NOVITA’ SULLA COMUNICAZIONE DEI COLLABORATORI OCCASIONALI

NOVITA’ 27 GENNAIO – L’INL, con la nota n. 109 del 27 gennaio 2022, ha pubblicato nuove FAQ di chiarimento sull’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

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Con la conversione di Legge del Decreto fiscale, è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione che consiste nell’informare l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, l’impiego di lavoratori autonomi occasionali con modalità operative analoghe a quelle in uso ai rapporti di lavoro intermittente (c.d. lavoratori a chiamata).

Lo scopo della norma è quello di garantire la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine, per contrastare il ricorso al lavoro irregolare o a  forme elusive di manodopera illegittima,  la norma prevede che il committente imprenditore comunichi preventivamente, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali di cui si avvale mediante Sms o posta elettronica da inviare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.), con la Nota 29 del 11 gennaio u.s., ha fornito le prime indicazioni per una  corretta gestione dell’adempimento e si sottolinea che detto obbligo riguarda non solo i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21.12.2021), ma anche quelli ancora in corso alla data di emanazione della Nota (11.01.2022).

I rapporti avviati a partire dal 12 gennaio 2022, risultanti da apposito contratto – richiedibile agli uffici paghe mandamentali di Confartigianato Imprese marca Trevigiana -, vanno comunicati in via ordinaria prima dell’inizio della prestazione. Per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021, ancora in corso o cessati (entro l’11.01.2022), la comunicazione deve essere effettuata entro il 18 gennaio 2022, così facendo, in via transitoria, vengono sanate le comunicazioni arretrate, che a regime vanno effettuate preventivamente.

In attesa che le procedure vengano aggiornate, la comunicazione deve essere effettuata con l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica dell’Ispettorato territoriale ed essendo una mail ordinaria l’impresa coinvolta deve conservare, per l’eventuale esibizione in fase ispettiva, copia della comunicazione che deve essere conservata.

La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni (QUI fac-simile):

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio un giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso stabilito al momento dell’incarico.

Non è previsto che nella mail ci siano allegati, i dati devono essere contenuti nel corpo stesso della comunicazione.

Le comunicazioni trasmesse possono essere annullate e i dati possono essere modificati prima che l’attività del prestatore abbia inizio.

La disposizione interessa i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.: persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” e sottoposto, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, co. 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

L’obbligo quindi NON riguarda:

  • rapporti instaurati ai sensi art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (convertito dalla L. n. 96/2017) così detti Contratti di Prestazione Occasionale (C.P.O) o Libretto Famiglia (L.F.);
  • le collaborazioni coordinate e continuative (art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015);
  • le professioni intellettuali (artt. 2229 e ss. c.c.) per le quali sussiste l’iscrizione ad appositi albi o elenchi ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva – es. attività dell’artigiano – (se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime Iva, la stessa deve ritenersi rientrante nell’ambito di applicazione della disciplina in esame);
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale”, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, rispetto ai quali sono già previsti dal Decreto PNRR specifici obblighi di comunicazione;
  • ai rapporti di lavoro domestico.

In caso di violazione dell’obbligo comunicazionale  viene applicata la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Le sanzioni potranno applicarsi anche in caso che il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.