CCNL EDILIZIA E BONUS FISCALI CASA: L’OBBLIGO DAL 27 MAGGIO 2022

Per gli atti di affidamento di lavori edili sottoscritti dal 27 maggio 2022 con  lavori edili di fatto iniziati dal 28 Maggio 2022 ai quali siano riconducibili per il committente/contribuente  la lista di 11 bonus/agevolazioni fiscali*  di cui sotto è in vigore la disposizione (già anticipata sulle pagine di questo sito – CLICCA QUI ) che obbliga i datori di lavoro di lavorazioni edili coinvolti ad applicare uno dei tre ccnl edili maggiormente rappresentativi.

Su questo tema l’Agenzia delle Entrate ha emanato la sua prima circolare la nr.19/E del 27 Maggio 2022 (scaricabile qui) il cui punto 8 è dedicato a dare le prime istruzioni alle imprese, ai professionisti dei cantieri e ai loro intermediari per la gestione paghe .

Segnaliamo che la circolare n.19/E del 27 Maggio al punto 8 pagine 32,33 chiarisce che per non perdere le agevolazioni fiscali del caso oltre alla corretta applicazione del CCNL Edile serve anche quella del DURC di congruità(CLICCA QUI) sul sito Edilconnect  di cui al Decreto n.143 del 25 Giugno 2021 e l’obbligo di verifica da parte dell’impresa affidataria dell’idoneità  tecnico professionale di cui all’art.26, comma 1 lettera a) del D.lgs.81/2008 di tutte le imprese ( anche non edili ) coinvolte nella filiera di subappalti attivati per completare l’opera.

La corretta gestione dei CCNL edili ai fini dei bonus casa deriva dalla  legge n.51 del 20 Maggio 2022 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 , recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina” che ha reso definitivamente operativo un principio legislativo introdotto dalla legge di stabilità per il 2022  ( articolo 1, comma 43 -bis , Legge 30 dicembre 2021, n. 234)

La finalità della norma, come per quella relativa al  Durc di Congruità che ha un campo di applicazione identico, è quella di contribuire ad assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell’edilizia e accrescere i livelli di sicurezza nei cantieri stabilendo quale sanzione che la mancata applicazione del CCNL edile dove necessaria faccia venire meno i benefici fiscali del sistema casa per il committente con le conseguenti azioni di risarcimento / responsabilità del caso per la filiera edile attivata dall’ impresa affidataria ( anche general contractor ).

In particolare l’obbligo per i datori di lavoro che eseguono fasi lavorative edili  di applicare uno dei tre  CCNL edili siglati da associazioni e sindacati  maggiormente rappresentativi** (vedi sotto), vale solo per i lavori edili di cui all’allegato X del DL 81/2008***  (vedi lista sotto ) di importo complessivamente superiore a 70.000 euro.

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Solo così  i benefici fiscali del Superbonus 110% e delle altre dieci agevolazioni fiscali previste possono essere riconosciuti al committente/contribuente.

Servirà quindi che :

  • nell’atto di affidamento dei lavori ( che diventa gioco forza obbligatorio sia reso in forma scritta ) l’impresa affidataria o il general contractor  si impegnino a richiamare nel testo la necessità   che i datori di lavoro che eseguiranno  i lavori  edili applichino i contratti collettivi maggiormente rappresentativi del settore edile, nazionale e territoriali, tra questi ovviamente quelli siglati dalla nostra ANAEPA a livello nazionale il 4 Maggio scorso e a livello regionale da Confartigianato Imprese del  Veneto il 3 Febbraio 2022 codice contratto CNEL F015;
  • nelle fatture emesse da imprese che hanno  realizzato le sole fasi lavorative edili  con i propri dipendenti (anche da parte di datori di lavoro diversi da quello affidatario perché ad esempio  svolte  in regime di subappalto si pensi come esempio alla fase edile di dipintura di un edificio) sia indicato il codice  contratto CNEL del CCNL edile effettivamente applicato al personale dipendente.

La circolare dell’agenzia delle entrate nr.19/E del 27 Maggio 2022 al punto 8 pagina 32  ha confermato quanto richiesto da Confartigianato ossia che sono esclusi dall’obbligo di indicare l’applicazione del CCNL Edile gli interventi eseguiti senza l’impiego di dipendenti, da parte di imprese individuali ovviamente anche di natura artigiana, anche avvalendosi di collaboratori familiari , ovvero di soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa .

I caaf e gli altri intermediari fiscali abilitati in sede di rilascio del visto di conformità , ove previsto dalla legge per l’esonero fiscale di riferimento dell’opera edile , verificano la presenza della dicitura riferita all’applicazione effettiva del CCNL edile nel contratto di affidamento e nelle fatture riferite a fasi di lavorazione edile. Laddove nella fattura mancasse l’indicazione il contribuente in sede di richiesta di visto di conformità dovrà produrre avendola acquisita dal datore di lavoro interessato in tempo utile la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR n.445/2000, ma deve essere chiaro che la dichiarazione sostitutiva non colma il difetto di indicazione del CCNL Edile nell’atto di affidamento che deve sempre esserci formalmente e sostanzialmente.

Sul piano dei controlli, la norma prevede che siano a cura dell’Agenzia delle entrate, per la verifica meramente formale dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture anche delle imprese in subappalto, che si avvarrà dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS per i controlli di fatto.

Invitiamo le imprese associate, ed in particolare quelle  che rivestono il ruolo di affidatarie,   di verificare con attenzione insieme ai propri professionisti di fiducia  (ingegneri/ architetti/ geometri/ coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori/ etc.)  che tutti i documenti preliminari all’avvio del cantiere (es. notifica preliminare , piano di sicurezza e coordinamento , piano operativo di sicurezza ) siano conformi a queste novità e che le imprese coinvolte in subappalto siano avvisate in tempo utile , per ogni supporto i nostri uffici mandamentali restano a disposizione.

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LISTA ESONERI FISCALI ANCORATI ALL’APPLICAZIONE  DEI CCNL DELL’EDILIZIA :

  1. Superbonus, previsto dall’articolo 119 del DL 34/2020 e s.m.i.;
  2. recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, c. 1, lettere a), b) e d), TUIR;
  3. efficienza energetica di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013;
  4. adozione di misure antisismiche  articolo 16, c. da 1-bis a 1-septies  d.l. n.63 del 2013;
  5. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, c. 219 e 220, della legge di bilancio 2020;
  6. installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui all’articolo 119, commi 5 e 6;
  7. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del d.l. n. 63 del 2013;
  8. detrazione per le spese sostenute per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, prevista dall’articolo 119-ter del d.l. n. 34 del 2020;
  9. credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dall’articolo 120 del d.l. n. 34 del 2020;
  10. Bonus mobili, previsto dall’articolo 16, comma 2, del d.l. n. 63 del 2013, con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art.16-bis  TUIR;
  11.  Bonus verde, previsto dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

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Di seguito i codici CNEL da usare per indicare i  contratti del settore edili validi, per sapere quale è quello effettivamente applicato chiedere informazione al proprio ufficio paghe in Mandamento o al proprio consulente del lavoro  :

F015 : CCNL SETTORE EDILI ARTIGIANO E Piccola Media Industria  firmato da ANAEPA Confartigianato

F012 : CCNL SETTORE EDILI INDUSTRIA E COOPERATIVE  

F018 : CCNL SETTORE EDILI PICCOLA MEDIA INDUSTRIA

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ALLEGATO X
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

  1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
    ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,
    permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese
    le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
    idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le
    opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di
    elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
    Richiami all’Allegato X: – Art. 88, co. 2, lett. g-bis) e g-ter) – Art. 89, co. 1, lett. a)