CCNL AREA COMUNICAZIONE : IL RINNOVO E GLI AUMENTI DA GIUGNO 2022

In data 16 maggio 2022 è stato siglato da Confartigianato Comunicazione assieme alle altre associazione datoriali di categoria e i sindacati di categoria, l’accordo di rinnovo del CCNL 27  febbraio  2018 scaduto il 31.12.2018 che si applica alle imprese artigiane e alle piccole e medie industrie fino a 250 addetti di questo settore. In data 8 Giugno 2022  è stato poi siglato il verbale integrativo che contiene i livelli salariali di aumento livello per livello. Per consultare il testo clicca qui .

L’accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022 e le modifiche introdotte decorrono dal 16 maggio 2022 (data di sottoscrizione del  rinnovo, fatto salvo dove diversamente indicato ).

In Provincia di Treviso il CCNL per il settore Area Comunicazione viene applicato da circa 250 imprese  che impiegano circa 1. 300 lavoratori.

PARTE ECONOMICA

L’accordo prevede un aumento complessivo di circa il 5% della retribuzione erogato in due tranche  la prima con le paghe di  Giugno 2022 e la seconda a  Dicembre 2022.

IMPRESE ARTIGIANE LIVELLO DI RIFERIMENTO : LIV.4

periodo di paga scadenza aumentoAumentoNuovo minimo tabellare
GIUGNO 202228 €1.598,56 €
DICEMBRE 202250 €1.648,56 €
Totale78 € 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI LIVELLO DI RIFERIMENTO : LIV.4

periodo di paga scadenza aumentoAumentoNuovo minimo tabellare
GIUGNO 202230 €1.610,56 €
DICEMBRE 202250 €1.660,56 €
Totale80 € 

A copertura del periodo di carenza contrattuale, pari a 41 mensilità (1° gennaio 2019 – 31 maggio 2022) è prevista l’erogazione di un importo lordo una tantum pari a 155 euro ( 108,50 euro per gli apprendisti ) , per i lavoratori in forza al 16 maggio 2022.  L’erogazione è prevista in 2 tranche: :

  • 55 euro  (38,50 euro gli apprendisti) con la retribuzione del mese di Luglio 2022;
  •  100 euro (70 euro gli apprendisti)  con la retribuzione del mese di Agosto 2022.

L’importo una tantum è maturabile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, sospensioni per mancanza di lavoro (FSBA/CIGO) nel periodo interessato.

Quote bilateralità (EBNA/EBAV)

Il rinnovo contrattuale recepisce per tutti i settori rientranti nel campo di applicazione del CCNL l’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 relativo all’aumento pari a 4 euro mensili delle quote della bilateralità artigiana finalizzate al loro potenziamento ( quote che finanziano interventi sulla  sicurezza sul lavoro comprese) , le quali decorrono dal 1° Giugno 2022 , che sono quindi state negoziate come parte economica del rinnovo .

PRINCIPALI NOVITA’

Contratto a tempo determinato – art. 38

Le imprese possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima non superiore a 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro.

Secondo quanto previsto dal Decreto Sostegni bis (art. 41 bis D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021) il contratto collettivo è intervenuto sul regime delle causali aggiuntive a quelle già previste dall’art. 19 del D.lgs. n. 81/2021, in presenza delle quali il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore a 12 mesi.Sono state introdotte le seguenti ulteriori quattro causali contrattuali , che  a normativa vigente salvo proroghe applicabili solo fino al 30 settembre 2022 e per una durata massima di 24 mesi:

  1. punte di più intesa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  2. incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in pendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
  3. esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto o servizio  non presenti nella normale produzione o servizio ;
  4. esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari.

Il CCNL ha inoltre introdotto  le seguenti esigenze di carattere stagionale per le quali è possibile ricorrere al contratto a termine. Tali contratti  a tempo determinato hanno una  durata massima di 6 mesi per ogni anno civile , comprensivi di proroghe e rinnovi nell’arco dello stesso ciclo stagionale.

Le stagionalità previste sono:

  1. attività connesse alla prestampa, stampa , cartotecnica,legatoria ,finitura , packaging, marketing relative a :
  2. periodo elettorale
  3. nuove collezioni Moda/Occhialeria/Artistico in generale
  4. eventi o festività in genere e alle filiere di ogni settore di produzione e servizio
  5. editoria universitaria e scolastica di ogni ordine e grado
  6. alle produzione stagionali del settore agroalimentare e turistico
  7. rinnovamento cataloghi e produzioni del settore mobile e arredo in genere
  8. Il ccnl da tre rinnovi a questa parte si applica anche alle associazioni artigiane e alle loro società emanate ed è quindi stato loro dedicato la presente causale stagionale :attività amministrativo contabili cui picco di lavoro è determinato da scadenze cicliche e ricorrenti come previste o introdotte dalla normativa di settore vigente nel tempo : esempio per CU ; MOD.770 ; MOD.730; AUTOLIQUIDAZIONE FATTURAZIONE ,ETC.

Infine, in materia di successione di contratti a termine è confermata la totale soppressione degli intervalli temporali (c.d. periodi di raffreddamento o stop and go) nel caso di assunzioni a tempo determinato anche per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Lavoro Agile

Il ccnl dedica un ampia nuova sezione a questa modalità di lavoro subordinato.

Stabilisce  i contenuti minimi dell’accordo individuale ( che cessata la fase emergenziale – per normativa vigente- ad oggi fino al 31 Agosto 2022) che dovrà tornare ad essere obbligatoriamente sottoscritto tra il datore di lavoro e il dipendente, dal 1 Settembre 2022 (salvo ulteriore proroga di legge  ) . Per attivazioni di smart working da tale data tornerà anche  la comunicazione preventiva non “semplificata” , da inviare anche tramite il proprio ufficio paghe associativo o consulente  sul portale nazionale cliclavoro. Il ccnl fissa poi le regole relative  a:

  • Obbligatoria alternanza tra periodi di lavoro all’interno e all’esterno dell’azienda
  • Organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessione
  • Luogo di lavoro in condizioni di sicurezza e riservatezza
  • Strumenti di lavoro
  • Salute e sicurezza
  • Infortuni e malattie professionali
  • Diritti sindacali
  • Parità di trattamento e pari opportunità
  • Protezione dati personali
  • Diritto alla formazione e informazione

Il ccnl fà salvi gli accordi territoriali già vigenti alla data del 16 Maggio tra cui quindi l’interconfederale veneto del 20 Dicembre 2019 e la relativa prestazione un tantum di 1.000 euro (mod. A63 ) che eroga EBAV alle imprese (informazione e inoltro delle domande presso sportelli EBAV in ogni nostra sede ) come incentivo per l’avvio di accordi di lavoro agile  a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contributo può essere richiesto:

  • all’attivazione dell’Accordo di lavoro agile a condizione che l’accordo individuale di attivazione preveda alla data della sottoscrizione una durata minima di 12 mesi,
  • alla proroga, che permetta il raggiungimento durata minima di 12 mesi, relativa a un iniziale Accordo individuale di attivazione di durata inferiore ai 12 mesi.

L’erogazione della premialità avverrà verificando l’effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile attestato mediante dichiarazione dell’impresa richiedente e controfirmata dal lavoratore che attesti lo svolgimento:

  • dell’intero periodo di durata minima di dodici mesi
  • di almeno 96 ore di lavoro in modalità agile (nel caso in cui il lavoro agile si innesti su rapporti di lavoro a tempo parziale, la durata effettiva della prestazione di lavoro in modalità agile non potrà essere inferiore a 48 ore).

Il periodo di computo della durata minima di dodici mesi di effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di computo della durata minima.

Preavviso ridotto.

Solo per le aziende dei settori ICT  i termini di durata del preavviso sono ridotti rispetto a quelli valevoli per la generalità dei dipendenti dall’art.70 del CCNL.

Per le nuove durate si rinvia all’originale dell’accordo.

Flessibilità dell’orario di lavoro aumentata

Si modifica l’art. 30 del CCNL sostituendo nel comma 2 le parole “144 ore  annue “ con a “ 160 ore annue  e si stabilisce che per le ore eccedenti le 144 annue e fino a 160 annue verrà corrisposta la maggiorazione del 20% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi .

Formazione continua

In tutti i casi in cui il lavoratore si assenta con diritto alla conservazione del posto e per effetto di processi innovativi o di riorganizzazione risultasse soppressa la posizione lavorativa l’azienda garantirà al lavoratore percorsi formativi di riqualificazione atti ad assicurare la continuità del rapporto di lavoro.

Apprendistato professionalizzante

RETRIBUZIONE

Vengono introdotte delle nuove percentuali di progressione retributiva ( sul terzo e quarto semestre in particolare sono state ridotte). Tali tabelle retributive hanno efficacia per i soli apprendisti professionalizzanti assunti dal 16 Maggio 2022 in  poi.

DUALE

Il CCNL interviene in merito alla  trasformazione dell’apprendistato di 1° livello/ duale ( che assegna notevoli vantaggi sul costo del lavoro per l’impresa)  quello che si firma con scuole e studenti in un apprendistato professionalizzante specificando che non è ammesso il periodo di prova a seguito della trasformazione e, ai fini della determinazione della durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante , le durate previste dal CCNL per i diversi gruppi sono ridotte per un periodo pari a quello svolto in apprendistato di 1° livello e comunque  fino ad un massimo di 12 mesi. L’anzianità del rapporto di apprendistato di 1° livello/duale  verrà riconosciuta in caso di mantenimento in servizio al termine dell’apprendistato professionalizzane.

Ricordiamo in generale ( in qualunque impresa con  contratto collettivo applicato dell’Area Ebav) che in base alla contrattazione collettiva veneta quando l’apprendista duale consegue il titolo di studio con questo contratto di lavoro  ha diritto ad una borsa premio bilaterale di 1.050 euro lordi ( mod. D61 ). Per informazioni su come farlo ottenere al vostro apprendista duale gli sportelli EBAV presso ogni nostra sede restano a disposizione.

PART TIME

Le parti ( datore e apprendista) potranno concordare di ridurre temporaneamente l’orario settimanale per agevolare la frequenza delle lezioni/laboratori fermo restando l’integrale rispetto degli obblighi formativi previsti dal CCNL per tale contratto a causa mista formazione e lavoro.

Contrattazione collettiva regionale e bilateralità veneta da applicare

Il CCNL in oggetto ha il codice CNEL, da gestire nell’UNIEMENS  mese per mese , G016 sia per le artigiane che per le PMI ( e le associazioni).

Le imprese che applicano tale CCNL sono tenute ad applicare anche la contrattazione di secondo livello ossia i relativi CCRL Veneti vigenti  con conseguente applicazione della contribuzione ad EBAV ed in particolare il codice  contratto regionale EBAV per imprese artigiane e PMI è AF   (per le associazioni OA).

Dal 1 Giugno 2022 in applicazione dell’accordo interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021 la mancata applicazione/versamento delle quote EBAV comporto obbligo per i datore di lavoro di versare la voce retributiva EAR  ( elemento aggiuntivo della retribuzione) pari a 30 euro lordi mensili (fino al 31.5.2022 era 25 euro lordi ) . L’EAR non è assorbibile da nessuna voce retributiva individuata ad personam ( es. super minimo, patto di fedeltà , etc) non è riproporzionabile per i part time ed ha efficacia nei confronti di ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine legale o contrattuale solo il TFR escluso ( es. 13^ , Ferie , etc).

Le imprese che applicano in Veneto questo CCNL devono applicare quale fondo negoziale di settore Sani.In.Veneto che dal 1 Giugno 2022 registrerà un aumento della quota mensile che passa 8,75 euro mensili  a 10,42 euro mensili per  un aumento a regime di 20 euro annui, il tutto in applicazione dell’accordo interconfederale veneto del 30 Dicembre 2021.

Ricordiamo che i datori di lavoro del settore in esame ove non versino le quote previste per SANINVENETO privando i loro dipendenti delle prestazioni sanitarie integrative previste sono tenuti a versare un EAR di 25 euro lordi e ad erogare in forma diretta e alternativa in busta paga ( con contribuzione INPS e INAIL piena come fosse retribuzione)   il controvalore di ogni sussidio sanitario non percepito dal dipendente.  I titolari, soci e collaboratori alle medesima cifra mensile possono aderire su base volontaria a Sani.In.Azienda che offre le  medesime assistenza che Sani.In.Veneto ai dipendenti del settore, per informazioni chiamare 0422.43.33.00.