CCNL Area Moda Tessile/Chimica-Ceramica Concia artigiano: il rinnovo del 16 luglio 2024

Lo scorso 16 luglio 2024, tra Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, le altre organizzazioni datoriali artigiane , e i sindacati dei lavoratori Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, è stata sottoscritta l’intesa per il rinnovo del CCNL Area Area Tessile-Moda / Chimica- Ceramica, scaduto il 31 dicembre 2022 .

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La delegazione contrattuale di Confartigianato, è stata anche per questo rinnovo, rappresentata dal nostro dirigente di settore Giuliano Secco.

Il nuovo accordo avrà durata quadriennale dal 1 gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026. Per la prima volta in un contratto collettivo nazionale dell’artigianato, sulla base di una espressa richiesta della Confederazione, viene data copertura al Settore della Concia artigiana che in Veneto tra le poche regione in Italia disponeva già di un contratto regionale . Per i lavoratori di questo settore si applicheranno le tabelle salariali del Settore Chimica, Gomma Plastica Vetro solo a seguito di apposita intesa di armonizzazione contrattuale con uno specifico percorso di confluenza retributiva . Il ccnl ha nell’art.30 bis ( nuovo) definito la classificazione e l’inquadramento del personale del settore Concia .

Entro il 30 settembre 2024 potranno essere stipulati accordi territoriali, secondo le linee guida stabilite dall’Accordo.

In considerazione dello stato di crisi che sta attraversando la filiera della Moda, unitamente all’accordo di rinnovo è stato condiviso con le organizzazioni sindacali un Avviso Comune che individua specifici obiettivi politici a sostegno del settore. Il testo dell’Avviso Comune è allegato in calce all’Accordo di Rinnovo.

PARTE ECONOMICA

Con l’intesa sono stati concordati incrementi retributivi che saranno erogati in 4 tranche entro la vigenza contrattuale (1^ paghe luglio 2024,2^ paghe gennaio 2025;3^paghe ottobre 2025 ;4^paghe ottobre 2026 come da prima tabella che esplode solo gli importi per il livello di riferimento usato in trattativa il 3°.

Le tabelle definitive, per tutti i Settori, saranno disponibili nei prossimi giorni a seguito di una specifica intesa che sarà sottoscritta dalle parti.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (dal 1.1.2023 al 30.6.2024 ossia 18 mesi ), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 110 euro lordi (77 euro per apprendisti ) , suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’importo “Una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la 1^ pari ad euro 55 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024, la seconda pari ad euro 55 con la retribuzione del mese di marzo 2025. Ridotta per chi era part time nei mesi di riferimento in proporzione al ridotto orario stabilito ; si riduce anche per assenze dovute a utilizzo di FSBA .

L’ aumento negoziato a regime è del +12% ossia del + 3% medio annuo, un accordo sulla parte economica che soddisfa tutte le parti in quanto nel garantire aumenti adeguati per fidelizzare i lavoratori in forza e attrarne di nuovi a beneficio del settore, rimane comunque al di sotto di un riconoscimento automatico del picco inflazionistico ISTAT registrato nel 2023 ( +5,9%) e previsto per il 2024/2025/2026 .

PARTE NORMATIVA

Tempo determinato (TD) : individuate le condizioni per assumere/rinnovare/prorogare oltre 12 mesi nel rispetto della vigente normativa ( articoli 19–>29 del D.lgs.81/2015 come novellati dal D.L. 48/2023 e circolare ML n.9 del 9 ottobre 2023 ). Introdotte 4 ipotesi di TD stagionale che sono in deroga ai limiti massimi di rapporti in contemporanea e che possono essere reiterati ciclicamente sforando il limite massimo che questo CCNL fissa a 36 mesi; una è dedicata al settore delle sole pulitintolavanderie che ora possono così assumere lavoratori per il cd. ‘cambio stagione’ o ‘cambio armadio’ nei seguenti periodi temporali: 1° ottobre – 31 dicembre, 1° aprile – 31 luglio con finestre temporali di assunzione a termine che durano al massimo, anche in sommatoria, 3 mesi ogni 12 mesi (per le altre causali stagionali valide per ogni settore del ccnl si prevedono durate dei TD per un massimo di 5 mesi ogni 12 . Si tratta di una richiesta di maggiore flessibilità avanzata e ottenuta dalla nostra categoria.

Regime di flessibilità orario : ove attuato a partire dal 1° agosto 2024 per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12%, in luogo del 10% precedentemente previsto.

Comporto per malattia (art.97 ccnl): viene prolungato a 24 mesi il periodo massimo in cui conteggiare gli eventi morbosi che danno diritto alla conservazione del posto che viene confermato a 12 mesi complessivi. Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 68/1999 il periodo di comporto è elevato di ulteriori 90 giorni.

Licenziamento e dimissioni: viene previsto un allungamento dei periodi di preavviso di cui all’art. 103 del CCNL, passando per altro dalla precedente definizione in mesi o settimane ad una più “certa” individuazione dei periodi di preavviso prevista in giorni di calendario a tutele delle imprese datrici di lavoro negli eventuali contenziosi del caso.

Apprendistato: dal 1 Gennaio 2025 la disciplina degli scatti di anzianità viene estesa agli apprendisti di tutti i settori cui si applica il CCNL. Il valore dello scatto per gli apprendisti sarà di 6 euro . Per gli apprendisti dei settori tessili abbigliamento, calzature e pulitintolavanderie per i quali il precedente ccnl già prevedeva lo scatto durante l’apprendistato ( 5,16 euro) il rinnovo prevede che per quelli in forza al 16.7.2024 si continua ad applicare tale importo , per quelli assunti dal 17.7.2024 in poi avranno la nuova regola dei 6€.

Banca ore solidale : è ora possibile organizzare e codificare con apposito regolamento aziendale la cessione volontaria di ferie e permessi tra dipendenti a beneficio di quelli che hanno particolari esigenze familiari ( figli minori ,altri familiare , dipendente beneficiario stesso) il tutto ai sensi dell’art.24 del d.lgs.151/2015 e smi.

Tutele di genere : introdotti nuovi articoli dedicati al contrasto delle violenze e molestie sessuali nei luoghi di lavoro e specifici congedi per le donne vittime di violenza di genere.