Caso Inps 5G : le istruzioni per risolvere l’anomalo inquadramento da edili assegnato agli impiantisti artigiani

Dopo la nostra denuncia, prima nel panorama nazionale ( rivedila qui ) del 4 settembre scorso, in merito all’inattesa azione dell’Istituto che ha assegnato di default il codice autorizzativo 5G, lo stesso in uso per le imprese artigiane di costruzioni edili, a tutti i datori di lavoro artigiani impiantisti al posto dello storico codice autorizzativo 5C (tipico delle imprese artigiane manifatturiere con soglie dimensionali più alte ) da sempre assegnato dal medesimo istituto (per circa 30 anni anche dopo la circolare n.264/1997 p.to2), segnaliamo in ordine cronologico le ulteriori novità sopraggiunte da parte dell’INPS.

Le istruzioni INPS che seguono sono il risultato dell’immediato confronto apertosi a livello nazionale tra la competente Direzione Nazionale dell’istituto e le Associazioni artigiane CONFARTIGIANATO ,CNA,CASARTIGIANI,CLAI :

  • 5 ottobre 2026, rilascio del messaggio nr.3145 che conferma l’innovativa presa di posizione dell’Istituto e che contiene anche la dichiarazione per riottenere il codice 5C- QUI ;
  • 23 ottobre 2026, rilascio del messaggio nr.3422 che chiarisce taluni criteri per rendere la dichiarazione per riottenere il codice 5C- QUI ;
  • week end dal 23 al 25 ottobre 2026 : invio di pec da parte dell’INPS ad ogni datore di lavoro artigiano impiantista in cui viene formalizzata l’assegnazione del codice 5G-QUI.

Confartigianato Imprese, insieme alle altre associazioni artigiane, di seguito fornisce le prime istruzioni necessarie a comprendere il problema e alle condizioni date risolverlo e dà contezza delle azioni a tutela di tutte le imprese artigiane impiantiste anche di quelle che non riusciranno o non intenderanno rendere, nei tempi necessari, la dichiarazione di responsabilità (qui) proposta dall’Istituto che ad oggi non ha una scadenza di invio da rispettare.

Scarica qui la posizione di Confartigianato a tutela delle imprese impiantiste artigiane : QUI.

Per scoprire gli ATECO della lettera F , tra i quali anche quelli che le imprese impiantiste artigiane (ma anche industriali) hanno come prevalente in visura camerale : QUI.

Per riprendere dimestichezza con i criteri di calcolo dell’art. 4 della nostra legge quadro n.443/1985 forniamo un rapido schema di aiuto : QUI .

Presso ogni nostro mandamento le imprese coinvolte potranno ricevere dagli uffici area lavoro/paghe tutte l’assistenza del caso e resta a disposizione l’ufficio contrattuale al 0422.433300 T.4.