tutti i casi di condivisione di ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, vanno utilizzate come misura “minima”. Tale uso non è necessario per attività svolte dal lavoratore in condizioni di isolamento.
Per le imprese artigiane e le pmi che applicano la bilateralità viene riconfermato che il ruolo del comitato aziendale viene assolto dai comitati territoriali come istituiti in Veneto dai vigenti accordi.
Il nuovo protocollo, a fronte della possibilità di effettuare i corsi di formazione obbligatori anche in costanza di pandemia, per l’esercizio di ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza è necessario il completamento dell’aggiornamento formativo nei termini di legge, venendo meno la precedente deroga.
Viene poi stabilito che:
– la sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche, a condizione di rispettare le misure igieniche nazionali ed internazionali vigenti, previa valutazione del Medico Competente sulla base dell’andamento dell’epidemia sul territorio di riferimento;
– il Medico Competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai fini della tutela dei cosiddetti “lavoratori fragili”;
– il Medico Competente effettuerà la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero.

Il secondo accordo è quello relativo al Protocollo in materia di piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti covid-19 nei luoghi di lavoro (consultabile CLICCANDO QUI) che attesta la volontà politica delle parti sociali di favorire la campagna vaccinale nazionale anche nei luoghi di lavoro e che fissa gli elementi organizzativi che le imprese e i territori dovranno seguire per attuarla.

La nostra Confederazione ha ottenuto l’inserimento tra i soggetti vaccinabili anche dei datori di lavoro o titolari..
L’accordo prevede, riconoscendo le richieste avanzate da Confartigianato, che le imprese artigiane e le pmi che applicano ai loro dipendenti la bilateralità, possano avvalersi anche della modalità di vaccinazione indiretta attraverso il ricorso a strutture sanitarie private con i requisiti per la vaccinazione, appositamente convenzionate, in applicazione degli ulteriori accordi che su base territoriale potranno essere definiti.
Punti fermi dell’accordo sono:
– l”adesione datoriale su base volontaria;
– la conferma dell’interesse o meno del lavoratore ad aderire alla vaccinazione;
– il necessario coinvolgimento del Medico Competente dove è prevista la nomina;
– la gratuità della fornitura, da parte dei servizi sanitari regionali territorialmente competenti, dei vaccini nel numero necessario, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni;
– qualora la vaccinazione venga eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato ai fini retributivi ad attività lavorativa.

La vaccinazione nei luoghi di lavoro, a seguito dell’intesa, è parte integrante della campagna di vaccinazione nazionale: si realizzerà solo laddove le autorità sanitarie competenti avranno effettiva disponibilità di vaccini eccedenti rispetto al numero di quelli già assegnati secondo i criteri, le categorie e il cronoprogramma come pianificato in base alla normativa emergenziale di riferimento.