AUTISTI A CHIAMATA : QUANDO E’ POSSIBILE ASSUMERLI

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la circolare n. 1 dell’8 febbraio 2021 , ha reso un importante chiarimento interpretativo in merito all’utilizzo del lavoro intermittente (c.d. lavoro a chiamata) per gli autisti che impatta in particolar modo nel settore dei Trasporti Merci e Persone.
l’INL ha ricordato che ai contratti collettivi nazionali di lavoro è affidata l’individuazione delle “esigenze” che giustificano positivamente il ricorso al lavoro a chiamata, mentre non è riconosciuto alcun altro potere al di fuori di tale particolare aspetto e, in special modo, il potere di interdire l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore regolato.
Con riguardo, al R.D. n. 2657 del 1923 (attuale fonte di legge delle mansioni discontinue nel diffuso silenzio dei CCNL su tale contratto atipico) , l’Ispettorato ha ritenuto di dover precisare l’esatta portata della definizione del “personale” di cui al n. 8 dell’allegato: “personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”.
Sul punto il Ministero ha argomentato che la discontinuità è dunque riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore “sotto categoria” rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court, “con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista”. Il personale a cui si riferisce il punto. 8 del R.D. del 1923 è solo quello addetto al carico e scarico e non al personale autista addetto al trasporto di persone o merci.
Sulla base di questo orientamento, devono ritenersi illegittimi i contratti di lavoro intermittente che prevedono lo svolgimento delle mansioni di autista stipulati ai sensi della normativa del R.D. del 1923.
La lettura definitivamente rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro conferma l’orientamento che dal 2012 Confartigianato Marca Trevigiana aveva indicato a tutela dei suoi associati.
L’ Ispettorato ricorda che le aziende di ogni settore ( trasporto merci e persone compreso) possono ricorrere al contratto di lavoro a chiamata in presenza dei requisiti soggettivi ossia di età del candidato all’assunzione come previsti per legge (art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 ) che potrà quindi essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni anche pensionati.