Lo scorso 16 luglio 2024, tra Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, le altre organizzazioni datoriali artigiane , e i sindacati dei lavoratori Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, è stata sottoscritta l’intesa per il rinnovo del CCNL Area Area Tessile-Moda / Chimica- Ceramica, scaduto il 31 dicembre 2022 .
Scarica il testo del CCNL 16.7.2024 qui.
La delegazione contrattuale di Confartigianato, è stata anche per questo rinnovo, rappresentata dal nostro dirigente di settore Giuliano Secco.
Il nuovo accordo avrà durata quadriennale dal 1 gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026 si applica in provincia di Treviso a 600 imprese ( 2.600 in Veneto) che danno occupazione a 4.700 dipendenti (20.000 in Veneto).
Per la prima volta in un contratto collettivo nazionale dell’artigianato, sulla base di una espressa richiesta della Confederazione, viene data copertura al Settore della Concia artigiana. La concia artigiana è uno storico settore contrattuale che in Veneto, tra le poche regione in Italia, disponeva già di un contratto regionale firmato dalle associazioni artigiane e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore con apposita livello di versamento ad EBAV ( circa 200 datori di lavoro per 1.800 dipendenti in Veneto di cui 30 imprese per circa 110 dipendenti in provincia di Treviso) . Per i lavoratori di questo settore si applicheranno le tabelle salariali del Settore Chimica, Gomma Plastica Vetro, ma solo a seguito di apposita intesa di armonizzazione contrattuale con uno specifico percorso di confluenza retributiva che le parti sociali hanno sottoscritto il 29 Luglio 2024 insieme al nuovo ccrl di settore che vale dal 1 Agosto 2024 fino al 31 dicembre 2026 scaricabile qui . Il ccnl ha nell’art.30 bis ( nuovo) appositamente definito anche la classificazione e l’inquadramento del personale del settore Concia e l’accordo veneto ne ha fissato in modo netto la tabella di comparazione tra i livelli per gestire senza errori la confluenza/armonizzazione del caso. Il nuovo ccrl veneto concia aumenta da Agosto 2024 anche la contribuzione ad EBAV e premia alle condizione previste i datori di lavoro e i dipendenti per i quali il TFR viene conferito ai fondi di previdenza complementare negoziale di settore tra cui Solidarietà Veneto.
In considerazione dello stato di crisi che sta attraversando la filiera della Moda, unitamente all’accordo di rinnovo è stato condiviso con le organizzazioni sindacali un Avviso Comune che individua specifici obiettivi politici a sostegno del settore. Il testo dell’Avviso Comune è allegato in calce all’Accordo di Rinnovo.
PARTE ECONOMICA
Con l’intesa sono stati concordati incrementi retributivi che saranno erogati in 4 tranche entro la vigenza contrattuale : 1^ paghe luglio 2024, 2^ paghe gennaio 2025, 3^ paghe ottobre 2025 , 4^ paghe ottobre 2026.
Gli importi degli aumenti per ogni livello e settore sono state rilasciati a seguito di una specifica intesa del 22 Luglio 2024 clicca qui.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (dal 1.1.2023 al 30.6.2024 ossia 18 mesi ), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 110 euro lordi (77 euro per apprendisti ) , suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’importo “Una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la 1^ pari ad euro 55 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024, la seconda pari ad euro 55 con la retribuzione del mese di marzo 2025. Ridotta per chi era part time nei mesi di riferimento in proporzione al ridotto orario stabilito ; si riduce anche per assenze dovute a utilizzo di FSBA .
L’ aumento negoziato a regime è del +12% ossia del + 3% medio annuo, un accordo sulla parte economica che soddisfa tutte le parti in quanto nel garantire aumenti adeguati per fidelizzare i lavoratori in forza e attrarne di nuovi a beneficio del settore, rimane comunque al di sotto di un riconoscimento automatico del picco inflazionistico ISTAT registrato nel 2023 ( +5,9%) e previsto per il 2024/2025/2026 .
PARTE NORMATIVA
Tempo determinato (TD) : individuate le condizioni per assumere/rinnovare/prorogare oltre 12 mesi nel rispetto della vigente normativa ( articoli 19–>29 del D.lgs.81/2015 come novellati dal D.L. 48/2023 e circolare ML n.9 del 9 ottobre 2023 ). Introdotte 4 ipotesi di TD stagionale che sono in deroga ai limiti massimi di rapporti in contemporanea e che possono essere reiterati ciclicamente sforando il limite massimo che questo CCNL fissa a 36 mesi; una è dedicata al settore delle sole pulitintolavanderie che ora possono così assumere lavoratori per il cd. ‘cambio stagione’ o ‘cambio armadio’ nei seguenti periodi temporali: 1° ottobre – 31 dicembre, 1° aprile – 31 luglio con finestre temporali di assunzione a termine che durano al massimo, anche in sommatoria, 3 mesi ogni 12 mesi (per le altre causali stagionali valide per ogni settore del ccnl si prevedono durate dei TD per un massimo di 5 mesi ogni 12 . Si tratta di una richiesta di maggiore flessibilità avanzata e ottenuta dalla nostra categoria.
Regime di flessibilità orario : ove attuato a partire dal 1° agosto 2024 per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12%, in luogo del 10% precedentemente previsto laddove avvenga lo “sforamento” delle 40 ore settimanali .
Comporto per malattia (art.97 ccnl): viene prolungato a 24 mesi ( prima erano 21 mesi) il periodo massimo in cui conteggiare gli eventi morbosi che danno diritto alla conservazione del posto che viene confermato a 12 mesi complessivi. Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 68/1999 il periodo di comporto è elevato di ulteriori 90 giorni.
Periodo di prova e preavviso per gestire licenziamenti e dimissioni: viene previsto un allungamento del periodo di prova ( art.28 ccnl) e del periodo di preavviso (art. 103 ccnl), passando per altro dalla precedente definizione in mesi o settimane ad una più “certa” individuazione dei periodi di prova e preavviso calibrata in giorni di calendario a tutela delle imprese datrici di lavoro negli eventuali contenziosi del caso.
Apprendistato: dal 1 Gennaio 2025 la disciplina degli scatti di anzianità viene estesa agli apprendisti di tutti i settori cui si applica il CCNL. Il valore dello scatto per gli apprendisti sarà di 6 euro . Per gli apprendisti dei settori tessili abbigliamento, calzature e pulitintolavanderie per i quali il precedente ccnl già prevedeva lo scatto durante l’apprendistato ( 5,16 euro) il rinnovo prevede che per quelli in forza al 16.7.2024 si continua ad applicare tale importo , per quelli assunti dal 17.7.2024 in poi avranno la nuova regola dei 6€ valevole per tutti gli altri settori che erano priva della regolamentazione degli scatti nell’apprendistato professionalizzante. Apprendistato chiarito in conformità al dato di legge ( art. 2 c.4 D.lgs.148/2015) che anche un solo giorno in un mese di utilizzo di fsba con l’apprendista determina l’allungamento per pari periodo ( in deroga alla regola generale del CCNL di sospensioni dal rapporto di lavoro nel mese per almeno 10 gg) . Ricordiamo che in generale i periodi di sospensione dal rapporto di apprendistato per assenze che danno diritto alla conservazione del posto ( FSBA, maternità,malattia,infortunio,etc. ) so utili ai fini della progressione retributiva ( % in uso ) dell’apprendista .
Banca ore solidale : è ora possibile organizzare e codificare con apposito regolamento aziendale la cessione volontaria di ferie e permessi tra dipendenti a beneficio di quelli che hanno particolari esigenze familiari ( figli minori ,altri familiare , dipendente beneficiario stesso) il tutto ai sensi dell’art.24 del d.lgs.151/2015 e smi.
Tutele di genere : introdotti nuovi articoli dedicati al contrasto delle violenze e molestie sessuali nei luoghi di lavoro e specifici congedi per le donne vittime di violenza di genere; viene introdotto un periodo di comporto aggiuntivo a quanto previsto dalla legge per le donne vittime di violenza di genere. Nello specifico, in aggiunta ai tre mesi di congedo già previsti, vengono riconosciuti ulteriori 3 mesi di aspettativa, di cui uno retribuito al 60% della retribuzione tabellare.
Le tabelle paghe in vigore a Luglio 2024 comprensive delle tabelle apprendisti sono consultabili di seguito
T.A.C. ( numerazione interna 2) QUI
Pulitintolavanderie ( nr.10 ) QUI
Chimica Gomma Plastica Vetro ( nr.4-59) QUI
Ceramica (nr.6) QUI



