BONUS GASOLIO AUTOTRASPORTO MERCI: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO PER IL CREDITO D’IMPOSTA SUGLI ACQUISTI DI LUGLIO 2022

Con la risoluzione n. 41/E del 24 luglio u.s. l’Agenzia delle Entrate ha finalmente istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione con il modello F24, del credito d’imposta sul gasolio acquistato nel mese di Luglio 2022 dalle imprese di autotrasporto merci conto terzi per i veicoli euro 5 o superiori.

Il codice tributo è il seguente: “7060” denominato “credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Si informa che l’impresa potrà utilizzare il credito solo quando lo stesso comparirà sul proprio cassetto fiscale.

Ciò in quanto l’importo indicato nella domanda presentata nel mese di Dicembre 2023, è stato successivamente riparametrato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto direttoriale n. 263 del 31 maggio 2024, sulla base della dotazione finanziaria disponibile (20 milioni di euro) e tenuto conto del numero di istanze pervenute.

Infine, ricordiamo che l’utilizzo in compensazione sarà possibile solo per debiti d’imposta maturati entro il 30 giugno 2024.

Risoluzione n. 41/E del 24/07/2024 Agenzia delle Entrate

MIT_DD_263_31mag2024.pdf