CCRL Area Comunicazione: EVR dalle paghe di maggio 2024

Lo scorso 12 ottobre 2023 Confartigianato Imprese Veneto, le organizzazioni Artigiane del Veneto e le OO.SS di categoria, hanno siglato il rinnovo del CCRL dell’Area Comunicazione (ex Grafici), il quale ha apportato delle importanti novità per rispondere alle esigenze produttive e di flessibilità delle imprese e dei loro dipendenti. QUI la precedente notizia di riferimento.

L’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), retribuzione premiale veneta su base di risultati aziendali, è stato introdotta dalle parti sociali in sostituzione della cessata voce (da gennaio 2024) elemento retributivo territoriale “I.R.R.”. In data 22 Aprile 2024 le parti sociali hanno stilato il verbale di erogazione con i valori ridotti previsti dal CCRL ( le tabelle scaricabili a fine pagina sono conformi a tale verbale ).

QUI l’Accordo regionale veneto Elemento Variabile della Retribuzione anni 2024-2025-2026 per i dipendenti delle imprese artigiane e PMI dell’area della comunicazione” allegato al CCRL comprensivo del deposito telematico fatto dalle parti sociali regionali ( il testo in pdf qui scaricabile è comprensivo del verbale del 22 aprile 2024 e del suo deposito in ITL, questo pdf serve all’intermediario paghe per gestire la scheda monitoraggio su cliclavoro per detassare e quindi per poter convertire in welfare l’EVR.)

QUI Il verbale per la quantificazione dell’EVR in misura intera e ridotta.

L’E.V.R., istituito per le annualità 2024, 2025 e 2026 deve essere erogato per la 1^ volta (annualità 2024) a decorrere dalla retribuzione del mese di maggio 2024 per 12 mensilità fino a quella di aprile 2025,l’EVR si traduce in un importo lordo orario da riconoscere ad operai/impiegati/quadri/apprendisti professionalizzanti per tutte le ore effettivamente lavorate (ordinarie, straordinarie e supplementari o in applicazione clausole elastiche per i part-time). L’ E.V.R. può anche essere agevolmente riconosciuta in unica soluzione entro la fine di Giugno 2024 (con annotazione paghe di giugno 2024) come soluzione welfare (es. buoni acquisto anche tramite soluzioni Edenred con scontistica dedicata agli associati o con il conferimento nel fondo di previdenza complementare dove il dipendente è iscritto con TFR o sfruttando le novità della legge di stabilità per il 2024 come rimborso spese utenze domestiche del dipendente ); la commutazione in welfare sotto il profilo del costo del lavoro e del controvalore di potere di acquisto netto al dipendente è al solito la soluzione più vantaggiosa per l’impresa rispetto all’erogazione in busta paga come retribuzione dell’EVR , la scelta in tal senso spetta al singolo datore di lavoro.

L’ ammontare dell’importo spettante da riconoscere sarà quello previsto per il livello di inquadramento in essere nel mese di maggio di ciascun anno (156,00 € al livello 5° bis nel 2024,168,00 € al livello 5° bis nel 2025 e 180 € al livello 5° bis nel 2026) ed in proporzione alla presenza del lavoratore nell’anno precedente a quello di inizio erogazione . L’ EVR sarà erogato sulla base della verifica dei seguenti due indicatori di riferimento, che ogni azienda dovrà misurare in base ai propri risultati:

  1. Volume affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa, presentate alla scadenza prevista per legge, confrontando i dati della dichiarazione dell’annualità corrente con quelli della dichiarazione dell’annualità precedente e rapportati al numero delle ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate nell’anno dai dipendenti;
  2. Numero medio dei dipendenti occupati nello stesso anno di riferimento rispetto all’anno precedente.

Ciascun parametro incide in misura percentuale rispetto all’importo lordo totale da erogare: EVR ridotta al 80% il primo indicatore e al 20% il secondo.

L’ EVR per l’erogazione da maggio 2024 ad aprile 2025 spetta a tutti i dipendenti che siano stati in forza almeno 1 giorno presso il medesimo datore di lavoro nel 2023, l’importo può essere ridotto sia che si eroghi come retribuzione o welfare in quarti ( vedi tabelle sotto ) in base alla presenza trimestrale del lavoratore nel 2023.

Per l’erogazione dalle paghe di Maggio 2024 si considerano come lavorate le giornate di assenza per congedo di maternità/paternità (ex astensione obbligatoria per maternità), i congedi parentali (art. 32; 39-42; 47 del D.lgs. n. 151/2001), quelle per infortunio sul lavoro avvenuto all’interno dell’azienda e malattia professionale, i permessi della legge n. 104/1992 e donazione sangue, le ferie collettive e i permessi retribuiti per assemblee e per l’esercizio di cariche sindacali (es. sono escluse quelle di assenza per FSBA o CIGO o le aspettative non retribuite , etc.).

QUI l’allegato 1 dell’accordo E.V.R. , per gestire la comunicazione entro il 10 maggio 2024 alla Commissione Premi e Welfare di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana (via PEC: cmtlavoro@legalmail.it), sul raggiungimento o meno degli indicatori. La Commissione nei casi in cui venga attivata per erogare ridotta l’EVR o non erogarla verificherà la documentazione pervenuta, chiedendo se del caso eventuali chiarimenti e/o integrazioni e comunque riscontrando l’esito della verifica ai fini della non erogazione o dell’erogazione nella misura ridotta dell’E.V.R. Il datore che sarà autorizzato a erogare ridotto o a non erogare l’EVR e dovrà consegnare ai dipendenti una specifica comunicazione allegato 3 QUI.

L’ EVR, ove rispettata la procedura prevista dal CCRL, potrà anche essere detassata facendo conseguire sulla cifra lorda spettante la tassazione agevolata del 5% contro quella media di riferimento propria del diverso profilo fiscale di ciascun dipendente (es.28%). Il datore di lavoro tramite il proprio intermediario di cui alla l.12/1979 garantirà più netto sugli importi di EVR in erogazione dalle paghe di maggio 2024 e per farlo dovrà limitarsi ai sensi dell’art. 5 del D.I. 25.3.2016 solo a gestire la scheda monitoraggio sul portale cliclavoro (guida scheda monitoraggio EVR comunicazione qui) entro la consegna delle paghe di maggio 2024.

Per l’erogazione dell’EVR le parti hanno anche previsto l’opzione welfare  da gestire comunicandolo con l’allegato 4 QUI ai dipendenti beneficiari, con questa scelta il datore di lavoro potrà riconoscere l’importo dovuto di E.V.R., in un’unica soluzione welfare annua (es. su un liv.5 bis 156 euro), entro il mese di giugno dell’anno di riferimento (giugno 2024) in buoni spesa/acquisto o sotto forma di rimborso spese sostenute per utenze domestiche (luce,acqua,gas),etc. (con annotazione su busta paga di Giugno 2024). Su richiesta del lavoratore, se lo stesso è iscritto ad un Fondo di previdenza complementare con il TFR, l’impresa può destinare l’importo di EVR annuo in contribuzione datoriale aggiuntiva da versare nel fondo di previdenza complementare del dipendente anche non negoziale ( nell’importo si comprende anche il costo del 10% di solidarietà INPS). Gestire in welfare l’EVR è la soluzione più vantaggiosa per le imprese del settore sotto il profilo del costo del lavoro e che dà maggiore potere d’acquisto netto al dipendente sulla cifra prevista (no contribuzione inps/no base imponibile per premio inail); ricordiamo che gli associati possono utilizzare anche i buoni spesa/acquisto Edenred (cartecei o elettronici/app telefonino) beneficiando dell’apposita scontistica dedicata ( per scoprire i vantaggi della nostra convenzione chiama il tuo ufficio paghe o in provinciale al 0422.43.33.00 T.4) per altre info vedi qui.

L’E.V.R. sia che venga erogata mese per mese da Maggio 2024 o riconosciuta in unica soluzione annua come Welfare entro la fine di Giugno 2024, non potrà essere assorbita da altri elementi retributivi ( superminimi)o di welfare già concessi dall’impresa ai lavoratori essendo trattamento economico non assorbibile (art.10 CCRL) .

Qui Tabelle dell’EVR in vigore a maggio 2024 con le specifiche di riduzione in base ai parametri conseguiti dalla ditta e all’anzianità di presenza a LUL nel 2023 del dipendente.

Qui Sintesi dell’EVR per detassazione e gli importi 2024 in conversione WELFARE .

Qui Tabelle dell’EVR in conversione welfare con importi ridotti per presenza trimestrale dipendente nel 2023